Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13907 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 01/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.01/06/2017),  n. 13907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9402-2015 proposto da:

S.R., S.M.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELL’ORSO 74, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI

MARTINO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, nella persona del curatore Avv.

N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI 4,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SMIROLDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA RASCIO giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 185/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 15/1/2015, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto dalla Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’inefficacia, nei confronti della curatela fallimentare, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di cessione di nuda proprietà immobiliare posto in essere da S.A.M. (debitore della curatela attrice) in favore di P.M.R.;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta dalla curatela fallimentare, tenuto conto del ricorso (sia pure potenziale) del credito della curatela nei confronti dello S., dell’eventus damni a carico della curatela attrice per effetto della cessione impugnata, nonchè della consapevolezza dello stesso debitore (in ogni caso condivisa dalla beneficiaria, P.M.R., coniuge dello S.) di arrecare pregiudizio alle ragioni della curatela;

che, avverso la sentenza d’appello, S.M.E. e S.R., quali eredi di P.M.R. (deceduta in corso di giudizio) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che la Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

che i ricorrenti (in qualità di eredi di P.M.R.) hanno dato atto di aver provveduto alla notificazione del ricorso nei confronti delle minori S.M.G. e S.V., discendenti di S.R., a cui l’eredità di S.A.M. si era devoluta per rappresentazione, a seguito della rinuncia, da parte degli stessi odierni ricorrenti, dell’eredità del padre, S.A.M.;

Diritto

CONSIDERATO

che, alla data odierna, non risulta ancora manifestata, ad opera dei chiamati all’eredità di S.A.M., la volontà relativa all’eventuale accettazione della stessa;

che, sulla base di tale premessa, si rende necessario procedere alla nomina di un curatore speciale destinato a rappresentare detta eredità ai fini del presente giudizio;

che, a tal fine, appare opportuno disporre la concessione, alla parte interessata, di un termine per la proposizione dell’istanza diretta alla nomina di un curatore speciale dell’eredità di S.A.M. destinato a rappresentare detta eredità ai fini del presente giudizio, e per la successiva notificazione, allo stesso, del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla parte interessata il termine di gg. 120 a far data dalla comunicazione del presente provvedimento per la proposizione dell’istanza di nomina di un curatore speciale dell’eredità di S.A.M. e per la successiva notificazione, allo stesso, del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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