Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13903 del 03/06/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 13903 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

Data pubblicazione: 03/06/2013

SENTENZA

sul ricorso 22107-2012 proposto da:
OTTONI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
2013

VALPOLICELLA 12, presso lo studio dell’avvocato PROVINI

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ANDREA, che lo rappresenta e difende, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Dirigente protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato PONTONE
MICHELE, che lo rappresenta e difende, per delega in

– controricorrente

avverso la sentenza n.

2370/2012 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 28/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

09/04/2013

dal Consigliere Dott. ANTONIO

IANNIELLO;
uditi gli avvocati Andrea PROVINI, Michele PONTONE;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’accoglimento del
primo motivo, A.G.O., per il resto rimessione degli
atti alla Sezione lavoro.

calce al controricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza depositata in data 28 marzo 2012, la Corte d’appello di
Roma ha anzitutto confermato la decisione di primo grado, declinatoria della
giurisdizione in ordine alla domanda di Carlo Ottoni — ex dipendente
E.N.P.A.I.A. transitato alle dipendenze dell’INAIL dal 1° marzo 1998 con la

C3 di cui al C.C.N.L. del comparto enti pubblici non economici sottoscritto il
16 febbraio 1999 — diretta ad ottenere il pagamento dell’indennità di funzione
per il periodo dal maggio al dicembre 1996.
La Corte territoriale ha altresì confermato la pronuncia di rigetto
dell’ulteriore domanda dell’Ottoni di impugnazione della graduatoria per il
passaggio alla posizione C4, relativa ad un concorso interno bandito nel 1999
per 15 posti, in cui egli si era qualificato in 25^ posizione anziché nella 7^ (e
in tale ultimo caso tra i vincitori), a causa della mancata considerazione, come
indennizzabile con l’indennità di funzione, del suddetto periodo di impiego dal
maggio al dicembre 1996.
Il sig. Carlo Ottoni aveva in precedenza proposto nel 2000 analoga domanda al Tar Lazio che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in
favore del giudice ordinario, per cui egli aveva riassunto la causa avanti al
Tribunale di Roma, per poi appellare la relativa sentenza avanti la Corte
d’appello della capitale.
La Corte territoriale ha esaminato in maniera distinta le due domande,
confermando per ambedue la decisione del Tribunale: 1) quanto alla prima, a
norma del disposto dell’art. 69, settimo comma D. Lgs. n. 165 del 2001, sulla
base della considerazione che il diritto azionato è relativo ad un periodo di
rapporto antecedente il 10 luglio 1998; 2) con riguardo alla seconda, in ragione
del fatto che a) l’appellante non aveva indicato nella domanda di partecipazione al concorso interno il titolo esposto in giudizio, rappresentato dello svolgimento, dal maggio al dicembre 1996, di compiti comportanti il diritto

VIII^ qualifica funzionale e successivamente inquadrato nell’area C, posizione

all’indennità di funzione (indipendentemente dall’effettiva percezione della
stessa), come sarebbe prescritto dal relativo bando; b) e comunque, anche a
voler ritenere che l’INAIL dovesse farsi carico dell’analisi d’ufficio della carriera professionale dei candidati, mancherebbe in giudizio la prova rigorosa
del fatto dedotto dello svolgimento dal maggio al dicembre 1996 di compiti

Con ricorso consegnato all’ufficio postale di Roma Nomentano in data
27 settembre 2012 e pervenuto al destinatario in data 2 ottobre 2012, Carlo Ottone denuncia, a norma dell’art. 362, secondo comma n. 1) c.p.c. il conflitto
negativo di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia del secondo e la successiva
declinatoria della giurisdizione da parte del primo in ordine alla domanda relativa all’indennità di funzione per il periodo maggio-dicembre 1996.
Associata a tale denuncia è altresì la richiesta di cassazione della pronuncia di rigetto della domanda di annullamento della graduatoria relativa al
concorso interno per il passaggio dalle posizione Cl e C3 alla posizione C4.
L’INAIL resiste alle domande con rituale controricorso, depositando altresì una memoria, a norma dell’art. 378 c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 — I termini della denuncia di conflitto negativo di giurisdizione sono
stati illustrati nella parte espositiva. In proposito, il ricorrente chiede a questa
Corte la soluzione di tale conflitto, prospettando peraltro il proprio orientamento favorevole al riconoscimento della giurisdizione dell’A.G.O. anche in
ordine alla domanda che ha dato luogo al conflitto, sull’altra essendosi ormai
formato il giudicato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario.
In proposito, dopo una lunga digressione sul riparto della giurisdizione
in materia di “procedure concorsuali per l’assunzione” e di concorsi interni
nelle pubbliche amministrazioni successivamente alla contrattualizzazione del
rapporto di impiego alle dipendenze di esse, il denunciante conclude sostenen2

“indennizzabili”.

