Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13907 del 03/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13907 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 31886-2007 proposto da:
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326,
presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
2013
342

MAIONICA ROMANA, TRIFIRO’ SALVATORE, CELEBRANO
GIULIO, BERETTA STEFANO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ADALGISO ADA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 03/06/2013

DEGLI SCIPIONI, 132, presso lo studio dell’avvocato
SANSONI MAURIZIO, che la rappresenta e difende
– controricorrente –

avverso la sentenza definitiva n. 5423/2005 della

D’APPELLO di ROMA, depositata il Zigito. 0 5- ; a & r43`7‘ 5/ 0
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/01/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato SANGERMANO FRANCESCO per delega
SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per:
in via principale
accoglimento.

inammissibilità, in subordine

CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/12/2006 , 11.Q-7.5-63/ 0 a;
tY 0 4avverso la sentenza non definitiva n sella CORTE

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Roma, la Adalgiso esponeva
di essere dipendente della Metro Cash and Carry s.p.a.,
percependo, dal marzo 1982, un assegno ad personam
che dal l:luglio 1992 iniziò ad essere assorbito in
misura corrispondente agli aumenti della paga base
all’azzeramento in occasione dell’aumento tabellare del
rgennaio 1996.
Tanto

premesso,

deduceva

la

illegittimità

dell’assorbimento operato dall’Azienda, atteso che
l’emolumento in questione integrava un vero e proprio
assegno ad personam legato al merito individuale; che
il predetto assegno, fino al luglio 1992 non era mai
stato né diminuito, né assorbito per effetto degli
aumenti introdotti dalla contrattazione collettiva nel
corso del tempo; che era stato concesso senza
contestuale clausola espressa di riassorbimento; che,
pertanto, non ricorrevano le condizioni richieste dagli
artt. 113 e 117 del c.c.n.l. del 1990, in forza dei quali
eventuali corresponsioni suppletive, rispetto alle tabelle
contrattuali, erogate al lavoratore, potevano essere
assorbite da successivi aumenti dei minimi contrattuali
esclusivamente se dette erogazioni fossero state
espressamente configurate dalle parti, con idonea
clausola, come assorbibili, sempre che le stesse non
costituissero aumenti di merito.
Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di
illegittimità degli assorbimenti operati dall’Azienda e,
per l’effetto, condannarsi la convenuta al pagamento
della complessiva somma in ricorso indicata, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria, e di ordinare
alla convenuta di ripristinare nella retribuzione mensile

disposti dai vari c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sino

la somma originariamente corrisposta a titolo di
assegno personale.
Si costituiva la società convenuta, contestando la
fondatezza della domanda, eccependo che il
superminimo in questione era stato sempre concesso
con la espressa previsione dell’assorbimento; che la
presenza di tale clausola era sufficiente al fine di

all’art. 113 del c.c.n.l., giusta quanto previsto
dall’ultimo comma di detto articolo con specifico
riferimento agli stessi; che, in ogni caso, tali
emolumenti non avevano affatto natura di assegni ad
personam legati al merito individuale.
Il Tribunale rigettava la domanda.
Proponeva appello la lavoratrice; resisteva la società
appellata.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva
depositata il 22 ottobre 2005, in parziale riforma della
sentenza impugnata, dichiarava non assorbibile solo il
superminimo corrisposto al lavoratore in epoca
anteriore al 21 novembre 1984, accertando, esaminate
le clausole contrattuali collettive disciplinanti la
materia, che solo da tale data risultava una esplicita e
dirimente pattuizione di assorbibilità, disponendo con
separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Con sentenza definitiva del 6 dicembre 2006, la
medesima Corte, condannava conseguentemente la
società al pagamento, in favore della dipendente, della
somma in dispositivo indicata, oltre ad interessi e
rivalutazione monetaria.
Per la cassazione di entrambe le sentenza propone
ricorso la società, affidato ad unico motivo, poi
illustrato con memoria.
Resiste la Adalgiso con controricorso.
4

consentire l’assorbimento degli aumenti salariali di cui

Motivi delle decisione
1.-Deve pregiudizialmente rilevarsi, a seguito della
riconvocazione della camera di consiglio per il giorno
11 aprile 2013, l’ammissibilità del ricorso avverso la
sentenza non definitiva.
Ed invero risulta dagli atti di causa -esaminati dalla
deducendo un error in procedendo, rende la Corte
giudice anche del fatto processuale (ex aliis, Cass. n.
7268\12; n. 7932\12)- che la società abbia ritualmente
riservato l’impugnazione della sentenza non definitiva,
del 22 luglio 2005, unitamente a quella definitiva ex
art. 361 c.p.c.
Venendo pertanto al merito si osserva.
2. La società ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2077 e 2099 c.c. in relazione al
principio di assorbimento dei superminimi nel
successivo trattamento retributivo più favorevole, oltre
ad omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia.
Lamenta che la Corte capitolina, con la sentenza non
definitiva, ritenne erroneamente che dal contenuto
degli artt. 113 e 117 del c.c.n.l. di categoria e dalla
documentazione prodotta, doveva evincersi la non
assorbibilità solo dei superminimi corrisposti al
lavoratore in epoca anteriore al 21 novembre 1984,
ritenendo necessaria una “contestuale, espressa
pattuizione della clausola di riassorbimento”.
3. Il motivo è inammissibile.
Ed invero esso coinvolge la valutazione di norme del
c.c.n.l. di categoria che non risulta depositato né
indicata la sua esatta ubicazione all’interno dei
fascicoli di causa, con conseguente inammissibilità

Corte in virtù dell’eccezione di controparte che,

della censura (Cass. sez.un. 3 novembre 2011 n.
22726; Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915).
Inoltre la doglianza, fondata sui generali principi in
tema di assorbibilità degli assegni ad personam, non
censura specificamente la

ratio decidendi

della

sentenza impugnata, basata sulla necessità, a seguito
dell’interpretazione della disciplina contrattuale

documentazione inerente la concessione
dell’erogazione, di una esplicita pattuizione di
assorbibilità, accertata nella specie solo dal 21
novembre 1994.
4. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza
e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, pari ad €.40,00 per esborsi ed €.3.000,00
per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camere di consiglio del 31
gennaio e dell’i l aprile 2013

Il Consigliere est.

Il Presidente

collettiva applicabile nel caso di specie e della

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