Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13901 del 03/06/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 13901 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

ORDINANZA

sul ricorso 7161-2012 proposto da:
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
DI LATINA, in persona del Presidente pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,
2013

presso lo studio dell’avvocato TORSELLI GIAMPAOLO –

194

STUDIO LEGALE ROMANELLI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VINCIGUERRA FILIPPO, per delega
a margine del ricorso;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 03/06/2013

contro

ROMAGNOLI EFREM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE,2,
CLARIZIA,

rappresentato

PAOLANTONIO

NINO,

per

e

STUDIO LEGALE

lo

presso

difeso
a

delega

dall’avvocato
margine

del

– controri corrente nonchè contro

GRANATA DANIELA;
intimata

avverso la sentenza n. 4496/2011 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 27/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. BIAGIO
VIRGILIO;
udito l’Avvocato Nino PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia del ricorso.

controricorso;

R.g.n. 7162/12

Ud. 26 marzo 2013

La Corte,

ritenuto che l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di
Latina ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio

accoglimento dell’appello di Efrem Romagnoli, è stata affermata la
giurisdizione del giudice amministrativo, declinata dal giudice di primo
grado, e rimessa la causa a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n.
104 del 2010;
che il Romagnoli ha resistito con controricorso, mentre non si è costituita
l’altra intimata Daniela Granata;
che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla
parte e dall’avvocato, con, in calce, accettazione delle controparti,
ritualmente sottoscritta;
che, pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., il giudizio va
dichiarato estinto, senza che occorra provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2013.

di Stato n. 4496/11, depositata il 27 luglio 2011, con la quale, in

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