Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13900 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. I, 09/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente imposto

dalla legge domiciliata in ROMA, VIA BELLI 36 – INT. 10, presso

l’avvocato MANFREDINI ORNELLA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ULIVI GIANNOTTO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA 1, presso l’avvocato MELLINI

MAURO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1309/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29.06.2005, il Tribunale di Firenze pronunciava la separazione personale dei coniugi L.F. ed F. A., affidava la figlia minorenne V. (nata nel (OMISSIS)) alla madre, alla quale attribuiva il contributo mensile di Euro 800,00, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della bambina, ponendo, infine, a carico del F. i 2/3 delle spese processuali, che compensava per la residua parte.

Con sentenza del 17.03-24.06.2006, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata dal F., argomentatamente disponeva che in ordine alle statuite modalità di visita della minore fosse espunta la disposizione per la quale “siano i genitori ovvero i nonni ad andare a prendere V. a scuola con esclusione di altri soggetti ogniqualvolta sarà possibile e che in assenza del padre V. sarà con la madre ovvero con i nonni”, inoltre riduceva ad Euro 600,00 mensili l’apporto paterno per il mantenimento della figlia e stabiliva che fossero preventivamente concordate dalle parti le spese straordinarie scolastiche, sportive e ricreative della bambina, compensando le spese dei due gradi di merito.

Avverso questa sentenza, notificatale il 15.09.2006, la L. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 13.11.2006, fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Il F. ha resistito con controricorso notificato il 22.12.2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso la L. denunzia:

1. Sulle modalità di affidamento di V.: capo 1^ della sentenza impugnata. “Omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” conclusivamente chiedendo che questa Corte, rilevato il vizio denunciato voglia cassare senza rinvio la sentenza impugnata ovvero in subordine rinviare ad altra sezione della Corte territoriale perchè essa si uniformi ai principi che si chiede di enunciare in ordine all’obbligo del giudice del merito che intenda disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio … di dare adeguata motivazione del processo logico deduttivo che lo ha condotto a tale decisione e ciò in modo esente da vizi logici ed errori di diritto.

2. Sulla riduzione dell’assegno di mantenimento “Omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” conclusivamente chiedendo che questa Corte, rilevato il vizio denunciato, voglia cassare senza rinvio la sentenza impugnata ovvero in subordine rinviare ad altra sezione della Corte territoriale perchè essa si uniformi ai principi che si chiede di enunciare in ordine all’obbligo del giudice del merito di dare adeguata motivazione del processo logico deduttivo che lo ha condotto alla decisione e ciò in modo esente da vizi logici ed errori di diritto, evitando espressioni di giudizio che non diano conto delle ragioni che lo inducono a disattendere i criteri di riferimento applicati costantemente dalla giurisprudenza.

3. Sulle spese di causa “Omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” conclusivamente chiedendo che questa Corte, rilevato il vizio denunciato voglia cassare senza rinvio la sentenza impugnata ovvero in subordine rinviare ad altra sezione della Corte territoriale perchè essa si uniformi ai principi che si chiede di enunciare in ordine all’obbligo del giudice del merito di dare adeguata motivazione del processo logico deduttivo che lo ha condotto alla decisione e ciò in modo esente da vizi logici ed errori di diritto, evitando t espressioni di giudizio che non diano conto delle ragioni che lo inducono a disattendere i criteri di riferimento applicati costantemente dalla giurisprudenza.

I motivi sono inammissibili, giacchè le dedotte censure di omessa e contraddittoria motivazione non risultano contenere, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603; 200811652;200816528) e che non può risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di rilevare il mancato assolvimento da parte del giudice di merito dell’obbligo di motivare la sua pronuncia, cui, peraltro, nella specie la Corte distrettuale si è attenuta, in quanto la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti controversi ed ai loro profili di rilevanza.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della soccombente L. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente F., liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la L. a rimborsare al F. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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