Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13903 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. un., 22/05/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 22/05/2019), n.13903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22827-2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI ESTERINI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA 9 DI CATANIA, in persona del legale

appresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONINO BUTTA’;

– controricorrente –

e contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 75/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 18/04/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2018 dal Consigliere Dott. Raffaele FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.A. ha proposto ricorso ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 200 contro il Consorzio di Bonifica 9 di Catania e P.G., avverso la sentenza n. 75 del 18 aprile 2017, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (di seguito TSAP) ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia n. 19 del 2016.

2. Al ricorso per cassazione, che propone quattro motivi, ha resistito con controricorso soltanto il Consorzio di Bonifica 9 di Catania, mentre il P. non ha svolto attività difensiva.

3. La trattazione dinanzi alle Sezioni Unite è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

4. Parte resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso in esame consta di 127 (centoventisette) pagine, delle quali 92 (novantadue) sono dedicate all’esposizione del fatto.

1.1. La tecnica enunciativa con cui si articola la lunga e preponderante parte dedicata all’esposizione del fatto si articola in modo tale da rendere il risultato espositivo di difficile intellegibilità, sebbene non formalmente sotto la specie del ricorso con esposizione del fatto c.d. assemblata (su cui Cass., Sez. Un., n. 5698 del 2012 e, prima ancora, Cass., Sez. Un., n. 16628 del 2009). L’esposizione nelle prime 92 pagine, infatti, non si sviluppa con la riproduzione formale diretta degli atti del giudizio di merito, bensì, come ha rilevato anche il resistente, attraverso una tecnica di enunciazione minuziosa del fatto sostanziale e processuale, quest’ultimo sviluppatosi – da quello che si percepisce attraverso una sommaria ricognizione dell’esposizione inizialmente davanti al giudice ordinario, con una fase cautelare prima e poi davanti al Tribunale di Catania e, quindi, davanti alla Corte d’Appello di Catania e, di seguito, con una riassunzione – a quel che si legge relativa a parte delle domande oggetto di lite, per cui già il primo Giudice aveva dichiarato l’incompetenza – davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia. Attraverso detta esposizione minuziosa, che interessa dalla pagina 19 lo svolgimento del giudizio di primo grado davanti al TRAP e, quindi, davanti al TSAP, il risultato risulta quello di un “prodotto espositivo” sostanzialmente identico a quello di un ricorso con esposizione assemblata. Si riproducono, infatti, sebbene prevalentemente in una forma apparentemente enunciativa, ma che nella sostanza si risolve in una riproduzione di atti processuali, appunto gli atti inerenti allo svolgimento dell’intera vicenda processuale.

In tal modo questa Corte, per percepire il fatto sostanziale e processuale risulterebbe costretta alla lettura di quanto dedotto secondo una logica espositiva poco funzionale allo scopo di fornire un’esposizione sommaria dei fatti di causa ai sensi del n. 3 dell’art. 366 c.p.c.

2. Lo scrutinio dei motivi, peraltro evidenzia che essi sono tutti inammissibili.

Queste le ragioni.

3. Con il primo motivo si deduce “violazione dell’art. 28 Cost. (diritto di difesa) – art. 360, comma 1, n. 3”, in realtà volendo alludere verosimilmente all’art. 24 Cost..

