Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13905 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29615-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN SATURNINO N

5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA NAPPI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANTURCO 1,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA LENOCI, rappresentata

e difesa dall’avvocato MICHELE BRUNETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2018 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 05/04/2018 R.G.N. 540/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 77/2018, in accoglimento dell’appello proposto da V.A., in riforma della sentenza impugnata, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato da Poste Italiane s.p.a. in data 28 gennaio 2011 e ordinava l’immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ex art. 18 stat. lav. (nel testo anteriore alla L. n. 92 del 2012) con condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno.

1.1. Osservava la Corte d’appello che il licenziamento era stato intimato per assenza arbitraria dal posto di lavoro, in quanto la dipendente non si era presentata presso l’Ufficio di Lecce al quale era stata assegnata con provvedimento del 19 ottobre 2010. Tale sede, diversa da quella presso cui la lavoratrice era stata assunta con contratto a tempo determinato e nella quale era stata riammessa con sentenza n. 3179/2010 del Tribunale di Taranto (che aveva dichiarato l’illegittimità del termine di durata apposto al contratto di lavoro), era stata individuata dalla società all’atto del ripristino del rapporto per mancanza di posti disponibili in quella originaria. La decisione di primo grado aveva ritenuto documentalmente provata l’eccedentarietà della struttura di provenienza e la piena legittimità del trasferimento come disposto la società Poste italiane, da cui la valutazione di ingiustificatezza della mancata perdurante presentazione della lavoratrice nel nuovo posto di lavoro, tale da legittimare il licenziamento senza preavviso.

1.2. La Corte d’appello riteneva di limitare l’esame, tra le varie censure svolte dalla lavoratrice, a quella, ritenuta assorbente, relativa al rilievo che l’ottemperanza all’ordine di riammissione in servizio contenuto di un provvedimento giudiziale implica innanzitutto il ripristino del rapporto nella sede originaria e nelle stesse mansioni svolte in precedenza e che solo successivamente a tale preliminare adempimento possono assumere rilevanza circostanze valutabili ai fini del trasferimento. Dalle risultanze in atti doveva escludersi che la società avesse osservato l’obbligo di ricollocare la dipendente nel luogo e nelle mansioni originarie per poi trasferirla con provvedimento – successivo alla reintegrazione – in una sede diversa per ragioni tecniche, organizzative o produttive e tale omissione integrava un inadempimento contrattuale che rendeva nullo il trasferimento e giustificava il rifiuto della dipendente a prendere servizio nella nuova sede.

2. Per la cassazione di tale sentenza la società Poste Italiane ha proposto ricorso affidato a due motivi cui ha resistito la lavoratrice con controricorso e successiva memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., violazione e falsa applicazione dell’Accordo sindacale del 29 luglio 2004, in quanto l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da ragioni tecniche, organizzative e produttive. Pertanto, il principio secondo cui il lavoratore non può essere reintegrato in una sede diversa da quella in cui lavorava al momento della fine del rapporto convertito non ha portata assoluta.

Nella specie, la Corte di appello aveva omesso di considerare che, come accertato correttamente dal giudice di primo grado, la soc. Poste Italiane aveva espressamente indicato alla lavoratrice le ragioni oggettive sottese al trasferimento, dandone prova anche nel giudizio di primo grado in relazione all’art. 2103 c.c..

2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Con lettera del 10 settembre 2010 la società aveva disposto il ripristino del rapporto di lavoro, invitando la lavoratrice a recarsi presso la sede regionale di (OMISSIS). In data 12 ottobre 2010 la lavoratrice si era presentata presso tale sede per espletare le formalità aziendali previste in caso di ripristino e in tale occasione il funzionario di Poste aveva proceduto all’interrogazione del sistema informatico, onde verificare la disponibilità dei posti nell’ambito del recapito dell’Ufficio postale di (OMISSIS) e nelle zone limitrofe, facendo ricorso alla procedura aziendale prevista per la mobilità e accertando così l’insussistenza di posti disponibili presso tali sedi. Veniva pertanto disposto il trasferimento della lavoratrice presso la struttura disponibile più vicina alla sede originaria, in linea con le indicazioni degli accordi del 29 luglio 2004 e del 30 luglio 2004 sottoscritti con le OO.SS.

