Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13904 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 17/12/2015, dep. 07/07/2016), n.13904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21226-2014 proposto da:

G.A.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato PIETRO L. FRISANI,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 715/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

7/04/2014, depositato l’08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A.U. con ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 2 al Presidente della Corte di appello di Perugia chiedeva l’accoglimento della domanda di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo promosso innanzi al Tar del Lazio con ricorso del 15 settembre 2000, lamentare l’eccessiva durata.

Nel giudizio presupposto, il ricorrente, premesso di essere elicotterista in servizio presso il Nucleo Elicotteri del Comando dei Vigili del Fuoco di Genova negli anni 1994-1997, aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto alla percezione del compenso previsto dall’atto ministeriale per il Coordinamento della Protezione civile per il servizio speciale anti incendio prestato nel nucleo elicotteristi dei Vigili del Fuoco negli anni dal 1992 al 1994 con la condanna dell’amministrazione al pagamento del dovuto, maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria. Tale giudizio instaurato il 15 settembre 2000 veniva deciso con sentenza n. 8935/2012 del 31 ottobre 2013, con la quale il ricorso veniva rigettato con integrale compensazione delle spese.

Con decreto n. 2114 del 2013 la Corte di Appello di Perugia rigettava la domanda in ragione della ritenuta insussistenza di patema d’animo e condannava il ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Il ricorrente, in opposizione al decreto impugnava il provvedimento suddetto, assumendo nel merito che il decreto fosse inficiato da illegittimità.

Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

La Corte di appello di Perugia con decreto n. 715 del 2014 rigettava l’opposizione e condannava l’opponente al pagamento delle spese del grado.

Secondo la Corte distrettuale, la manifesta infondatezza della domanda avanzata nel giudizio dinanzi al Tar, da soggetto che era ben consapevole di non aver diritto alla percezione di compensi per non aver partecipato alle operazioni di supporto alla protezione civile, induceva ad escludere che il ricorrente avesse subito un danno ingiusto per l’eccessiva durata del processo.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da F.G. per due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso G.A.U. lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1 e 2 quinquies nonchè violazione dell’art. 6, par. 1 della CEDU ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Avrebbe errato la Corte distrettuale nell’escludere la sussistenza del danno morale soltanto in virtù dell’infondatezza della domanda avanzata nel processo presupposto perchè la circostanza che la domanda sia stata rigettata dal Tar non sarebbe rilevante ai fini dell’equa riparazione così come non lo sarebbe la presunta palese infondatezza della pretesa. Piuttosto la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies nell’elencare tassativamente tutti i casi nei quali non sarebbe da riconoscersi alcun indennizzo, non prevederebbe assolutamente la palese infondatezza della domanda. D’altra parte, le scarse probabilità di accoglimento della domanda, pur essendo presuntivamente note alla parte, non sono sufficienti ad escludere la sussistenza del patema d’animo per l’eccessiva durata del processo.

Nel caso in esame eccepisce, ancora il ricorrente, non ricorre per altro nè un’ipotesi di lite temeraria, nè l’abuso di tecniche utili al perfezionamento della fattispecie ex L. n. 89 del 2001, posto che il ricorrente avrebbe avanzato domanda al Tar per ottenere l’accertamento del proprio diritto alla percezione del compenso previsto dall’atto ministeriale per il coordinamento della Protezione civile per il servizio speciale antincendio prestato nel nucleo elicotteristi dei Vigili del Fuoco negli anni 1993 e dal 1994 al 1996, con la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento con il dovuto, maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria.

1.1 .= Il motivo è fondato.

E’ ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1338, e successive conformi). La Corte di Perugia, però, ritiene che nella specie ricorrano, appunto, siffatte particolari circostanze, che identifica, in definitiva, nella scarsa possibilità di successo ovvero, nella palese infondatezza della domanda nel giudizio presupposto.

Va, però, in contrario osservato che l’esito sfavorevole della lite non esclude il diritto all’equa riparazione per il ritardo, se non nei casi in cui sia ravvisabile un vero e proprio abuso del processo, configurabile, allorquando, risulti che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla citata L. n. 89 del 2001 (v., in identica fattispecie, Cass., Sez. 1A, 10 aprile 2008, n. 9337). Di recente proprio in controversia identica alla presenta, Cass. 6-2, n. 18837 del 2015).

Circostanze, queste ultime, relative all’abuso del processo, riguardo alle quali, nel decreto impugnato, non vi è specifica ed esaustiva motivazione, necessaria al fine di escludere l’indennizzabilità.

Nè, d’altra parte, può gravarsi l’interessato di oneri di prova o specifica allegazione di circostanze a sostegno della deduzione del sofferto danno morale, evidentemente incompatibili con la già richiamata presunzione di sussistenza di tale danno.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 quater ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione di norme di diritto con riferimento alla condanna a sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. Secondo il ricorrente, la condanna al pagamento della somma di Euro 2000 in favore della Cassa sarebbe illegittima perchè la sanzione accessoria a norma della L. n. 89 del 2001, art. 5 quater sarebbe applicabile, soltanto nei casi in cui la domanda di equa riparazione viene rigettata per inammissibilità o per manifesta infondatezza laddove l’inammissibilità attiene ai presupposti dell’azione e la manifesta infondatezza attiene invece al merito della questione.

2.1.= Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo dato che la Corte di appello cui deve ritornare la causa dovrà rideterminare il regolamento delle spese giudiziali, tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio.

In definitiva il ricorso va accolto, il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione sesta civile – 2 della Corte di cassazione, il 17 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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