L’esposizione del motivo inizia con la riproduzione del passo dell’esposizione del fatto della sentenza impugnata in cui essa ha rilevato che “Dopo la rinunzia al mandato ad opera dell’avvocato dell’appellante e non essendosi costei munita di alcuna sostitutiva valida rappresentanza processuale, tanto da non potersi ritenere neppure validamente comparsa”, cui fa seguire la riproduzione del seguente passo della motivazione della stessa sentenza: “è irricevibile, ovvero da qualificarsi tamquam non esset per difetto di un requisito essenziale di forma, qualsiasi atto – comunque variamente denominato o intestato o depositato o fatto pervenire in cancelleria – compiuto dalla parte di persona, non essendo ammissibile la difesa personale di quella davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche: infatti, è vero che essa può dirsi ammessa davanti al tribunale regionale in base al T.U. n. 1775 del 1933, art. 157 e che l’art. 190 di esso dispone in appello si applicano “le stesse forme indicate negli articoli precedenti”, ma, in primo luogo, tale disposizione fa rinvio alle forme di svolgimento del procedimento e non ai requisiti per assumere la difesa, mentre comunque, in via dirimente, il R.D.L. n. 1576 del 1933, art. 4, comma 2, statuisce che la difesa davanti alle magistrature superiori, tra cui viene definito espressamente il tribunale superiore delle acque pubbliche, non può essere assunta se non da avvocato iscritto nell’albo speciale per la difesa davanti alle magistrature superiori”.

Di seguito si riportano i passi motivazionali immediatamente successivi, che la sentenza ha enunciato con la proposizione “consegue da tanto”, ma con una riproduzione non integrale, in quanto effettuata con parti omesse, siccome evidenziato dall’uso dei puntini sospensivi. La riproduzione è quella che segue: “- in primo luogo, che la presenza della parte di persona, non assistita nè rappresentata cioè da avvocato iscritto all’albo speciale appena richiamato, integra un evento processualmente del tutto irrilevante in quanto relativo ad attività giuridicamente inammissibile in radice, tanto che la parte stessa neppure può dirsi essere comparsa a termini di legge e non insorge allora neppure alcun obbligo – in capo al cancelliere o al giudice, sotto la cui direzione il primo forma l’atto pubblico in cui il verbale di 12 udienza si risolve (art. 130 c.p.c.) – di verbalizzarne presenza ed eventuali dichiarazioni;… – in terzo luogo, la piena validità… tanto della scelta di non dare alcun conto a verbale della stessa presenza e delle incongrue e radicalmente inammissibili dichiarazioni della parte di persona, quanto di quella di dare conto a verbale (v. ud. 8.2.17) del fatto che quest’ultima avesse chiesto di formulare dichiarazioni ed istanze… – in quinto luogo, che può e deve allora essere esaminato il gravame come ritualmente formato dall’appellante a patrocinio del suo difensore prima che questi rinunziasse al suo mandato, siccome portato a conoscenza delle sue controparti e sul quale si è instaurato il contraddittorio.”.

3.1. Dopo che si sono riportati questi brani della motivazione della sentenza impugnata, si deduce quanto segue:

“La ricorrente aveva documentato di non essere riuscita a trovare un avvocato disposto ad assisterla, e si era costituita personalmente ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 157 e 190 per tutelare il proprio diritto. L’interpretazione seguita dal TSAP nell’impugnata sentenza della norma di cui al R.D.L. n. 1576 del 1933, art. 4, comma 2 appare confliggente con l’art. 28 Cost., che riconosce quale diritto primario quello alla difesa. Ed a tale norma recante uno dei principi fondamentali del diritto avrebbe dovuto conformarsi il TSAP al fine di rendere effettivo e concreto il diritto alla difesa. Quanto meno il TSAP avrebbe dovuto concedere alla ricorrente un ulteriore rinvio, peraltro richiesto dalla ricorrente stessa al presidente del collegio, dopo che quest’ultimo aveva evidenziato che la costituzione personale non era ammissibile, al fine di consentire alla ricorrente stessa di munirsi di nuovo difensore per garantire la difesa tecnica. Ed ancor più illegittima appare la sentenza ove si rilevi che è stata omessa alcuna notifica al difensore rinunciatario della ricorrente in ordine alla data dell’ultima udienza, in violazione dei diritti di difesa della ricorrente. Da ultimo va rilevata una ulteriore violazione dei diritti della ricorrente, allorquando alla stessa è stato chiesto per il rilascio di copia conforme del fascicolo 138/16 l’importo di Euro 2863,89 per diritti, senza che a fronte della specifica richiesta della ricorrente alla stessa sia stata comunicata la specifica degli “accurati conteggi” con accanto a ciascuno di essi il costo dei relativi diritti, nonchè il costo per il rilascio della copia telematica delle notifiche ai difensori delle parti.”.

