Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13902 del 01/06/2017

Cassazione civile, sez. III, 01/06/2017, (ud. 17/02/2017, dep.01/06/2017),  n. 13902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23117/2014 proposto da:

V.L. in proprio, LVM SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore V.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE MARIO VAVALA’, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato IGNAZIO MORONI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

A. F. & C. DI M.F. SAS;

– intimata –

nonchè da:

A. F. & C. DI M.F. SAS in persona del socio

accomandatario e legale rappresentante pro tempore

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO TASSONE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO TASSONE giusta procura

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

L.V.M. SRL, V.L. in proprio, elettivamente domiciliati in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE MARIO VAVALA’, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato IGNAZIO MORONI giusta procura speciale del Dott. Notaio

C.T. in ROMA, il 7/1/2015 rep. n. (OMISSIS);

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2750/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

sono presenti le parti personalmente: V.L. e

F.M.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’ammissibilità e rilevanza

della prima querela, inammissibilità in via principale della

seconda e nel merito il rigetto del principale, assorbimento

dell’incidentale condizionato e inammissibilità o rigetto

dell’incidentale autonomo;

udito l’Avvocato RAFFAELE VAVALA’;

udito l’Avvocato BRUNO TASSONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

premesso quanto segue, ai fini della ricostruzione della vicenda processuale:

la società A. F. e c. di M.F. s.a.s (d’ora innanzi, F.) introduceva nei confronti della L.V.M. s.r.l. (d’ora innanzi, LVM una causa per risoluzione per inadempimento della conduttrice del contratto di affitto di ramo di azienda concluso tra le parti, concernente una produzione artigianale di yogurt/gelati, e la vendita dei relativi prodotti confezionati nel centro commerciale (OMISSIS).

I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, accoglievano la domanda di risoluzione proposta dalla F., condannando la LVM e V.L. al pagamento di circa 400.000 Euro per interessi e penale contrattuale.

La LVM proponeva ricorso per cassazione che veniva dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte n. 15241 del 2011.

Nell’assunto di aver scoperto solo nel 2011, sulla base di una dichiarazione del Comune di Roma, che la F. non fosse mai stata titolare dell’autorizzazione di laboratorio artigianale di yogurt e gelati, la cui esistenza nel concludere il contratto di affitto e nel resistere in causa a fronte della domanda di risoluzione per inadempimento avversaria, la LVM aveva sempre dato per scontata, la LVM introduceva dinanzi al la Corte d’Appello di Roma il giudizio di revocazione della sentenza n. 67 del 2008 della stessa corte d’appello nei trenta giorni successivi alla ricezione della raccomandata con la quale il suo difensore le comunicava di aver appreso dell’inesistenza della autorizzazione. Denunciava il dolo della controparte, che aveva occultato di non aver mai posseduto l’autorizzazione di laboratorio artigianale ed anzi le aveva fatto presumere il contrario, assumendo che in conseguenza di ciò la LVM non aveva contestato la nullità del contratto per inesistenza dell’oggetto. Al contempo, deduceva che al giudice di merito era stato impedito l’accertamento della verità, facendo ritenere come verificatasi al medesimo una circostanza inesistente e decisiva per la controversia.

La domanda di revocazione proposta da LVM veniva rigettata dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza qui impugnata, nella quale si affermava che l’attività difensiva volta ad accertare l’esistenza o meno della autorizzazione, all’esito della quale era stata proposta la revocazione, ben avrebbe potuto essere svolta sin all’epoca dell’instaurazione del giudizio di primo grado, che la revocazione si basava su un documento non soltanto formatosi dopo la pronuncia della corte d’appello, ma che si era formato su sollecitazione della stessa LVM e per di più irrilevante.

La L.V.M. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n. 2750/2014 depositata in data 29.4.2014 (notificata al solo V.L.).

Resiste la società A. F. e c. di M.F. s.a.s con controricorso incidentale condizionato articolato in sette motivi e contenente un motivo di ricorso incidentale autonomo quanto alle spese.

La ricorrente ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale della controparte proponendo anche querela di falso incidentale in relazione alla firma, apparentemente apposta da F.M., in calce alla procura speciale a margine del controricorso della società A. F. e c. di M.F. s.a.s..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Anche nella memoria della F. è contenuta querela di falso avverso il controricorso avversario, con la quale in particolare si denuncia la falsità della firma apposta dall’avv. Raffaele Vavalà al controricorso ed alla sua relata.

Ai sensi dell’art. 222 c.p.c., si è proceduto, in udienza pubblica, all’interpello delle parti nei cui confronti è stata proposta querela di falso affinchè potessero dichiarare se intendessero o meno avvalersi del documento denunciato di falso.

All’udienza pubblica del 17.2.2017, allo scopo fissata, erano presenti sia V.L., legale rappresentante della ricorrente L.V.M. s.r.l., che F.M., accomandatario della società A. F. e c. di M.F. s.a.s., controricorrente e ricorrente incidentale, i quali hanno entrambi dichiarato di volersi avvalere delle scritture in relazione alle quali è stata proposta querela di falso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che entrambe le querele proposte siano ammissibili e rilevanti in quanto – la prima – proveniente dalla ricorrente LVM e contenuta nel controricorso avverso il ricorso incidentale della controparte – denuncia di falso la firma, apparentemente apposta da F.M., in calce alla procura speciale riportata a margine del controricorso della società A. F. e c. di M.F. s.a.s.. e, ove fondata, farebbe venir meno non solo le difese della società controricorrente ma anche il ricorso incidentale ivi contenuto, in parte condizionato, ma contenente anche un motivo di ricorso incidentale autonomo;

– la seconda querela di falso – proposta dalla controricorrente e ricorrente incidentale società F. nella memoria ex art. 378 c.p.c. – denuncia di falso la firma apposta dall’avv. Raffaele Vavalà in calce al controricorso della ricorrente in risposta al ricorso incidentale avversario, e, ove se ne accertasse la falsità, farebbe venir meno la proposizione della querela di falso da parte della ricorrente;

che, ai sensi dell’art. 223 c.p.c., va disposta la custodia in cassaforte dei due documenti denunciati di falso;

che le parti vanno rimesse dinanzi al Tribunale di Roma, competente per la decisione sulla querela di falso, con sospensione di questo procedimento fino all’esito di quel giudizio.

PQM

 

dispone la custodia in cassaforte dell’originale del controricorso della società A. F. e c. di M.F. s.a.s. e del controricorso della L.V.M. s.r.L. avverso il ricorso incidentale avversario;

sospende il presente procedimento fino all’esito del giudizio di querela di falso;

dà termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA