Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13902 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. I, 09/06/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Elettronica fratelli Modica s.n.c., domiciliata in Roma, Via Mazzini

13, presso l’avv. G. Pittaluga, rappresentata e difesa dall’avv. DEL

SEPPIA G., come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento Chellini s.r.l., domiciliato in Roma, Via Umbria 7, presso

l’avv. G. Rosauer, rappresentato e difeso dall’avv. CECCHINI L., come

da mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 485/2005 della Corte d’appello di Firenze,

depositata il 3 marzo 2005;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. PRATIS Pierfelice, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze si è pronunciata sull’impugnazione proposta dalla Elettronica fratelli Modica s.n.c. avverso la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società appellante nei confronti della Chellini s.r.l., dichiarata poi fallita.

Risulta dalla sentenza impugnata che, nel costituirsi il 4 giugno 2001 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il procuratore della Chellini s.r.l. dichiarò che la società era fallita il (OMISSIS).

Dichiarata il 4 giugno 2001 l’interruzione del processo, con provvedimento del 26 settembre 2001 il giudice, su richiesta della Elettronica fratelli Modica s.n.c., fissò per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 21 gennaio 2002, con termine al 31 ottobre 2001 per la notifica dell’atto di riassunzione.

La citazione in riassunzione fu però notificata l’11 ottobre 2001 al procuratore domiciliatario della società fallita, anzichè al curatore fallimentare, che non si costituì in giudizio. Sicchè il giudice, su richiesta formulata dalla Elettronica fratelli Modica s.n.c. all’udienza del 21 gennaio 2002, fissò al 6 maggio 2002 la nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, riassunto poi con citazione notificata al curatore fallimentare il 9 febbraio 2002.

Costituitosi in giudizio all’udienza del 6 maggio 2002, il curatore fallimentare eccepì tuttavia l’estinzione del processo, in quanto tardivamente riassunto oltre il termine di sei mesi dalla sua interruzione.

Il tribunale dichiarò quindi l’estinzione del processo con una decisione qualificata come sentenza dalla corte d’appello, adita dalla Elettronica fratelli Modica s.n.c. dopo che il tribunale ne aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto a norma dell’art. 308 c.p.p..

Nel ribadire la dichiarazione di estinzione del giudizio, i giudici d’appello hanno ritenuto che:

a) il procuratore della Chellini s.r.l. era legittimato a denunciare l’intervenuta dichiarazione di fallimento, sicchè fu legittimamente dichiarata l’interruzione del processo;

b) la successiva citazione in riassunzione, notificata al procuratore domiciliatario della società fallita, era inesistente e non poteva essere sanata a norma dell’art. 291 c.p.c., dalla rinnovazione disposta dal giudice per la nuova udienza del 6 maggio 2002;

c) la richiesta di proroga del termine per la riassunzione fu tardivamente formulata dalla Elettronica fratelli Modica s.n.c. all’udienza del lunedì 21 gennaio 2 002, quando il termine era già decorso dal precedente sabato 19 gennaio 2002.

Contro la sentenza d’appello ricorre ora per cassazione la Elettronica fratelli Modica s.n.c. e propone tre motivi d’impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso il Fallimento Chellini s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 299 e 300 c.p.c., e vizi di mptovazione della decisione impugnata, riproponendo la tesi della invalida dichiarazione di estinzione del processo, per difetto di legittimazione del procuratore della Chellini s.r.l. a dichiarane alla prima udienza il già intervenuto fallimento.

Il motivo è infondato.

In realtà, secondo la giurisprudenza di questa corte, la morte o la perdita di capacità della parte prima della sua costituzione in giudizio produce ai sensi dell’art. 299 c.p.c., “l’automatica interruzione del processo indipendentemente dalla conoscenza che di tale evento abbiano le parti ed il giudice, con la conseguenza che tutti gli atti del processo, non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito, posti in essere dopo l’evento interruttivo e la mancata previa attivazione degli strumenti previsti per consentire la prosecuzione o la riassunzione, restando insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte da detto evento investita e vanno considerati nulli” (Cass., sez. 2^, 28 gennaio 1998, n. 842, m.

512002, Cass., sez. 3^, 5 luglio 2001, n. 9090, m. 547919, Cass., sez. 3^, 19 dicembre 2008, n. 29865, m. 606056).

Sicchè, se fosse vero che nel caso in esame la Elettronica fratelli Modica s.n.c. era fallita prima della costituzione in giudizio, che può avvenire anche in cancelleria, l’interruzione del processo si sarebbe verificata già prima della sua dichiarazione all’udienza del 4 giugno 2001.

La questione è comunque risolta in radice dal fatto che, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel procedimento monitorio la morte o la perdita di capacità del ricorrente, anche se si verifichi tra il giorno del deposito del ricorso – che coincide con il momento della proposizione della domanda – e quello dell’emissione del decreto ingiuntivo, non preclude l’applicazione del principio di ultrattività del mandato ex art. 300 c.p.c., in quanto la stessa citazione in opposizione va notificata, a norma dell’art. 645 c.p.c., nel domicilio eletto dal ricorrente a norma dell’art. 638 c.p.c. (Cass., sez. L, 12 giugno 2008, n. 15785, m.

