Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13902 del 03/06/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 13902 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: GOLDONI UMBERTO

Data pubblicazione: 03/06/2013

SENTENZA

sul ricorso 17983-2012 proposto da:
DEEP GREEN S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIROLAMO SAVONAROLA 6, presso lo studio dell’avvocato
TORRI SERGIO, che la rappresenta e difende, per delega
a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del
Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LUCULLO 24 presso l’Ufficio di Rappresentanza
della regione stessa, rappresentata e difesa dagli

margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 73/2011 del TRIBUNALE SUPERIORE
DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 11/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
GOLDONI;
uditi gli avvocati Sergio TORRI, Sandra TRINCAS;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

A/

avvocati TRINCAS SANDRA, CAMBA ALESSANDRA, per delega a

Svolgimento del processo
Con citazione del 2002, la Deep Green srl conveniva di fronte al Tribunale regionale
delle Acque pubbliche presso la Corte di appello di Cagliari la Regione autonoma
della Sardegna ed il Comune di Buddusò per ottenerne la condanna al risarcimento
dei danni derivati alla propria azienda florovivaistica in conseguenza dello

La Regione, costituitasi, resisteva alla domanda attorea, mentre il Comune di
Buddusò, eccepiva in via principale le propria carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza non definitiva, del 2005, l’adito Tribunale regionale, per quanto qui
ancora interessa, dichiarava carente dei legittimazione passiva il Comune; con
sentenza del 2008 accoglieva poi la domanda e condannava la Regione al pagamento,
in favore della Società attrice di €. 416.572,68 oltre interessi legali e regolava le
spese.
Osservava il primo giudice che la responsabilità dell’occorso era da attribuirsi alla
regione per non aver provveduto alla manutenzione ed alla pulizia del Rio Mannu;
oltre al risarcimento dei danni derivati alle strutture logistiche e murarie, ed alle
piantine in coltivazione al momento del sinistro,doveva riconoscersi anche il danno
da mancato guadagno.
Proponeva appello la Regione Sardegna, cui resisteva la Deep Green srl; con sentenza
del 20.4.2011, il TSAP in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta,
riconosceva il concorso di colpa della Deep Green srl nella misura del 30% e
riduceva quindi l’importo risarcitorio, escludendo inoltre il danno da mancato
guadagno, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso la società sulla base di quattro
motivi; resiste la Regione con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cpc con
derivante nullità della sentenza e del procedimento.

straripamento del fiume Rio Mannu del gennaio 2001.

Si deduce in particolare che, a confutazione delle tesi fatte proprie dal primo giudice,
la Regione, a sostegno dell’interposto appello, ha prodotto una consulenza di parte
con cui venivano confutate e contrastate le conclusioni raggiunte in ordine ai fatti di
causa del consulente officiato in prime cure.
Ci si duole che II TSAP abbia tenuto conto di tale elaborato, non accogliendo le

argomentazioni contenute in quel documento; ad avviso della ricorrente, tanto
avrebbe comportato violazione dell’art. 345 cpc, che vieta che nel giudizio di appello
vengano prodotti nuovi mezzi di prova e nuovi documenti; si evidenzia altresì che in
conseguenza di tanto essa ricorrente avrebbe visti violato il proprio diritto di difesa a
fronte delle nuove allegazioni.
Il motivo non può trovare accoglimento; invero, una consulenza di parte deve essere
considerato un mero atto difensivo, la cui produzione non può ricondursi in alcun
modo al divieto di cui all’art. 345 cpc, e la cui allegazione al procedimento deve
ritenersi regolata dalle norme che disciplinano tali atti. La natura tecnica del
documento non vale infatti ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo
(cfr. da ultimo Cass.n° 4933 del 2012), conseguentemente e logicamente ammissibile
anche in appello.
Quanto alla tesi della presunta violazione del diritto di difesa, la stessa non ha pregio
avendo la Deep Green, ben potuto controbattere , come ha fatto, nel corso del
giudizio di appello, le argomentazioni svolte nella consulenza di parte.
Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 99 e
345 cpc, con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, in relazione alla
richiesta di concorso di colpa nella causazione del danno, avanzata in sede di appello
dalla Regione.
Si sostiene che tale richiesta, avanzata per la prima volta nel giudizio di secondo
grado, costituirebbe domanda nuova, su cui il TSAP non avrebbe conseguentemente
dovuto pronunciarsi.

richieste di espunzione proposte dall’odierna ricorrente e facendo proprie, in parte, le

La doglianza non ha pregio; invero, la proposizione di un concorso di colpa della
danneggiata nel verificarsi dell’evento e del danno non attinge a quel carattere di
novità che la ricorrente vorrebbe; invero, la regione ha sempre contestato
l’ammontare del risarcimento come quantificato.
L’ascrivere in sede difensiva, quanto all’elemento surricordato, l’ipotesi del concorso

dell’eccessività del risarcimento, ma non può essere considerato in alcun modo una
domanda nuova, autonoma rispetto alla tesi da sempre sostenuta dell’eccessivo
ammontare del risarcimento stesso; trattasi infatti di un argomento difensivo, utile,
nella prospettazione di parte, al fine di dimostrare l’asserto di base quale da sempre
prospettato.
Anche tale motivo deve essere pertanto respinto.
Con il terzo motivo ci si duole di vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del
concorso di colpa e con il quarto mezzo della quantificazione dei danni.
In relazione al terzo mezzo, premesso che nella specie il TSAP ha provveduto ad una
valutazione della situazione quale riscontrata nella specie e ad una analisi del
comportamento delle parti quale risultante dalle acquisizioni processuali, devesi in
primo luogo rilevare che la doglianza attiene quindi sostanzialmente ad un presunto
vizio motivazionale, derivante da una asseritamente sviata ponderazione degli
elementi stessi.
Devesi al riguardo rilevare che la motivazione su cui la sentenza impugnata si basa
sul punto appare del tutto aderente agli elementi acquisiti ad alla situazione dei
luoghi, la cui valutazione non risulta in alcun modo avulsa dalle risultanze
processuali né incompleta o imprecisa, di talchè il lamentato vizio non sussiste,
neppure sotto il profilo della carenza motivazionale, attesa la completa esplicitazione,
con assoluto rigore logico, delle ragioni che hanno ispirato la decisione sul punto,
quale adottata. Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.

3

• di colpa del danneggiato costituisce solo un modo per estrinsecare la tesi

Quanto infine al quarto motivo, attinente alla quantificazione del danno, lo stesso
risulta svolto, come non è consentito, esclusivamente, o quasi, per relationem, attesa
la assoluta genericità con cui lo stesso risulta formulato.
Lo stesso stesso va pertanto respinto e, con esso, il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

la Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che
liquida in €. 4.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013

Il Presidente

PQM

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