Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13906 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. I, 09/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13906
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CATANIA E QUESTURA DI CATANIA, in
persona del Prefetto e del Questore pro tempore, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrenti –
contro
K.A.;
– intimata –
per la cassazione del decreto del giudice di pace di Trapani
depositato in data 18 gennaio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 21 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Prefettura e la Questura di Catania ricorrono per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale e’ stata accolta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data 26 novembre 2007 dal Prefetto di Catania e l’invito del Questore a lasciare il territorio nazionale.
L’intimato non ha proposto difese.
La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che “E’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo. Infatti, la novella del 2006 – che ha introdotto il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. – ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione dell’avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo a una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. (Nella specie, in applicazione del riferito principio il ricorso e’ stato ritenuto inammissibile perche’ sottoponeva all’esame della Corte un quesito del tutto generico, ossia svincolato dal caso concreto e implicante valutazioni di merito) (Cassazione civile, sez. 3^, 23 gennaio 2009, n. 1751) tale e’ il vizio dell’unico motivo di ricorso, posto che con il quesito ci si limita a richiedere “se sussiste violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 anche con riferimento al n. 5 dello stesso articolo”.
Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010