Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13907 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. I, 09/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13907
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
E.M., con domicilio eletto in Roma, via dei Gracchi n.
209, presso l’Avv. C.C. che lo rappresenta e difende come
da procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEGLI INTERNI, PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA,
QUESTURA DI PERUGIA;
– intimati-
per la cassazione del decreto del giudice di pace di Perugia
depositato in data 16 dicembre 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 21 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E.M. ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale e’ stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data 22 ottobre 2008 dal Prefetto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere rilevata l’inammissibilita’ del ricorso nei confronti del ministero dell’Interno e del Questore in quanto “Nei giudizi di opposizione ai provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, in quanto autorita’ che ha emesso il provvedimento, con la conseguenza che e’ inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell’interno presso l’Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio, anche con riferimento alla contestuale impugnazione del provvedimento dei questore di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, che non e’ soggetto al sindacato del giudice dell’opposizione, ma puo’ essere valutato solo dal giudice penale allorche’ conosca dell’imputazione ascritta all’espulso trattenutosi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato (Cassazione civile, sez. 1^, 21 giugno 2006, n. 14293).
Ugualmente inammissibile e’ il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge per essere il provvedimento di espulsione redatto in lingua italiana nonostante lo straniero, contrariamente all’assunto del giudice di pace, non conoscesse tale idioma. A parte la piena congruita’ della motivazione del provvedimento impugnato secondo cui la permanenza in Italia fin dal 1980 consente di presumere la conoscenza della lingua nazionale, la censura investe solo una delle rationes decidendi, posto che il giudicante ha ritenuto legittimo l’atto di espulsione in quanto tradotto nelle tre lingue veicolari (inglese, francese e spagnolo) e tale affermazione non e’ oggetto di critica.
Inammissibile per difetto di autosufficienza e’ anche il secondo motivo con cui si censura l’omessa motivazione in ordine alla durata decennale dell’espulsione dal momento che il giudice sul punto non si e’ minimamente pronunciato e quindi o la questione non e’ stata oggetto di specifico motivo di opposizione, e allora il motivo e’ nuovo e quindi inammissibile, oppure se e’ stata proposta il ricorrente avrebbe dovuto indicare le modalita’ con cui la censura e’ stata tempestivamente sollevata riportandone gli estremi al fine di consentire alla Corte di valutare l’eventuale omissione di pronuncia.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
PQM
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Perugia e rigetta quello nei confronti della Prefettura di Perugia.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010