Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13900 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 24/09/2015, dep. 07/07/2016), n.13900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28130-2013 proposto da:

P.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in Roma, Via Aureliana, 63, presso lo studio dell’avvocato SARA DI

CUNZOLO, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI BRINDISI UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2013 del TRIBUNALE di BRINDISI, sede

distaccata di FRANCAVILLA FONTANA, depositata il 24/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Di Cunzolo, che si riporta agli atti e alle

conclusioni assunte.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

1.1 – “Con l’atto introduttivo del presente giudizio P. L. chiedeva che, in riforma della sentenza nr. 433/2010 del giudice di pace di Franovilla Fontana, il Tribunale annullasse l’ordinanza ingiunzione nr. Prot. 5395 emessa in data 21 dicembre 2009 dalla Prefettura di Brindisi, notificata il 27 gennaio 2010 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.024, 10. Detta ordinanza era stata emessa dopo la notifica all’appellante del verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, n. 169/ATX N, registra verbali nr. 244/2009, della Polizia Municipale di Villa Castelli. Costituendosi a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, la Prefettura di Brindisi ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. in quanto immune da vizi”.

2. Il Tribunale adito rigettava l’appello, condannando l’appellante alle spese, ritenendo infondati tutti i motivi proposti (mancata audizione avanti al prefetto; assenza dei poteri per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione da parte del Vice Prefetto; mancata immediata contestazione e inidoneità delle apparecchiature utilizzate; carenza di potere della Polizia Municipale).

3. Impugna tale decisione il ricorrente che formula quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

1 – Col primo motivo di ricorso si deduce: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 24 e 111 Cost.; L. n. 689 del 1981, artt. 3, 14, 18, 22 e art. 23, comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il motivo riguarda la valutazione degli effetti della mancata audizione dell’interessato da parte del Prefetto.

Il giudice dell’appello ha precisato che la mancata disposta audizione da parte del Prefetto, di per sè, non poteva determinare l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, posto che “tanto nel giudizio di primo grado quanto in questo l’appellante ha illustrato le ragioni poste a fondamento della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato per questioni (anche) attinenti al rapporto sanzionatorio, sicchè nessuna violazione del diritto di difesa deve ritenersi consumata con la sola mancata audizione in sede amministrativa”.

Il ricorrente, pur condividendo e ritenendo pertinente l’arresto delle SU citato dal giudice, rileva che nessun accertamento in fatto, con riguardo alle circostanze da lui indicate, era stato fatto dal prefetto e dai giudici. Specificamente, il ricorrente fa riferimento alla dedotta impossibilità, anche come obbligato in solido, di aver potuto commettere l’infrazione contestata (ore 9:39 del 17.3.2009, al Km/n. 672+VII della strada S.S. (OMISSIS)) posto che egli vive e lavora a (OMISSIS). Tale circostanza avrebbe potuto essere chiarita sia in sede di audizione, se disposta, che tramite l’audizione di testimoni.

1.1 – Il motivo è infondato.

Come correttamente affermato dal giudice dell’appello la mancata audizione di per sè non costituisce motivo di nullità dell’ingiunzione. In ogni caso, la parte avrebbe potuto in giudizio provare quanto asserito.

2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 24 e 111 c.p.c., artt. 115, 116 e 231 c.p.c., L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6, art. 204 C.d.S. e art. 2697 e art. 2699 c.c. e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Il motivo riguarda l’omessa motivazione in ordine alla denunciata mancanza di delega in capo al Vice Prefetto che, in luogo del Prefetto, aveva firmato l’ordinanza ingiunzione oggetto di ricorso. Il giudice dell’appello ha così motivato il rigetto del motivo: “nel primo grado di giudizio l’opponente, qui appellante, omise di dare prova dell’assunto secondo il quale, fosse privo di delega il Vice Prefetto che firmò il provvedimento impugnato, nè sollecitò il giudice di prime ara a richiedere informazioni ex art. 213 c.p.c. o ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2 (ex plurimis Cass. 2 sez. civ. nr. 11283 del 2010). L’inertia della parte fa sì che la presunzione di legittimità del provvedimento sanzionatorio non possa ritenersi superata. Rileva il ricorrente che ha errato il giudice dell’impugnazione a ritenere che facesse carico all’opponente la prova sull’assenza dei poteri del Vice Prefetto, che aveva sottoscritto l’atto in proprio (e non già per delega) e che quindi avrebbe dovuto esplicitare le funzioni che gli erano state attribuite a fondamento dei poteri esercitati. Nè può addebitarsi al ricorrente di non aver sollecitato il giudice all’esercizio dei suoi poteri d’ufficio alla verifica della fondatezza dell’eccezione sollevata. In ogni caso era la Prefettura opposta a dover dimostrare la legittima adozione dell’atto, mentre nessuna contestazione alle affermazioni del ricorrente era intervenuta.

