Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13908 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 07/07/2016), n.13908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

LAMBDA STEPSTONE S.R.L.in persona dell’amministratore unico p.t.

R.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sistina

n. 4, presso l’avv. FRANCESCO DE GENNARO, dal quale, unitamente

all’avv. ALESSANDRO LANZI del foro di Avezzano, è rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LA RINASCENTE S.N.C. DI P.Z. & C. e FALLIMENTO DELLA

AUGUSTEA IMMOBILIARE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24390/14, pubblicata il

3 dicembre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 febbraio 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. SOLDI Anna Maria, la quale ha

chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Fatto

1. – La Rinascente S.n.c. di Paola Zanchini & C. convenne in giudizio la Lambda Stepstone S.r.l. ed il fallimento dell’Augustea Immobiliare S.p.a., per sentir accertare il proprio diritto all’acquisto di quindici immobili siti in (OMISSIS), un appartamento sito in (OMISSIS), due appartamenti adibiti ad albergo siti in (OMISSIS) e sei unità immobiliari ad uso abitativo site in (OMISSIS), con la pronuncia del trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c..

Premesso che con accordo paraconcordatario stipulato il 27 luglio 2009 la convenuta, in qualità di società collegata alla Vegagest SGR S.p.a. ed alla Vespasiana Immobiliare, si era obbligata a trasferirle la proprietà degl’immobili, facenti parte dell’attivo del fallimento delle predette società, non appena fosse stata omologata la proposta di concordato dalle stesse avanzata, affermò che con decreto del 19 dicembre 2011 la Corte d’Appello di Roma aveva pronunciato l’omologazione del concordato.

Si costituirono i convenuti, ed eccepirono l’incompetenza del Giudice adito e l’infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. – Con sentenza del 3 dicembre 2014, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda, ritenendo non provato il carattere definitivo del decreto di omologazione, impugnato dalla stessa attrice con ricorso per cassazione, ed escludendo pertanto l’efficacia della proposta di concordato.

2. – Avverso la predetta ordinanza la Lambda ha proposto istanza di regolamento di competenza, affidata ad un solo motivo. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

1. – Premesso che, nel pronunciare sul merito della domanda proposta dalla attrice, la sentenza impugnata ha implicitamente affermato la competenza del Giudice adito, la ricorrente sostiene che, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell’art. 7 dell’accordo paraconcordatario, le controversie dallo stesso derivanti dovevano essere risolte mediante arbitrato in conformità del regolamento della Camera Arbitrale di Milano, e quindi deferite ad un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed uno dai due arbitri già nominati o dalla Camera Arbitrale. L’operatività della predetta clausola non era esclusa dalla partecipazione al giudizio del fallimento, il quale, pur risultando estraneo all’accordo paraconcordatario, non era destinatario di alcuna domanda, essendo stato strumentalmente convenuto in giudizio al solo scopo di escludere la competenza degli arbitri.

2. – Al riguardo, si osserva innanzitutto che il rigetto nel merito della domanda proposta nei confronti della ricorrente non esclude l’interesse della stessa ad impugnare con il regolamento facoltativo la decisione ad essa sfavorevole implicitamente adottata dal Tribunale in ordine alla questione di competenza, risultando ancora pendente, al momento della proposizione del ricorso, il termine per la proposizione dell’appello, rimasto successivamente sospeso, ai sensi dell’art. 43 c.p.c., comma 3. La parte vittoriosa nel merito in primo grado ma soccombente in ordine alla questione di competenza ha infatti interesse ad impugnare la sentenza con il regolamento facoltativo, al fine di ottenere un controllo immediato e definitivo della correttezza della decisione adottata sulla questione pregiudiziale, non solo quando la parte soccombente nel merito abbia già proposto appello, ma anche quando, come nella specie, sia ancora pendente il termine per tale impugnazione, in quanto, avuto riguardo alla maggiore brevità del termine di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2, ed alla sua decorrenza dalla comunicazione della sentenza, esiste pur sempre la possibilità che l’appello venga proposto quando sarebbe ormai precluso il regolamento di competenza (cfr. Cass., Sez. lav., 7 dicembre 1984, n. 6457; Cass., Sez. 1, 13 ottobre 1975, n. 3272; Cass., Sez. 3, 9 novembre 1973, n. 2943).

3. – Il ricorso è peraltro inammissibile.

Nel contestare la competenza del Giudice adito, la ricorrente richiama infatti la clausola compromissoria di cui all’art. 7 dell’accordo posto a fondamento della domanda proposta da La Rinascente nei suoi confronti, limitandosi tuttavia a riportarne il contenuto nel ricorso, ma astenendosi dall’allegare a quest’ultimo copia dell’atto e di precisare la sede in cui, tra i documenti prodotti, esso può essere rinvenuto, con la conseguenza che risulta impossibile verificare, prima ancora della fondatezza dei motivi di doglianza, la corrispondenza del testo della clausola a quello invocato a sostegno delle censure.

L’onere di allegare all’impugnazione gli atti e i documenti prodotti nel giudizio di merito, che assumano rilievo ai fini della decisione, nonchè di riportarne il contenuto nel ricorso e d’indicare la sede nella quale possono essere rinvenuti, è correlato alla stessa natura del regolamento di competenza, configurabile (al di fuori dei casi in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza) come uno specifico mezzo d’impugnazione avverso i provvedimenti che pronunciano sulla competenza, ed assoggettato quindi, al pari del ricorso ordinario per cassazione, alla disciplina dettata dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, fatta eccezione per gli elementi dei quali l’art. 47 c.p.c. prevede una regolamentazione differenziata (cfr.

Cass., Sez. 6, 30 luglio 2015, n. 16134; Cass., Sez. 3, 23 settembre 2009, n. 20535). L’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 cit., oltre a richiedere la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento dell’impugnazione, esige che sia precisato in quale sede processuale il documento, pur individuato nel ricorso, risulti prodotto; tale specificazione va poi correlata con l’ulteriore requisito prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il quale, richiedendo che il documento indicato sia nuovamente depositato in sede di legittimità, preclude, in caso di omissione di tale adempimento, l’esame del ricorso nel merito (cfr.

Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; 2 dicembre 2008, n. 28547;

Cass., Sez. 6, 4 gennaio 2013, n. 124; 23 agosto 2011, n. 17602;

Cass., Sez. 3, 5 gennaio 2010, n. 29).

4. – La mancata costituzione degl’intimati esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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