do la giurisdizione del giudice ordinario in ragione della disciplina analitica
dell’indennità di funzione nella legge e nella contrattazione collettiva (art. 15,
2° comma L. n. 88/1989, C.C.N.L. 6 luglio 1995 e Accordo 8 luglio 1996
concernente il sistema premiale per il 1996 con scheda allegato Al2).
2 — Con riguardo al rigetto della ulteriore domanda, il ricorrente denun-

zione su di un punto decisivo della controversia” nonché la violazione degli
artt. 115 e 112 c.p.c., dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 437 c.p.c.
In proposito, il ricorrente lamenta sostanzialmente che la Corte territoriale avrebbe errato, non valutando adeguatamente le risultanze istruttorie, nel
ritenere che l’Ottoni non avrebbe provato di avere, nel periodo dal maggio al
dicembre 1996, “effettivamente rivestito quella posizione di peculiare responsabilità” idonea a radicare il suo diritto all’indennità di funzione.
Esisterebbero infatti in atti, fin dal giudizio di primo grado, due documenti di provenienza dall’INAIL, che la Corte aveva liquidato con espressioni
sommarie e generiche, dalla cui lettura congiunta risulterebbe viceversa che
gli era stata riconosciuta l’indennità di funzione unicamente dal 1° gennaio
1997, ma con esplicita ammissione che l’incarico relativo gli era stato attribuito già nel corso dell’anno 1996 e con l’indicazione che l’indennità gli veniva
confermata anche per l’anno 1997. Poiché il riconoscimento dell’indennità sarebbe da porre in esclusivo rapporto con l’attribuzione di determinati compiti,
svolti nel caso in esame sicuramente dal maggio 1996 con prosecuzione
nell’anno successivo, il risultato dell’esame dei due documenti citati condurrebbe a ritenere necessariamente provato l’assunto relativo alla “indennizzabilità” anche del citato periodo del 1996.
3 — Con un ulteriore motivo di ricorso, Carlo Ottoni svolge le medesime
censure con riferimento al dato sul quale la Corte territoriale aveva, in via
principale, fondato la decisione del rigetto della domanda: avere l’appellante

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cia anzitutto “l’omessa e/o insufficiente e/o errata e/o contraddittoria motiva-

omesso di indicare nella domanda di partecipazione al concorso interno il servizio indennizzabile del maggio-dicembre 1996.
In proposito, il ricorrente sostiene che il modulo della domanda era precostituito e non conteneva la richiesta di indicazione di servizi non indennizzati ancorché indennizzabili. Del resto, l’Amministrazione ben avrebbe potuto e

prie dipendenze ove utili ai fini del concorso.
4 — Infine, con un unico articolato motivo, il ricorrente ripropone motivi
di censura della graduatoria svolti in appello e non esaminati a causa della errata impostazione della Corte territoriale censurata con i motivi precedenti.
5 — Il conflitto negativo di giurisdizione denunciato col ricorso va risolto nel senso della dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo
in ordine alla domanda di riconoscimento dell’indennità di funzione per il periodo maggio-dicembre 1996.
Non vi è dubbio che trattasi di vero conflitto negativo di giurisdizione,
denunciabile in ogni tempo con ricorso per cassazione a norma dell’art. 362,
secondo comma, n. 1 c.p.c., che si realizza nel caso in cui sulla medesima lite,
individuata sulla base del petitum sostanziale (cfr., ad es., Cass. S.U. 27 gennaio 2000 n. 14), si siano pronunciati sia il giudice ordinario che il giudice
speciale, ambedue negando con sentenza la propria giurisdizione, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata
in giudicato (cfr., da ultimo, Cass. S.U. 7 gennaio 2013 n. 150).
Nel caso in esame infatti, in ordine alla domanda relativa al riconoscimento delle indennità di funzione per il periodo dal maggio al dicembre 1996
sia il TAR., con sentenza passata in giudicato, che la Corte d’appello di Roma,
con la sentenza depositata il 28 marzo 2012, hanno negato la propria giurisdizione.
In ordine a tale domanda, la giurisdizione appartiene, come anticipato,
al giudice amministrativo.
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dovuto procedere d’ufficio a rilevare i servizi svolti dai concorrenti alle pro-

Ed invero, norma dell’art. 69, settimo comma del D. Lgs. 30 marzo
2001 n. 165 (T.U. sul pubblico impiego), il cui precedente è rappresentato
dall’art. 45, comma 17 0 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80: “Sono attribuite al
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui
all’art. 63 del presente decreto relative a questioni attinenti al periodo di rap-

stioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro anteriore a tale data restano
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora
siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo in riferimento alle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, l’orientamento consolidato di queste sezioni unite (cfr., ad es., da ultimo, Cass. n. 7504/12) è nel senso che, a norma
dell’art. 45 del D. Lgs. n. 80/1998 e 69 del D. Lgs, n. 165/2001, per individuare il giudice destinato a conoscere della causa debba farsi riferimento al dato
storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia, indipendentemente
dall’epoca in cui la relativa azione è stata proposta in giudizio.
E’ stato altresì affermato (cfr. anche Cass. nn. 15619/06, 2007/07,
18032/08 o 21554/09 o 14257/12) che tutte le volte in cui il regime del rapporto preveda che i fatti costitutivi del diritto rivendicato vengano in rilevo attraverso un provvedimento o un atto negoziale di gestione del rapporto stesso da
parte del datore di lavoro, occorra fare riferimento alla data di questo.
Nel caso in esame, il fatto costitutivo del diritto azionato è rappresentato
dallo svolgimento di determinati compiti lavorativi, che il ricorrente prospetta
essergli stati assegnati ed essere stati espletati in epoca antecedente al 10 luglio
1998, sicché a norma del citato art. 69, settimo comma del D. Lgs. n. 165 del
2001, la relativa cognizione appartiene al giudice amministrativo.

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porto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a que-

Infine si rileva che su tale assetto non esercita alcuna influenza il recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es. Cass. S.U. nn.
3269/2013 142/2013, 20726/2012 o 14257/2012), secondo cui, nel regime
transitorio del passaggio dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministra-

medesimo decreto, secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo
al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative alle questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, esprime, come regola, la generale
giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad ogni questione, sia che riguardi il periodo di rapporto di impiego successivo al 30 giugno 1998, sia che investa in parte anche il periodo precedente a tale data, ove risulti essere unitaria
la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice; e reca, come eccezione, la
previsione della residuale giurisdizione del giudice amministrativo in ordine
ad ogni questione che riguardi solo ed esclusivamente un periodo di rapporto
di lavoro fino alla data suddetta.
Nel caso in esame, infatti, la fattispecie rappresentata si esaurisce integralmente all’interno del periodo antecedente il 10 luglio 1998.
Vanno infine ritenute del tutto irrilevanti sul piano del riparto di giurisdizione in ordine alla fattispecie in esame le considerazioni del ricorrente riferite alla materia dei concorsi di assunzione e di quelli interni nonché al fatto
che la disciplina legale e contrattuale dell’indennità di funzione sarebbe molto
precisa.
6 — Passando all’esame del ricorso per cassazione avverso la pronuncia
di rigetto della domanda relativa alla impugnazione della graduatoria del concorso interno per 15 posizioni di categoria D4, è sicuramente infondato il secondo motivo, che investe l’autonoma ratio decidendi argomentata in via
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tivo alla giurisdizione del giudice ordinario quanto alle controversie di cui
all’art. 63 del D. Lgs. n. 165 del 2001, il disposto dell’art. 69, comma 7 0 , del

principale dalla Corte territoriale, con conseguente assorbimento degli altri
due motivi.
In proposito, si rileva che la Corte d’appello aderisce anzitutto alla tesi
interpretativa secondo cui, alla stregua del bando di concorso, il titolo utile per
fruire del punteggio rivendicato dall’Ottoni era rappresentato dal possesso dei

periodo, indipendentemente dalla circostanza della effettiva fruizione della
stessa.
La Corte territoriale evidenzia peraltro che i titoli a cui il bando attribuiva rilevanza erano unicamente quelli indicati dai candidati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Tale interpretazione della disciplina del bando non viene adeguatamente
contrastata dal ricorrente con la puntuale indicazione delle norme relative di
sostegno, limitandosi l’Ottoni ad obiettare che nello schema predisposto della
domanda di partecipazione al concorso non avrebbe trovato possibile spazio
l’indicazione di un periodo solo indennizzabile, ma non indennizzato nonché a
rilevare che l’attività da lui svolta nell’ambito del rapporto con l’INAIL era
ben nota al datore di lavoro, che avrebbe pertanto dovuto valutarla direttamente, così come aveva verificato a posteriori nei propri tabulati la veridicità di
quanto dichiarato dai candidati.
Le obiezioni così svolte dal ricorrente non appaiono infatti decisive sul
piano del contrasto alla interpretazione del bando fornita al riguardo dalla Corte d’appello, la prima non rappresentando un impedimento reale alla prescritta
indicazione dei titoli nella domanda e quindi non risolvendosi in una necessaria diversa interpretazione del bando ed essendo la seconda attinente sostanzialmente a considerazioni avulse dal contenuto della disciplina in questione.
7 — Concludendo, in base alle considerazioni svolte, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di indennità di
funzione per il periodo dal maggio al dicembre 1996 e va respinto il ricorso
7

requisiti e condizioni per fruire dell’indennità di funzione per un determinato

per cassazione avverso il capo della sentenza di appello che ha respinto la domanda di impugnazione della graduatoria del concorso interno citato.
La natura del giudizio e l’esito complessivo della lite consigliano
l’integrale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P. Q. M.

alla domanda di riconoscimento dell’indennità di funzione per il periodo dal
maggio al dicembre 1996; rigetta il ricorso nel resto; compensa integralmente
tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Rei a, il 9 aprile 2013
Il

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La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine

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