Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13904 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 01/06/2017, (ud. 30/03/2017, dep.01/06/2017),  n. 13904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25913-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del suo Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MIRABELLO

18 (TEL. 06.37515411), presso lo studio dell’avvocato UMBERTO

RICHIELLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADA

RUFFINI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1576/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Ministero della Salute ha proposto ricorso per cassazione contro L.G. avverso la sentenza del 1 ottobre 2014, con cui la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Firenze nel settembre del 2006, con cui era stata rigettata per esclusione della prova della responsabilità del Ministero, la domanda, proposta dalla L. per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire sofferti per effetto di contagio da virus di HCV, a seguito di trasfusioni di sangue, l’ha, invece, accolta.

2. Al ricorso per cassazione, che propone un unico motivo, ha resistito la L. con controricorso.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e non sono state prese conclusioni dal Pubblico Ministero, nè depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2043 c.c. e art. 2033 c.c. e dei principi in materia di effettiva quantificazione delle somme dovute a titolo di risarcimento, nonchè dei principi in materia di compensazione (melius scomputo) tra le somme riconosciute a titolo di risarcimento e quelle erogate a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, i relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il Collegio, rilevato che il motivo pone una questione di rilievo nomofilattico, atteso che è oggetto di discussione nella giurisprudenza della Corte la c.d. compensatio lucri cum damno, ritiene opportuna la trattazione nella pubblica udienza.

PQM

 

La Corte rigetta rinvia la trattazione alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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