Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13903 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. un., 24/06/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 24/06/2011), n.13903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8539/2010 proposto da:

LORENZI VITO DI LORENZI IVO & C S.N.C., in persona dei

legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI Giuseppe,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAIAR ENZO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FORNACE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato

STELLA RICHTER Paolo, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati DALLA FIOR MARCO, LORENZI ANDREA, per delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 22/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 12/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

uditi avvocati Giuseppe ANTONINI, Paolo STELLA RICHTER;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale; inammissibilità o comunque assorbimento del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’amministrazione comunale di Fornace concesse alla soc. Lorenzi la cava identificata con il n. 12 ai canoni determinati dall’AP di Trento. Successivamente, le concesse altra cava, data la difficoltà di sfruttamento di quella n. 12. Tuttavia, con riferimento a quest’ultima, nel 2004 il Comune chiese il pagamento dei canoni arretrati, sull’assunto che il metodo di calcolo automatico e non reale gravasse anche nel caso in cui la cava fosse inutilizzata.

Scaturitane la controversia, il Tribunale ritenne sussistere la giurisdizione del GA, con sentenza poi confermata dalla Corte di Trento. In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che: la concessione del lotto n. 12 non era stata sospesa; la concessione di un’area di risulta, per improduttività di quella n. 12, non aveva sostituito la concessione di quest’ultima; il Comune era legittimato a chiedere i canoni, in quanto la società non aveva rinunciato alla concessione dell’area in questione; essenziale al rapporto di concessione era la previsione di un corrispettivo dovuto, benchè la cava fosse improduttiva, in quanto il criterio della commisurazione al materiale estratto era valido solo per i canoni eccedenti il minimo; l’atto amministrativo di calcolo dei canoni non poteva essere disapplicato, siccome conforme alla legge; la società, per conservare il bene oggetto di concessione, doveva corrispondere i canoni; la giurisdizione spettava al GA, restando salva la giurisdizione del G.O. solo nell’ipotesi in cui la controversia non abbia ad oggetto la verifica dell’azione autoritativa di determinazione dei canoni da parte della PA. Propone ricorso per cassazione la soc. Lorenzi a mezzo di quattro motivi, attraverso i quali sostiene la giurisdizione del G.O..

Risponde con controricorso il Comune di Fornace, il quale propone anche ricorso incidentale. La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Il ricorso principale è fondato.

La più recente giurisprudenza di queste SU ha affermato che le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, comma 2, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull’an che sul quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Sez. Un., n. 15644 del 2010; Sez. Un., n. 441 del 2007; Sez. Un. n. 22661 del 2006).

Più in particolare, già in precedenza e con riguardo ad ingiunzione per il pagamento di canone di concessione di cava, è stato affermato che l’opposizione dell’intimato, qualora contesti la legittimità della procedura di riscossione, ovvero riguardi, non l’esistenza, l’efficacia, la portata o lo svolgimento del rapporto di concessione, bensì l’an, il quomodo od il quantum debeatur, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Sez. un., n. 16165 del 2002).

Nella specie, come s’è visto, si controverte intorno alla pretesa del Comune di conseguire dal concessionario un canone annuale minimo, prescindente dal metodo di calcolo al metro cubo. Pretesa fondata sul disposto di una Delibera della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento (23 gennaio 2001, n. 377), che il concessionario sostiene essere illegittima siccome in contrasto con la L.P. n. 6 del 1980 (come successivamente modificata), la quale prevederebbe, invece, che il canone sia determinato in relazione al volume estratto, attribuendo, altresì, alla G.P. il compito di adottare con propria deliberazione (come è avvenuto nella specie) i criteri per il calcolo del canone a metro cubo del materiale estratto.

E’ palese, dunque, che nel caso in trattazione si controverta in ordine al diritto soggettivo del concessionario, fondato sulla legge provinciale, di essere sottoposto (o meno) al pagamento di un canone senza alcun riferimento al materiale estratto, ossia in ordine all’an, al quomodo ed al quantum debeatur; esula, invece, dalla controversia qualsiasi riferimento sia a rapporto concessorio sottostante, sia all’esercizio di poteri discrezionali-valutativi della P.A. nella determinazione del canone. In conclusione, deve essere enunciato il principio in ragione del quale: “Le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, comma 2, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull’an che sul quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Ne consegue che, in materia di concessione di cava, rientra nella giurisdizione del G.O. la controversia nella quale il concessionario (sul presupposto dell’impossibilità d’escavazione per motivi oggettivi, attribuibili esclusivamente alla conformazione del terreno) contesta la pretesa dell’amministrazione concedente di conseguire il pagamento del canone minimo, a prescindere dalla concreta sfruttabilità dello stesso”.

Consegue la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento. Resta assorbito il ricorso incidentale con il quale il Comune impugna la sentenza per avere rigettato il suo appello incidentale.

Sono completamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trento. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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