Il motivo si presta alle seguenti considerazioni.

3.1.1. Esso evoca in primo luogo la violazione di una norma, l’art. 28 Cost., che palesemente è priva di pertinenza e la cui citazione è frutto di un errore materiale, volendosi in realtà evocare l’art. 24 Cost., dato che si fa riferimento al diritto di difesa.

Tanto premesso, nel motivo si coglie una prima censura, con cui si contesta che il TSAP abbia ritenuto inammissibile la difesa personale della ricorrente dinanzi ad esso.

La critica risulta svolta innanzitutto senza alcuna attività esplicativa e tanto la rende di per sè inammissibile.

In ogni caso, le Sezioni Unite già con la sentenza n. 3273 del 1994 hanno statuito che “Ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 4, comma 2 convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36 (entrata in vigore successivamente al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1175, recante il T.U. delle Acque Pubbliche) il patrocinio davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, come davanti alla Corte di Cassazione ed altre giurisdizioni superiori, è consentito soltanto agli avvocati iscritti nell’albo speciale di cui allo stesso R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 33 senza che possa contrariamente argomentarsi nè dall’art. 190 citato testo unico – una cui diversa disposizione dovrebbe ritenersi abrogata per incompatibilità da quella dettata dal citato art. 4 -, nè dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 30 contenente disposizioni di efficacia limitata al procedimento davanti alle Commissioni tributarie.”.

La massima, ancorchè non evochi espressamente il giudizio di appello davanti al TSAP riguarda proprio il giudizio di appello e, per la verità il TSAP, nella sentenza impugnata, l’ha richiamata implicitamente, giacchè – in una parte che la ricorrente ha omesso di riprodurre dopo il primo passo motivazionale – ha richiamato un proprio precedente, TSAP n. 52 del 2016, che richiamava proprio la citata sentenza delle SS.UU.

Il rilievo assegnato alla norma del R.D.L. n. 1578, art. 4, comma 2, (erroneamente citato dal TSAP come 1576, cosi come la stessa ricorrente) del 1933 per affermare che la sua previsione non consente di interpretare il R.D. n. 1775 del 1933, art. 190 – là dove dispone che “per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli” – nel senso che tramite tale rinvio si sia inteso consentire l’applicazione ai giudizi di appello della norma dell’art. 157, comma 3, che avanti al TRAP nei giudizi di primo grado consente (peraltro a ben vedere come implicazione di quanto già disposto dall’art. 152, comma 1 che abilita alla sottoscrizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la parte) la difesa personale, risulta corretto e qui lo si ribadisce.

Per completezza, si rileva che la ragione per cui si deve escludere quell’effetto non è tanto quella indicata in prima battuta dal TSAP nella circostanza che l’art. 190 di per sè non si presterebbe a consentire la difesa personale in appello, in quanto il riferimento alle “forme” indicate dai precedenti articoli, regolatori del processo di primo grado, non si presterebbe a comprendere la disciplina dei requisiti per l’esercizio della difesa, atteso che questo esercizio certamente è riconducibile alla nozione di forma dello svolgimento del giudizio, integrando un requisito formale.

La ragione che conferma l’esattezza della valutazione del TSAP è la seconda, quella imperniata sul disposto del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 4, comma 2.