La Corte di appello aveva del tutto omesso di considerare il fatto storico rappresentato all’esistenza delle ragioni organizzative sottese al trasferimento, poichè nella lettera del 13 ottobre 2010 la società aveva dato piena contezza delle ragioni giustificative del provvedimento basato sull’eccedentarietà nella sede di (OMISSIS). Il fatto storico omesso consiste nell’esistenza di due distinti provvedimenti aziendali, l’uno in data 10 settembre 2010, di riammissione in servizio, e l’altro in data 13 ottobre di trasferimento.

La Corte aveva altresì omesso di considerare l’esistenza delle ragioni tecniche organizzative riferite alla eccedentarietà presso il Comune di (OMISSIS).

3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui va data continuità anche nella presente sede, “l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie; a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive: in mancanza delle quali è configurabile una condotta datoriale illecita. Ed essa giustifica la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di un’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti” (da ultimo, Cass. 23595 del 2018 e altre precedenti richiamate).

5. Ancor più recentemente è stato affermato che nell’ipotesi di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a riammettere in servizio il lavoratore nelle precedenti condizioni di luogo e di mansioni, salvo adottare un provvedimento di trasferimento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2103 c.c.. Il rifiuto del lavoratore di accettare il trasferimento in una sede diversa da quella originaria in assenza di ragioni obiettive che sorreggano detto provvedimento costituisce condotta inquadrabile in quella disciplinata dell’art. 1460 c.c. (Cass. n. 11180 del 2019).

6. E’ stato anche affermato che, ove il trasferimento risulti adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460 c.c., comma 2, alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, con valutazione rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici (Cass. n. 434 del 2019).

7. La sentenza ora impugnata si è limitata ad accertare che la società Poste Italiane non aveva disposto la riammissione in servizio della lavoratrice nel posto di lavoro originario, omettendo tuttavia di chiarire in quali termini abbia ritenuto di ricostruire i fatti e le ragioni addotte da parte datoriale di cui denunciato omesso esame (secondo motivo di ricorso) dei due provvedimenti adottati, quello di riammissione in servizio e quello di trasferimento, nonchè di applicare correttamente i principi di diritto sopra enunciati (primo motivo di ricorso), implicanti un complessivo esame delle condotte, datoriale da un lato in relazione all’art. 2103 c.c. e della lavoratrice dell’altro in relazione all’art. 1460 c.c..

8. I precedenti di questa Corte richiamati da parte controricorrente (che hanno rigettato il ricorso di Poste o accolto il ricorso del lavoratore) attengono ad ipotesi in cui il giudice di merito non aveva motivato in merito alla riammissione in servizio e al trasferimento (Cass. n. 24371 del 2017) o aveva già positivamente accertato l’illegittimità del trasferimento (Cass. n. 19067 del 2015) o aveva omesso ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle compravate ragioni tecniche organizzative e produttive, che devono essere allegate dal datore di lavoro (Cass. n. 19095 del 2013) o aveva ritenuto legittimo ex ante in forza degli accordi collettivi il trasferimento, laddove questo deve essere comunque dal datore di lavoro individualmente giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive inerenti il singolo trasferimento e non da accordi che in generale prevedano problematicità organizzative in ordine alla situazione conseguente alla riammissione in servizio di ex lavoratori illegittimamente assunti a tempo determinato (Cass. n. 1597 del 2016 e n. 6407 del 2017).

9. In conclusione, la sentenza impugnata è viziata per non avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati e per avere dato corso solo ad una parte degli accertamenti che le erano demandati, omettendo di motivare in ordine a tutti i presupposti di fatto sottesi a tali principi.

10. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio per un nuovo esame del merito dell’appello.

11. Si designa quale giudice di rinvio la Corte di appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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