Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13901 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 17/12/2015, dep. 07/07/2016), n.13901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9825-2014 proposto da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona dell’amministratore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE RAGONE

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EREDI T.V., T.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11229/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

l’11/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Enrico Ragone (delega avvocato Pasquale Ragone)

difensore del ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio via Carbonara 115, sito in Napoli, chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Napoli ingiunzione di pagamento ai danni della sig.ra T.V. per la somma di Euro 2.550,00 oltre interessi e spese, per oneri condominiali non pagati. Avverso tale decreto ingiuntivo, proponeva opposizione la sig.ra T. V. eccependo di essere usufruttuaria e non proprietaria dell’immobile, per il quale era dovuta la somma di cui si dice.

Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 38430 del 2012, accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo in base al presupposto che il decreto monitorio si fondava su una delibera assembleare, che disponeva il pagamento di spese per lavori straordinari in capo all’opponente nel giudizio di primo grado che, tuttavia, risultava essere usufruttuaria e non proprietaria, in violazione dell’art. 1005 c.c.. Condannava il Condominio alle spese.

Avverso tale sentenza interponeva appello il Condomino di (OMISSIS) dolendosi, innanzitutto, dell’erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace non aveva ritenuto nullo Tatto di opposizione a decreto ingiuntivo, perchè non specificandosi il mandato conferito a due avvocati andava presunto come congiunto e, pertanto, l’atto di opposizione andava firmato da entrambi gli avvocati e, invece, risultava firmato da un solo avvocato. Nel merito il Condominio eccepiva: a) l’incompetenza del Giudice di Pace in merito alla legittimità della delibera condominiale; b) il condominio aveva chiesto la condanna alle spese, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Si costituiva T.V., chiedendo che l’appello fosse dichiarato inammissibile.

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 11229 del 2013 accoglieva l’appello e in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 19781 del GdP di Napoli.

Rigettava la domanda ex art. 96 c.pc., compensava integralmente le spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Napoli, il giudice di Pace non avrebbe potuto giudicare, neppure incidenter tantum, dell’invalidità della delibera assembleare perchè la norma di cui all’art. 1137 c.c. riservava ad autonomo giudizio ogni controversia sull’invalidità delle deliberazioni assembleari. Infondata era la domanda ex art. 96 c.p.c., posto che la previsione dell’art. 96 c.p.c., comma 3 presupponeva la mala fede o la colpa grave, ma non già la sola colpa lieve o addirittura la mera soccombenza.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Condominio di via Carbonara 115 in Napoli con ricorso affidato ad otto motivi.

Gli eredi di T.V., intimati, in questa sede non hanno svolto alcuna attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Il Condominio di via Carbonara 115 di Napoli lamenta:

A) Con il primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Napoli avrebbe errato per non aver condannato alle spese del doppio grado o di un solo grado parte avversa risultante soccombente. Infatti, non andava trascurata la circostanza che l’appello proposto dal Condomino era articolato su un solo motivo ed è stato accolto totalmente. Sicchè, in ragione del principio della soccombenza parte avversaria andava condannata alle spese del giudizio di appello, ed, in virtù anche dell’infondatezza del giudizio di opposizione di cui al primo grado, anche alle spese di giudizio di detto primo grado.

B) Con il secondo, terzo e quarto motivo, la violazione dell’art. 92 c.p.c., seconda parte, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per diverse ragioni. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato:

1) nel disporre la compensazione totale delle spese per il solo fatto che il Condominio (attuale ricorrente) nelle conclusioni dell’atto di appello aveva chiesta la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. che veniva rigettata.

Piuttosto, sembrerebbe eccesiva, contro legge e contraddittoria la valutazione del rigetto da parte del giudice di appello rispetto all’accoglimento dell’appello stesso per altro in toto. Senza dire che la condanna ex art. 96 rappresenta una pronuncia accessoria e consequenziale alla decisione della causa.

2) nel determinare la misura della soccombenza parziale senza indicare le ragioni. In particolare, non avrebbe dovuto coinvolgere nella compensazione le spese di primo grado comunque dovute, data la manifesta infondatezza dell’opposizione, che ha ingannato anche lo stesso Giudice di Pace.

3) nel non aver indicato le gravi ed eccezionali ragioni che giustificherebbero la compensazione delle spese giudiziali;

C) Con il quinto ed il sesto motivo, la violazione dell’art. 96, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato:

a) per aver rigettato la domanda di condanna ex art. 96 perchè non era stato indicato il comma dell’articolo cui veniva fatto riferimento dato che la genericità e l’ampiezza dello stesso dava contezza che il riferimento non poteva che essere ai commi 1 e 3.

b) per aver rigettato la domanda di condanna ex art. 96 senza considerare che parte avversa aveva proposto opposizione alla delibera assembleare e ne chiedeva la sospensione per cui controparte era a perfetta conoscenza della circostanza che il detto Giudice di pace non era competente a conoscere dell’opposizione per i motivi nella stessa addotti.

D) Con il settimo motivo, la violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente, la disposta compensazione delle spese giudiziali ha prodotto un effetto contrario a quello voluto dalla ratio legis, dato che ha punito il Condominio che ha sempre avuto un comportamento retto e corretto e, soprattutto, conforme alle leggi e, nel contempo, ha favorito controparte che esce dai giudizi indenne da ogni spesa e conseguenza negativa.

E) Con l’ottavo motivo, la violazione dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente, il Tribunale, non condannando alle spese in tutto o in parte, parte soccombente, avrebbe determinato una disparità di trattamento.

1.1.- Il primo, il secondo, il terzo il quarto, il settimo e l’ottavo motivo, vanno esaminati congiuntamente per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi considerato che tutti direttamente o indirettamente, per gli effetti riflessi e conseguenti riguardano la questione (sia pure sotto profili diversi) di accertare se, nell’ipotesi il Tribunale abbia correttamente applicato la normativa di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e sono infondati.

1.2.= Intanto, va qui premesso che costituisce ius receptum che il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito, tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Sicchè viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.

1.3.= A sua volta va anche premesso che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. Con l’ulteriore precisazione che la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti è rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito, che ha un solo invalicabile limite, quello di non potere fare sopportare alla parte totalmente vittoriosa alcun costo della lite.

1.4. Ora nel caso in esame il Tribunale ha osservato compiutamente questi principi avendo verificato la sussistenza di una reciproca soccombenza posto che veniva accolta la domanda di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo e rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. entrambe proposte e formulate dall’attuale ricorrente sia in primo grado e sia in appello.

2. = Infondati sono anche il quinto e il sesto motivo, che data la loro inneggiabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sia perchè si risolvono nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione del Giudice di merito non presenta vizi logici e/o giuridici e, soprattutto, perchè la decisione del Tribunale di Napoli rispetta ed è coerente con i principi espressi da questa Corte in altre occasioni.

Va qui premesso che tutte le ipotesi considerate dall’art. 96 c.p.c., compresa quella del comma 3, indubbiamente presuppongono il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perchè sono inserite in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sè rimproverabile (Cass. 30/11/2012 n. 21570) e, a maggior ragione, quella di cui al comma 3 attesa la sua natura sanzionatoria.

Ora, nel caso in esame, la domanda ex art. 96 avanzata dall’attuale ricorrente già nel primo grado e stata rigettata perchè, come ha specificato il Tribunale di Napoli, l’appellante non aveva dedotto nulla in ordine all’elemento soggettivo dell’appellato nè, comunque, aveva provato, ed era suo onere farlo, la sussistenza del dolo o della colpa grave dello stesso appellato.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione dato che gli eredi di T.V., intimati, in questa sede non hanno svolto alcuna attività giudiziale.

11 Collegio, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di cassazione, il 17 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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