603616).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 291 c.p.c., sostenendo che non è inesistente, ma solo nulla e quindi sanabile, la notifica citazione in riassunzione presso il domiciliatario della società fallita.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “ove il processo, interrotto a seguito della morte di una parte dichiarata in udienza, venga riassunto con atto notificato al domicilio eletto anzichè a quello effettivo del de cuius, la notifica deve ritenersi affetta da inesistenza e non da nullità e, in quanto tale, non è suscettibile di sanatoria, perchè compiuta in un luogo e ad una persona (il procuratore domiciliatario) che non ha alcun rapporto con gli eredi della persona da lui difesa, i quali, a loro volta, ben potrebbero non essere a conoscenza della pendenza di un giudizio nel quale il defunto era rappresentato dal difensore destinatario della notifica” (Cass., sez. 2^, 5 ottobre 2009, n. 21244, m. 609758, Cass., sez. un., 16 dicembre 2009, n. 26279, m. 610581, Cass., sez. 1^, 18 settembre 2001, n. 11688, m. 549278).

La notificazione è inesistente, infatti, e non è sanabile a norma dell’art. 291 c.p.c., “allorchè non sia rinvenibile alcun collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica e il destinatario della stessa” (Cass., sez. L, 29 luglio 2009, n. 17656, m. 609580). E nel caso in esame non v’era certo alcun collegamento tra il difensore già domiciliatario della società in bonis e il curatore destinatario della notificazione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 303 e 305 c.p.c., sostenendo che l’estinzione del processo fu impedita dal tempestivo deposito presso la cancelleria del giudice della richiesta di riassunzione.

Il motivo è fondato.

Contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito e dal resistente, ai fini della tempestività della riassunzione del processo interrotto va considerata la prima richiesta, sulla quale il giudice provvide il 26 settembre 2001, essendo irrilevante la nullità o l’inesistenza della successiva notificazione dell’atto di riassunzione.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “la riassunzione di una causa interrotta – e non proseguita a norma dell’art. 302 c.p.c. – si attua mediante un procedimento bifasico, dapprima con il deposito del ricorso per riassunzione nella cancelleria del giudice e, quindi, previa fissazione con decreto di apposita udienza ad opera del medesimo giudice, con la notifica alla controparte del ricorso e del detto provvedimento. Il termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso in cancelleria, sicchè, eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo sulla fissazione successiva, ad opera del giudice, di un ulteriore termine per eseguire la notificazione prescritta dall’art. 303 c.p.c.. Ne consegue che, depositato tempestivamente il ricorso in cancelleria e così perfezionatasi la riassunzione, in caso di nullità o inesistenza della notificazione dell’atto riassuntivo” (Cass., sez. 1^, 6 settembre 2007, n. 18713, m. 599339, Cass., sez. L, 20 marzo 2008, n. 7611, m. 602607), il giudice deve “ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 291 c.p.c., u.c. e art. 307 c.p.c., comma 3” (Cass., sez. 1^, 15 marzo 2007, n. 6023, m.

595763), perchè “il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi)” (Cass., sez. un., 28 giugno 2006, n. 14854, m. 589898).

La sentenza impugnata va pertanto cassata.

Dalla sentenza impugnata risulta che la decisione dichiarativa dell’estinzione del processo, benchè denominata ordinanza, fu qualificata sentenza dalla corte d’appello, evidentemente ipotizzando che il giudice monocratico si fosse pronunciato a norma dell’art. 307 c.p.c., comma 4, nella fase della decisione. E poichè questa qualificazione non risulta censurata con il ricorso, ne consegue che, non trovando applicazione l’art. 354 c.p.c., comma 2, il rinvio conseguente alla cassazione va disposto in favore della corte d’appello.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 2, ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti, nè è estensibile a fattispecie simili o analoghe, essendo essa limitata all’ipotesi di riforma della sentenza con cui il tribunale, in base all’art. 308 c.p.c., comma 2, abbia respinto il reclamo al collegio, proposto contro l’ordinanza del giudice istruttore che aveva dichiarato l’estinzione del processo, cui va equiparato il caso in cui il giudice monocratico di primo grado abbia dichiarato l’estinzione del giudizio negli stessi modi;

ne consegue che quando, il tribunale, in composizione collegiale o monocratica, ha bensì dichiarato l’estinzione ma ai sensi dell’art. 307 c.p.c., u.c., cioè con sentenza resa dopo che la causa era stata rimessa per la decisione ex art. 189 c.p.c., il giudice d’appello che riformi la sentenza di estinzione del processo deve trattenere la causa e decidere nel merito la controversia” (Cass., sez. 1^, 29 maggio 2008, n. 14343, m. 604007, Cass., sez. 2^, 9 luglio 1987, n. 5976, m. 454352).

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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