Rilevano le Sezioni Unite, come già aveva fatto il precedente del 1994, che tale disposizione prevale sul significato che altrimenti dovrebbe assumere l’art. 190 in subiecta materia sulla base dei principi generali sulla successione dell’efficacia delle leggi nel tempo. Invero, il R.D. n. 1775 del 1933 è entrato in vigore il 23 gennaio 1934 mentre il R.D.L. n. 1578 del 1933, in forza del disposto del suo art. 101 (che eccettuava alcune poche disposizioni da questo differimento dell’entrata in vigore, fra le quali non vi era l’art. 4), entrò in vigore il 1 febbraio 1933 e, dunque successivamente, sicchè il disposto del suo comma 2, secondo cui “Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli awocati iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 33.”, cioè quello degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, quale lex specialis divenuta efficace dopo l’efficacia dell’art. 190 necessariamente assunse il valore (se non di parziale abrogazione) di deroga sul punto alla generalità del rinvio alle norme del giudizio davanti al TSAP, così precludendo l’applicazione del disposto del R.D. n. 1775 del 1933, art. 152 e art. 157, comma 3.

La prima censura risulterebbe dunque ulteriormente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.

3.1.2. Il motivo prospetta, poi, una seconda censura con cui si lamenta che non sarebbe stato concesso alla ricorrente “un ulteriore rinvio” per munirsi di difensore.

La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 perchè non si riproduce il contenuto del verbale di udienza in cui sarebbe stata formulata la richiesta di rinvio dalla parte personalmente comparsa. La sentenza impugnata, d’altro canto, non si occupa della richiesta e, dunque, l’indicazione specifica della formulazione della richiesta risultava necessaria anche per evidenziare la stessa ammissibilità della censura come correlata ad una situazione che al TSAP era stata rappresentata e che avrebbe erroneamente valutato.

In ogni caso, poichè l’ipotetica richiesta sarebbe stata conseguente ad un atteggiamento della parte tendente a sostenere erroneamente la sua capacità di esercitare la difesa personale e, dunque, la nullità derivante dalla comparizione personale sarebbe stata da essa stessa causata, risultava – lo si osserva ad abundantiam – esclusa qualsiasi possibilità di ravvisare una giustificazione del rinvio a tutela del diritto di difesa.

3.1.3. Parimenti non assistita dall’indicazione specifica richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 6 è l’ulteriore censura che pare prospettata nel senso che alcuna notifica riguardo a quella che viene indicata come “ultima udienza” sarebbe stata fatta al difensore della ricorrente che aveva rinunciato al mandato.

3.1.4. Incomprensibile è, poi, l’ultima censura concernente il rilascio di copia del fascicolo del giudizio dinanzi al TSAP: non è dato comprendere e non è spiegato come la questione possa configurarsi quale motivo di invalidità della sentenza impugnata.

4. Con il secondo motivo, la cui esposizione inizia alla pagina 93, si deduce – dopo l’indicazione “primo motivo di appello”, che parrebbe individuare il suo oggetto – “motivazione apparente ed illogica su un punto decisivo della controversia. – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

L’illustrazione inizia con la riproduzione della motivazione con cui il TSAP ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello.

Questa motivazione risulta così enunciata dalla sentenza impugnata nel paragrafo 10 e concerne il motivo di appello con cui la ricorrente si era lamentata dell’omessa acquisizione da parte del TRAP, nonostante ne fosse stata fatta richiesta, del fascicolo della causa riassunta, svoltasi per due gradi davanti al giudice ordinario: “Ciò posto, il primo motivo di appello è inammissibile, perchè non sono allegate carenze motivazionali o istruttorie specificamente riconducibili a tale omissione; e, poichè – per principio generale (per tutte: Cass. 07/03/2017, n. 5639; Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 18/12/2015, n. 26831) – la parte non ha un diritto all’osservanza delle norme processuali in quanto tali, ma solo per il caso in cui la violazione di quelle abbia comportato una specifica lesione del suo diritto di difesa, manca l’interesse a dolersene, visto che i primi giudici definiscono le domande per ragioni con ogni evidenza del tutto indipendenti da quanto la C. avrebbe potuto fondare sul fascicolo di ufficio non acquisito (perfino, se del caso, soltanto in copia) o, comunque, non si duole l’appellante di quale specifico danno avrebbe sofferto in ordine alla difesa delle sue ragioni in dipendenza della mancata acquisizione dell’originale del fascicolo.”.

