Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13901 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10792-2010 proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell’avvocato CRUDETTI PATRIZIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BROZZI SERGIO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLE MURATTE 82, presso lo studio dell’avvocato PIERGIUSEPPE

SURIANELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato SACCO FRANCESCO,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

24/11/09, depositata il 07/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Crudetti Patrizia, delega avv. Sergio Brozzi

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha

concluso per l’ammissibilità del ricorso e la trattazione in P.U..

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 21 marzo 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1 – Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Firenze, ha determinato in Euro 14.870,00 il compenso dovuto da C.S. all’arch. P.A., quale corrispettivo di prestazioni professionali relative alla ristrutturazione di una villa in (OMISSIS).

Il C. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il P. con controricorso.

2.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal resistente, è fondata.

Il ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione il 13 aprile 2010, cioè nel sessantesimo giorno successivo alla data della notificazione a lui della sentenza impugnata, notificazione avvenuta il 12 febbraio 2010.

Eccepisce il resistente che in data 11 febbraio 2010 il ricorrente gli ha notificato atto di citazione per revocazione della sentenza impugnata in questa sede, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e l’eccezione trova riscontro nella copia dell’atto di citazione per revocazione, prodotta dal ricorrente.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte deciso che la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza medesima, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione. Salvo che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4 (Cass. civ. 20 gennaio 2006 n. 1196; Cass. civ. Sez. 3, 29 settembre 2009 n. 20812, fra le tante).

Il termine per proporre ricorso veniva quindi a scadere il 12 aprile 2010.

Nè il ricorrente ha dedotto e dimostrato di avere chiesto ed ottenuto la sospensione del termine per impugnare, prima della notificazione del ricorso.

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso e della memoria, rileva quanto segue.

Il ricorrente lamenta nella memoria che la relazione non abbia tenuto conto del fatto che, con ordinanza 6 aprile 2010 la Corte di appello di Firenze ha sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione a seguito di apposita istanza contenuta nell’atto di citazione per revocazione, notificato su istanza del ricorrente medesimo.

La circostanza non è stata menzionata nel ricorso, così come l’ordinanza di sospensione non è stata depositata dal ricorrente nel presente giudizio.

Ciò comporterebbe l’inammissibilità dell’eccezione di sospensione e la conferma della relazione.

Il Collegio rileva tuttavia che la predetta ordinanza di sospensione si può leggere in calce alla copia notificata dell’atto di citazione per revocazione, atto che lo stesso resistente ha prodotto in giudizio con il controricorso, a supporto della sua eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.

A parte ogni considerazione sulle lacune e sulla contraddittorietà delle difese delle parti, la prova dell’intervenuta sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione è stata acquisita agli atti del presente giudizio, sicchè l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività deve essere rigettata.

Va soggiunto che l’ordinanza di sospensione, pur se testualmente menziona solo il termine per l’impugnazione, comporta anche la sospensione del procedimento iniziato davanti alla Corte di cassazione, in vista di esigenze di coordinamento delle due impugnazioni, che richiedono di consumare la possibilità della revocazione prima di dar corso all’impugnazione per cassazione. Ciò indipendentemente dal fatto che il ricorso per cassazione e l’istanza di revocazione investano gli stessi capi, o capi in tutto o in parte diversi, della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 1, 4 giugno 1998 n. 5480 e precedenti ivi cit.).

Le parti del resto non hanno prospettato una diversa soluzione, nè hanno manifestato il loro interesse alla prosecuzione del giudizio.

Poichè la pendenza del giudizio per revocazione non comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ma solo ne produce l’inoperatività fino alla definizione del giudizio di revocazione (Cass. civ. S.U. 24 settembre 1982 n. 4937; Cass. civ. Sez. 1, 22 maggio 1993 n. 5792), la presente causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA