Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13903 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 01/06/2017, (ud. 28/02/2017, dep.01/06/2017),  n. 13903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18813/2015 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

37, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’URSO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PERUGIA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, PREFETTURA DI

RIETI, EQUITALIA SUD SPA 11210661002;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3169/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rinvio alle S.U. in

subordine accoglimento;

udito l’Avvocato STEFANO D’URSO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che L.R. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della Prefettura di Perugia, della Prefettura di Rieti e di Equitalia Sud S.p.A.;

che queste ultime non si sono difese;

che il ricorso è fondato su un unico motivo, col quale il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 615 c.p.c., si duole della qualificazione dell’azione come opposizione ad ordinanza ingiunzione effettuata dal giudice a quo, laddove – secondo la sua prospettazione – si sarebbe invece trattato di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che la questione – posta dal ricorso – della qualificazione, nei termini alternativi predetti, dell’azione avanzata per contestare l’omessa notificazione del verbale di accertamento della violazione del C.d.S., dopo l’emissione della cartella di pagamento, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 21957/16;

che, pertanto, la decisione del presente ricorso va rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione predetta.

PQM

 

rinvia a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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