Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13908 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10285-2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio dell’avvocato MARCO PETRINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO LA MARCA;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO

300, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ANDREOTTA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1282/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 11/11/2015, R.G.N. 642/2014.

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 1282/2015, pubblicata l’11 novembre 2015, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda proposta da M.A. nei confronti di S.F., diretta a ottenere la condanna del convenuto al pagamento di differenze retributive in relazione al periodo dal 2 novembre 2009 al 6 luglio 2010 e al risarcimento dei danni subiti a seguito di infortunio sul lavoro occorso in tale ultima data;

– che la Corte di appello ha ritenuto lo S. carente di legittimazione passiva, avendo cessato la propria impresa individuale in data anteriore al periodo indicato e non avendo comunque assunto, nei fatti, la veste di datore di lavoro dell’appellata;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, con due motivi, cui ha resistito lo S. con controricorso;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

che, con il primo motivo, deducendo – in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4, oltre alla mancanza e/o apparenza di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello fondato la propria decisione, in via assorbente ed esclusiva, su di una sentenza (n. 262/2014 del Tribunale di Salerno in causa di opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi promossa dalla Confezioni Picentini S.r.l.), alla quale, per essere stata resa nei confronti di altre parti e nell’ambito di un diverso giudizio, non poteva riconnettersi alcuna valenza probatoria; per avere tratto dalla stessa pronuncia la dimostrazione di circostanze del tutto irrilevanti ai fini dell’accertamento della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro; per aver trascurato inoltre taluni elementi di prova pur legittimamente acquisiti al giudizio e idonei a sostenere i fatti costitutivi della domanda;

– che, con il secondo motivo, deducendo – in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., oltre alla mancanza della motivazione o alla sua natura apparente, la ricorrente si duole che la Corte abbia omesso di esaminare la domanda subordinata, proposta in primo grado e riproposta in grado di appello mediante gravame incidentale condizionato, avente ad oggetto la condanna dello S., a titolo risarcitorio, a tutte le prestazioni e agli oneri al cui assolvimento sarebbe stato obbligato in qualità di datore di lavoro, e ciò in conseguenza degli specifici contegni dal medesimo posti in essere;

osservato:

che il primo motivo non può trovare accoglimento; – che al riguardo deve rilevarsi:

(a) che il principio del libero convincimento, posto alla base degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. n. 23940/2017);

(b) che a tale paradigma, avute presenti le precisazioni fornite da questa Corte a Sezioni Unite (con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 e successive numerose conformi) circa il perimetro applicativo della norma e i relativi oneri di deduzione a carico del ricorrente, non risulta essersi attenuto il motivo ora in esame, il quale, in realtà, dietro lo schermo di una plurima denuncia di vizi ex art. 360 c.p.c., comma 1, tende, nella sostanza delle censure proposte, a sollecitare una rivisitazione del merito della controversia, attraverso una rilettura e un diverso apprezzamento del materiale di prova acquisito al giudizio, e cioè il compimento di un’attività che è estranea alla sede del giudizio di legittimità; nè potrebbe configurarsi nella specie una motivazione soltanto “apparente”, la quale ricorre unicamente quando la motivazione, sebbene graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U n. 22232/2016; conforme Cass. n. 13977/2019);

(c) che, d’altra parte, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, la Corte di appello non ha posto a sostegno della propria decisione, in via assorbente ed esclusiva, la citata sentenza n. 262/2014 del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, pur richiamandola, ha esteso il proprio percorso motivazionale ad un’autonoma considerazione delle risultanze documentali in essa riportate, osservando come riguardo alle stesse non fossero state formulate specifiche e peraltro necessarie contestazioni ed inoltre come la lavoratrice avesse fondato le proprie difese unicamente sul tenore delle deposizioni dei testi escussi, che, tuttavia, ad avviso della Corte, non risultavano idonee a contrastare efficacemente l’assunto del convenuto e le circostanze emergenti dalla documentazione dal medesimo prodotta (cfr. sentenza impugnata, p 5); restando fermo il principio, per il quale spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e l’efficacia probatoria delle prove, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 25608/2013, fra le molte conformi);

– che anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento;

– che, infatti, ancora diversamente da quanto dedotto, la Corte di appello ha esaminato la domanda (subordinata), che la ricorrente reputa essere stata omessa (cfr. sentenza, pp. 5-6), peraltro esattamente facendo applicazione del principio di diritto, secondo cui “per l’individuazione del datore di lavoro, al criterio dell’apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell’effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione dei lavoratore all’altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare” (Cass. n. 3418/2012), e rendendo sul punto adeguata motivazione;

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– che di esse va disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione in favore dell’avvocato Giuseppe Andreotta, difensore del controricorrente, come da sua dichiarazione e richiesta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore del procuratore del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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