Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13903 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. I, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17845/2020 proposto da:

W.C., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV

Maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo

rappresenta e difende, come da procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

07/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da W.C., cittadina nigeriana, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato alla richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

La ricorrente ha riferito di essere stata costretta a scappare per timore di essere uccisa da cultisti; narra in particolare, di essere stata il bersaglio di ripetuti agguati e minacce di morte, da parte di un gruppo di cultisti di cui era affiliato, a sua insaputa, anche il fidanzato, ricercato dal gruppo per ragioni a lei ignote. La ricorrente ha riferito di temere, in caso di rimpatrio, di essere uccisa dagli appartenenti al gruppo dei cultisti.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che il racconto fosse generico e sostanzialmente non credibile, infatti, non aveva saputo precisare nulla dei fatti narrati. Non ricorrevano, pertanto, i presupposti della protezione internazionale. Il tribunale non riteneva sussistere neppure i presupposti della protezione sussidiaria, anche per l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata in Nigeria per l’assenza di conflitti armati. Il tribunale non ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e successive modifiche, perchè il tribunale aveva esaminato la situazione generale del paese di provenienza del ricorrente senza citare alcuna fonte informativa; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria.

Il primo motivo è inammissibile, avendo il tribunale accertato la situazione generale della Nigeria sulla base delle fonti informative consultate, che il ricorrente contesta in termini di mero dissenso, senza neppure riferirsi ad altre fonti, al fine di corroborare i propri assunti.

Il secondo motivo è inammissibile, sia perchè generico e sia perchè solleva censure sulla valutazione discrezionale (anche se non arbitraria) di non credibilità,che è un giudizio di merito.

Il terzo motivo è inammissibile, perchè non censura specificamente la mancanza di allegazioni, in sede di merito, circa ragioni individuali di vulnerabilità diverse da quelle ritenute non credibili.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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