Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13901 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27952/2007 proposto da:

AGENZIA IPPICA HELIOS DI MICHELE MAZZILLI & C. SNC;

– ricorrente non depositante –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali condizionati –

avverso la sentenza n. 15/2006 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 12/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERMANDO LUPI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Puglia con semenza 15.09.2006 ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e dei Monopoli di Stato nei confronti dell’Agenzia ippica Helios di Michele Mazzilli e C. s.n.c. confermando il rigetto dell’istanza di rimborso di imposta unica scommesse.

L’Agenzia ippica ha notificato 29.6.2007 ricorso i per cassazione avverso la predetta ma, mentre gli intimati si è sono costituiti con tempestivo controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato, la ricorrente non ha depositato il ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.. Deve pertanto dichiararsi a sensi della predetta norma l’improcedibilità del ricorso”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, riuniti i ricorsi, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della improcedibilità del ricorso principale e di inammissibilità di quello incidentale per il venir meno dell’interesse ad agire.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso principale, inammissibile quello incidentale e condanna la contribuente alle spese che liquida in Euro 3.000,00 per onorario oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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