Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13904 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2005-2020 proposto da:

S.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA BASSAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, SEZIONE DI

PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 17/10/2019

R.G.N. 11619/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da S.A., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha dichiarato manifestamente infondata la domanda, reiterata, di protezione internazionale;

2. il giudice di merito, premesso che il ricorrente aveva allegato, a sostegno della reiterazione della domanda di protezione, la sopravvenuta integrazione sociale in Italia, ha escluso che questa fosse desumibile alla documentazione prodotta, non significativa del reperimento di una stabile occupazione lavorativa, ulteriormente osservando che l’integrazione sociale non poteva costituire di per sè sola un elemento sufficiente per il riconoscimento della protezione umanitaria; nè la protezione umanitaria poteva essere concessa sull’unico presupposto della violazione dei diritti umani fondamentali derivanti dalla situazione di estrema difficoltà economica e sociale in cui si sarebbe venuto a trovare il richiedente in caso di ritorno nel Paese di origine; alcun obbligo era infatti ipotizzabile a carico dello Stato italiano di garantire allo straniero determinati livelli di benessere, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria il sorgere di situazioni di estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.A., sulla base di due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, carenza di motivazione in merito alla situazione di vulnerabilità del richiedente, censura il provvedimento impugnato per non avere considerato il pericolo, in caso di rientro in patria, di subire una carcerazione inumana in conseguenza dei fatti commessi (avere abusato di una ragazza ed avere sottratto al suo datore di lavoro del danaro utilizzato per far curare la ragazza) e comunque la temporanea instabilità della zona di provenienza quale presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria; non era stato considerato il pericolo derivante dal fatto di essere ricercato dalla polizia e il pericolo di ritorsioni da parte del datore di lavoro; non era stata, inoltre, consultata una fonte aggiornata nè considerata la complessiva situazione del Paese di origine;

2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3) ovvero in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h bis), per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente ai fini del riconoscimento dei presupposi per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; contesta la valutazione della documentazione relativa ai rapporti di lavoro ed all’attività di volontariato e dei corsi di lingua che assume destinati a maggiormente qualificare l’inserimento sociale; era mancato il vaglio comparativo tra il paese di accoglienza e quello di rientro in relazione all’esercizio dei diritti umani inalienabili;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile. Premesso che parte ricorrente non contesta l’affermazione del giudice di merito secondo la quale in caso di reiterazione della domanda di protezione il Tribunale deve limitarsi ad esaminare i motivi sopravvenuti allegati dal ricorrente in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine e che nello specifico tali motivi concernevano l’integrazione sociale, si rileva che parte ricorrente non può dolersi della mancata considerazione di specifici aspetti dei quali non dimostra, come nel caso di specie, sia il carattere di novità rispetto alla precedente domanda di protezione, sia l’avvenuta rituale devoluzione al Tribunale con la nuova domanda;

4. il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile. Il giudice di merito, pur evidenziando, con affermazione rimasta incontestata, che non era stato allegato quale motivo sopravvenuto una minaccia individualizzata a carico del ricorrente in caso di rientro in patria e che la domanda reiterata concerneva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha preso in considerazione la situazione del (OMISSIS) ed escluso sulla base della fonte consultata la presenza di una situazione di violenza generalizzata per effetto di un conflitto armato interno;

4.1. tale accertamento non è validamente inficiato dalle censure articolate dal ricorrente il quale si limita a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perchè si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (v. fra le altre, Cass. n. 2563/2020); nè le conclusioni attinte dal giudice di merito sono incrinate dalle fonti richiamate dal ricorrente, che non consentono di ritenere in (OMISSIS) una situazione di violenza generalizzata conseguenza di conflitto armato interno;

4.2. analogo dissenso valutativo si riscontra in relazione alle doglianze che investono la valutazione di inidoneità della documentazione prodotta ad attestare la integrazione sociale del richiedente nel territorio italiano, dovendo altresì rilevarsi, quale concorrente profilo di inammissibilità, la mancata trascrizione o esposizione per riassunto dei richiamati documenti, come viceversa prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. n. 29093/2018, n. 195/2016, n. 16900/2015, n. 26174/2014, n. 22607/2014, Sez. Un, n. 7161/2010);

4.3. i rilievi che precedono assorbono la necessità di esame della censura incentrata sulla necessità di comparazione tra il livello di integrazione in Italia e la verifica delle condizioni alle quali sarebbe esposto il richiedente in caso di rientro nel Paese di origine sotto il profilo della violazione del nucleo fondamentale dei diritti umani;

5. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019);

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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