Il motivo di ricorso, che dovrebbe lamentare la violazione di una o più norme del procedimento, in quanto censura una valutazione di inammissibilità del motivo di appello, evoca non solo un paradigma che dovrebbe concernere al contrario la ricostruzione della quaestio facti e che così risulta del tutto privo di pertinenza, ma lo fa anche facendo riferimento al paradigma non più vigente dell’art. 360, n. 5, dato che si allude ad una illogicità della motivazione.

Tanto basterebbe ad evidenziare l’inammissibilità del motivo.

Peraltro, l’inammissibilità non cesserebbe di configurarsi se (sulla base dei criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013) si volesse intendere il motivo alla stregua del paradigma corretto, cioè l’art. 360 c.p.c., n. 4, riconducendolo ad una violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

Tanto è a dire il vero escluso da quanto la stessa ricorrente asserisce dopo aver richiamato la motivazione del TSAP, dicendo che “Preliminarmente si rileva che la sentenza impugnata richiama arresti giurisprudenziali della S.C. senza darne corretta e completa indicazione, ciò non consente alla ricorrente di verificarne l’effettiva rilevanza nella fattispecie.”.

Tale assunto in primo luogo rivela ed ammette che il TSAP ha espresso una motivazione, che, dunque, esiste, tanto che è stata riprodotta, ma, in secondo luogo, risulta del tutto privo di pregio per assoluta genericità (Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, che ribadisce il principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005), là dove non spiega in che cosa consisterebbe il non aver dato il TSAP “corretta e completa indicazione dei precedenti” evocati.

Il TSAP, dopo avere citato i precedenti, ne ha estrapolato riassuntivamente il principio di diritto e l’ha enunciato, onde la motivazione è anche esistente nella sostanza e nemmeno può considerarsi apparente secondo i criteri richiamati da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014.

Ne discende che la pur ipotetica conversione del motivo non gioverebbe alla ricorrente.

Tanto esime dal commentare l’ulteriore procedere dell’illustrazione nel senso che “in ogni caso, il principio invocato dal TSAP… non è minimamente applicabile alla fattispecie” perchè “risulta apertamente confliggente con la ratio della norma processuale che rende necessario l’acquisizione dei fascicoli ai fini della decisione della causa al giudice della riassunzione che risiede all’evidenza nella necessità di garantire il pieno e concreto effetto devolutivo della riassunzione”.

Parte ricorrente omette sia di censurare l’affermazione del TSAP che i giudici di merito avrebbero deciso per ragioni del tutto indipendenti da quanto sarebbe potuto emergere dal fascicolo d’ufficio del giudizio ordinario, sia di censurare l’affermazione del TSAP che non avrebbe allegato lo specifico pregiudizio che aveva sofferto la sua linea difensiva per effetto della mancata acquisizione.

Nella successiva esposizione che termina alla pagina 107 non si colgono, nonostante la sua lunghezza, argomenti che evidenzino una critica ai due profili motivazionali espressi dal TSAP.

5. Con il terzo motivo si denuncia “motivazione apodittica – art. 360, n. 5” quanto alla ritenuta infondatezza da parte del TSAP del secondo motivo di appello.

Il motivo reca un’intestazione che non è congrua rispetto al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ed anche qui, se si riconvertisse in una denuncia di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, della sostanza di tale vizio difetterebbero i caratteri, svolgendosi in realtà una critica che si muove nella logica del vecchio n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Peraltro, la motivazione che il TSAP ha dedicato al secondo motivo di appello si articola per tre pagine ed è non solo graficamente esistente, ma anche congruamente enunciata in modo assolutamente intellegibile e pertinente.

