Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13906 del 03/06/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 13906 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RORDORF RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 23608-2012 proposto da:
ASSOCIAZIONE STUDENTI EUROPEI, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BARBERINI 11, presso lo studio
2013

dell’avvocato ANDREA LAMATTINA, rappresentata e difesa

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dagli avvocati PIETRO GIUSEPPE FERRI, QUADRANI FURIO,
per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 03/06/2013

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

per revocazione della sentenza n. 5758/2012 della CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 12/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/05/2013 dal Presidente Dott. RENATO
RORDORF.

– controricorrente –

Il relatore designato a norma dell’art. 377 c.p.c. ha depositato una
relazione del seguente tenore:

“1. Con sentenza del 12 aprile 2012, n. 5758, le sezioni unite di questa
corte hanno dichiarato inammissibile un ricorso proposto dall’Associazione
Studenti Europei contro una decisione del Consiglio di Stato, che aveva
confermato una precedente pronuncia del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio reiettiva del ricorso col quale la predetta associazione
si era lamentata della mancata erogazione di un contributo da parte del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Le declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione è dipesa
dalla mancata integrazione del contraddittorio, ad opera della parte
ricorrente, benché la Suprema corte ne avesse ravvisato la necessità e
l’avesse disposta, con ordinanza emessa all’udienza del 7 giugno 2012,
fissando un termine per provvedervi. La medesima parte ricorrente, in
conseguenza della dichiarata inammissibilità del ricorso, è stata anche
condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore
dell’amministrazione con troricorrente.
Avverso la citata sentenza delle sezioni unite l’Associazione Studenti
Europei propone ora ricorso per revocazione, a norma dell’art. 395, 40
comma, c.p.c., sostenendo di non avere avuto a suo tempo tempestiva
comunicazione dell’ordinanza con cui era stata disposta l’integrazione del
contraddittorio e fissato un termine a tale scopo, e lamentando che le
sezioni unite non abbiano compiuto al riguardo la necessaria verifica. Si
duole anche della condanna al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità in favore del Ministero intimato, il quale non ne avrebbe avuto
titolo giacché non aveva provveduto alla notifica del controricorso nei
termini di legge.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è difeso
con controricorso.
2. Si prospetta l’eventualità che il ricorso debba essere rigettato.
Infatti, l’assunto secondo cui, nel pronunciare la sentenza qui
impugnata, le sezioni unite avrebbero omesso il doveroso controllo
sull’avvenuta comunicazione alla parte ricorrente della propria precedente
ordinanza che disponeva l’integrazione del contraddittorio, ove pure fosse
fondato, si risolverebbe in un vizio dell’agire processuale, e non in un

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errore di fatto riconducibile alla previsione del citato art. 394, 4 0 comma,
c. p. c.
Quand’anche, poi, si volesse astrattamente configurare come errore
di fatto il non aver percepito la mancanza in atti della prova dell’avvenuta
comunicazione alla parte ricorrente dell’anzidetta ordinanza, occorre
rilevare che siffatto errore non è in concreto ravvisabile, giacché contrariamente a quel che la parte ricorrente afferma – dall’esame degli

contradditorio e fissò il termine per provvedervi, fu notificata al
domiciliatario della ricorrente medesima, avv. Lamattina, nel suo studio in
via Barberíni 11, con le modalità previste dall’art. 140 c.p.c. Ogni
discussione sulla ritualità di siffatta notifica nuovamente si risolverebbe in
una contestazione riguardante la regolarità del procedimento, come tale
esulante dai limiti del giudizio di revocazione.
Quanto, infine, all’asserito difetto di notifica del controricorso
proveniente dall’amministrazione intimata, difetto che avrebbe dovuto
precludere la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, deve del pari rilevarsi come l’esame degli atti non
confermi la doglianza prospettata, risultando invece che il controricorso
redatto dall’Avvocatura dello Stato fu tempestivamente notificato il 23
febbraio 2012 (essendo stato il ricorso notificato il precedente 9 febbraio)
ed altrettanto tempestivamente depositato nella cancelleria di questa corte
il successivo 4 marzo.”
L’associazione ricorrente non ha svolto ulteriori difese; tuttavia il
giorno stesso dell’adunanza camerale ha depositato un’istanza di rinvio sul
presupposto che il decreto di fissazione dell’adunanza medesima gli
sarebbe stato notificato solo in data 8 maggio 2013, e pertanto senza il
rispetto del termine di venti giorni previsto dal secondo comma dell’art.
380-bis c.p.c.
Tale istanza non può essere accolta.
Dall’esame degli atti risulta che la notifica dell’avviso di fissazione
dell’adunanza al difensore domiciliatario della ricorrente, eseguita a norma
dell’art. 140 c.p.c., si è perfezionata sin dal 24 aprile 2013. Infatti, come si
evince dall’avviso di ricevimento della raccomandata, inviata al predetto
difensore nel rispetto della norma da ultimo citata, in quella data la

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atti risulta che la più volte citata ordinanza, che dispose l’integrazione del

medesima raccomandata è stata ritirata da un delegato addetto alla
ricezione dell’atto, il quale ha apposto la propria firma sull’avviso di
ricevimento. Ne consegue che il termine di venti giorni per la fissazione
dell’odierna adunanza camerale, non trattandosi di un termine “libero”,
appare essere stato rispettato.
Quanto al merito, il collegio condivide e fa proprie le osservazioni e
le conclusioni del relatore, sopra riportate, alla stregua delle quali il ricorso

Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, liquidate come in dispositivo.
P.q.m.
La corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00,
oltre a quelle prenotate a debito.
Roma, 14 maggio 2013

deve esser rigettato.

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