Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13906 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2257-2020 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DANDOLO 19/A,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO DINELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FULVIO RUSSO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI NAPOLI;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il

11/11/2019 R.G.N. 64472/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con ordinanza pubblicata l’11.11.2019 il Giudice di Pace di Napoli ha respinto il ricorso con il quale M.S., cittadino (OMISSIS), ha impugnato il decreto di espulsione in data 1.8.2019 del Prefetto della Provincia di Napoli emesso in seguito al rigetto, in data 26.11.2018, da parte della competente Commissione territoriale della domanda di protezione internazionale avanzata dallo S.;

1.1. il rigetto del ricorso è stato fondato sulla considerazione che: la l’Amministrazione, aveva agito in conformità delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, commi 6 e 13, dando atto, nel verbale di notifica del decreto di espulsione, dell’impossibilità di effettuare immediatamente una traduzione del decreto nella lingua madre dello straniero, per cui si era proceduto alla traduzione in lingua inglese; l’assunto del ricorrente in ordine al rischio di essere sottoposto a persecuzione nel paese di provenienza era privo di fondamento considerato che in (OMISSIS) non erano in atto discriminazioni etniche o razziali e che le turbolenze ed i disordini per motivi politici che attraversavano il Paese non erano tali da determinare il pericolo per l’incolumità dei cittadini; era ininfluente ai fini della legittimità del provvedimento di espulsione che la relativa adozione fosse avvenuta in pendenza della decisione davanti al Tribunale di Salerno sul ricorso avverso il provvedimento amministrativo di rigetto della domanda di protezione; il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero extracomunitario è un provvedimento obbligatorio a carattere vincolato di talchè il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare la esistenza, al momento della emissione, dei relativi presupposti di legge; l’impugnazione del diniego della concessione di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale era successiva al provvedimento di espulsione e l’istante non aveva offerto prova della data di notifica come indicata in ricorso; il Prefetto, inoltre, aveva indicato quale data di notifica della decisione della commissione territoriale il 29.4.2019 senza che vi fosse impugnazione nei termini da parte dell’aspirante alla protezione internazionale;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.S., sulla base di cinque motivi; gli intimati Prefetto di Napoli e Ministero dell’Interno non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. preliminarmente occorre dare atto che parte ricorrente ha provveduto al rinnovo della notifica del ricorso al Prefetto di Napoli nel rispetto del termine a tal fine assegnato dal Collegio con l’ordinanza in data 24 luglio 2020;

2. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 11,32 e 35 bis e successive modificazioni e integrazioni, censura la ordinanza impugnata per avere, in sintesi, ritenuto decorso il termine di impugnazione della decisione della Commissione territoriale di rigetto della domanda di protezione e dunque possibile l’espulsione dello straniero ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 pur in assenza di prova dell’avvenuta notifica al ricorrente del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale;

3. con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6 e art. 13, comma 7 e successive modificazioni e integrazioni, censura il provvedimento impugnato in quanto non sorretto dal doveroso accertamento di fatto circa la conoscenza da parte del ricorrente della lingua italiana o di quella veicolare (inglese), in cui il provvedimento espulsivo era stato arbitrariamente tradotto; il Giudice di Pace aveva, inoltre, errato nel ritenere sufficiente la motivazione addotta dalla Prefettura circa l’impossibilità di reperire un traduttore di lingua madre del ricorrente;

4. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sul motivo di opposizione inteso a far valere la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, e successive modificazioni e integrazioni, dell’art. 7, comma 4 e art. 15, comma 4 Direttiva rimpatri 2008/115/CE, degli artt. 3 e 8 CEDU;

5. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sulla dedotta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 commi 4, 4 bis e 5, e successive modificazioni e integrazioni, per essere il decreto espulsivo stato emanato in deroga alla concessione del termine per la partenza volontaria, in assenza delle condizioni indicate nell’art. 13, comma 4 e 4 bis D.Lgs. cit.;

6. con il quinto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sulla dedotta violazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 e successive modificazioni e integrazioni;

7. il secondo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento assorbe l’esame degli altri motivi;

8. la giurisprudenza di legittimità in tema di provvedimento di espulsione è costante nell’affermare che l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari (inglese, francese e spagnolo); l’obbligo siffatto viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell’interessato. All’infuori delle predette ipotesi, la traduzione del decreto prefettizio di espulsione si configura, sul piano sostanziale, come condizione di validità del provvedimento, di guisa che l’eventuale omissione ne determina la nullità, senza che possa invocarsi in contrario la sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell’atto allorquando lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso avverso il decreto espulsivo difendendosi nel merito, dato che l’art. 156 c.p.c., comma 3, (che prevede la sanatoria della nullità degli atti processuali) non può applicarsi a un atto amministrativo (Cass. 22607/2015, 275/2006, 5732/2003); la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore qualora la stessa non sia sufficientemente motivata (Cass. n. 22607/2015) grava, inoltre, sull’Amministrazione l’onere di provare la eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari quale elemento costitutivo della facoltà di notificare l’atto espulsivo in una di dette lingue (Cass. 24015/2020, 11887/2018);

9. il provvedimento impugnato non è conforme ai principi richiamati in quanto ha ritenuto assolto l’onere a carico dell’Amministrazione sulla base di una attestazione non sufficientemente motivata in quanto affidata alla tautologica affermazione dell’impossibilità di effettuare immediatamente una traduzione nella lingua madre de M.S., senza ulteriori specificazioni;

10. all’accoglimento del secondo motivo consegue la cassazione della ordinanza impugnata con decisione nel merito di annullamento del decreto di espulsione;

11. le spese di lite del giudizio di merito e di quello di legittimità sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo assorbiti gli altri. Cassa la ordinanza impugnata e decidendo nel merito annulla il decreto di espulsione. Condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, nonchè del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % e accessori come per legge. Con distrazione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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