Il motivo sarebbe, dunque, inammissibile.

6. A pagina 121 del ricorso si coglie, in fine, un quarto motivo, indicato come “terzo motivo” e peraltro senza alcuna parametrazione formale al paradigma dell’art. 360 c.p.c., sicchè si verterebbe in una sostanziale inammissibilità per carenza del requisito dell’art. 366, n. 4 giacchè non si individua, pur nella logica del ricorso per cassazione quale impugnazione a critica limitata quale, lo specifico motivo che si intende proporre.

In ogni caso, qualificando la sostanza di questo motivo sulla base della sua illustrazione, emerge:

a) che, con una prima censura, dopo aver detto che “nella sentenza impugnata il TSAP ha rigettato il terzo motivo di appello relativo alla responsabilità per omessa fornitura di acqua, per non avere affatto la sua controparte continuato ad erogare l’acqua neppure alla bocchetta originaria venutasi a trovare sul fondo P. e comunque per non essere vero che quella serviva più fondi, essendo rimasta al servizio del solo fondo di essa appellante, come sostenuto da documenti versati in atti”, si dice che il “TSAP non si è minimamente pronunciato su tale motivo”: in tal modo la censura, non solo allude prima ad un rigetto del terzo motivo e poi, contraddittoriamente, ad una omessa pronuncia su di esso, il che già basterebbe ad evidenziare l’assoluta incomprensibilità della censura come motivo di doglianza contro la sentenza impugnata, ma, inoltre, nella prima prospettazione omette di individuare la motivazione con il TSAP avrebbe rigettato il motivo e nella seconda, risultando che nel paragrafo 12 della sentenza il TSAP si è pronunciato sul terzo motivo omette di fornire una spiegazione del come e del perchè la relativa motivazione si sarebbe sostanziata in una omissione di pronuncia;

b) che a pagina 123 si enuncia un’altra censura riferendola a una erroneità della decisione del TSAP sugli “ulteriori profili del secondo motivo di appello” senza fornire l’indicazione della parte di motivazione che sarebbe incorsa nell’errore, che risulta individuabile soltanto procedendo alla lettura della sentenza impugnata, la quale rivela che si è inteso alludere a quanto da essa esposto nel paragrafo 14;

c) che, in disparte l’inammissibilità derivante dalla mancata indicazione della motivazione criticanda, nemmeno possibile attraverso con l’anodino generico riferimento “agli ulteriori profili del secondo motivo di appello e, quindi, delegata alla Corte tramite la ricerca di che cosa possa corrispondere al dedotto, l’illustrazione si risolve nella postulazione nelle pagine 123-125 di un erroneo apprezzamento da parte del TSAP di risultanze processuali, non disgiunta dalla generica riproposizione della rilevanza dell’acquisizione del fascicolo del giudizio ordinario, sicchè, la struttura della censura la pone del tutto al di fuori dei limiti del controllo della motivazione sulla ricostruzione della quaestio facti emergenti dal nuovo n. 5 dell’art. 360, siccome individuati dalle note decisioni di queste Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. A ciò aggiungendosi là mancanza di indicazione specifica ai sensi dell’art. 366, n. 6 di quanto evocato sotto il profilo della riproduzione diretta od almeno indiretta, con precisazione della parte corrispondente all’indiretta riproduzione, delle dette risultanze;

d) da ultimo, alla pagina 124 si pone una censura che non è tale afferendo a profili che la stessa ricorrente dice ritenuti assorbiti dal TSAP e la cui identificazione non viene precisamente fatta con riferimenti alla sentenza impugnata e di coglie solo all’esito della sua lettura nel paragrafo 16.

Le esposte ragioni rendono ulteriormente inammissibili le rassegnate censure.

7. Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si deve dare atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo, pari a quello versato a titolo di contributo unificato per il ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromiladuecento, oltre duecento per esborsi e oltre le spese generali e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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