2.1 – Il motivo è infondato.

Resta applicabile il principio costantemente affermato da questa Corte con riguardo ai poteri del Vice Prefetto, secondo cui “l’ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al prefetto, è legittima anche se emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto; ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento” (Cass. 2005 n.n. 2085 del 02/02/2005 – 12v. 579511). Va aggiunto, ad abundantiam, che anche il vice prefetto aggiunto può emettere l’ordinanza ingiunzione, “in quanto la previsione di tre distinte ligiare professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato” (Cass. n. 3904 del 19/02/2014 –

Rv. 629766). Per il principio di presunzione di legittimità dei provvedimenti amministrativi e nel quadro descritto, correttamente il giudice dell’appello ha affermato che la parte avrebbe dovuto non limitarsi ad una generica contestazione al riguardo, dovendo almeno attivarsi per sollecitare i poteri del giudice di assumere informazioni.

3 – Col terzo motivo di ricorso si deduce: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 24 e 111 Cost.; art. 200 C.d.S.; L. n. 168 del 2002, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il terzo motivo riguarda l’assenza di contestazione immediata, comunque effettuata su dati acquisiti con apparecchio. La cui taratura risaliva a due anni prima rispetto all’epoca dell’accertamento contestato. Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo così motivando: “Nessuno norma impone all’Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l’immediata contestazione delle violazioni al codice della strada e, in particolare, quelle sui limiti di velocità, accertate con il corretto uso della tecnologia” (Cass. SU. nr. 3936/2012). Ha poi osservato il Tribunale che “il verbale redatto dalla Polizia Municipale di Villa Castelli quando, il (OMISSIS), accertò l’infrazione commessa da P.L. facendo riferimento all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis e all’impossibilità di fermare il veicolo a causa dell’eccessiva velocità, tale da impedire di fermarlo e raggiungerlo senza creare pericolo per la circolazione.

Tenuto conto che fu accertata una velocità pari a 169 km/h (su un tratto di strada con il limite di 90 km/h) risulta evidente come la scelta dell’amministrazione sia ampiamente motivata rispetto al caso concreto e non con mere formule di stile”. Sulla omologazione e sulla taratura, il Tribunale ha poi osservato che tanto le circolari ministeriali che l’elaborazione giurisprudenziale hanno chiarito come la mancata indicazione della taratura e dell’epoca della stessa non implicano da sole un difetto di funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata, nè vi è uno specifico onere a carico degli organi deputati al controllo di dimostrare l’avvenuta taratura delle apparecchiature, poichè il legislatore non ha dettato alcuna decadenza delle omologazioni rilasciate. E’ peraltro consoliddata l’interpretazione della L. n. 273 del 1991 come applicabile alla materia ud metrologica piuttosto che alla misurazione elettronica della velocità. (Cass. 11 sez civ. nr. 17361/2008, Cass. 2 sez. civ. nr. 9846/2010). Nel caso di specie, peraltro, il verbale della Polizia Municipale contiene l’esatta indicazione dell’epoca e delle modalità con cui fu effettuata la taratura dello strumento utilizzato, sicchè nessun profilo di illegittimità può ravvisarsi nell’ordinanza ingiunzione adottata in base a quel verbale”. Il ricorrente osserva che le apparecchiature utilizzate per l’accertamento della velocità devono essere omologare e sottoposte a taratura periodica, almeno annuale, come da istruzioni ministeriali.

Era risultata invece una indicazione generica dell’omologazione e una taratura non effettuata da oltre due anni e ciò in violazione della normativa primaria e secondaria. In tale situazione veniva meno anche la possibilità di effettuare una contestazione differita; in ogni caso il verbale era stato redatto a ben dieci giorni di distanza dall’accertamento del fatto.

3.1 – Il motivo è fondato alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015. Il giudice del rinvio dovrà quindi esaminare i motivi di opposizione illustrati col presente motivo alla luce della richiamata sentenza.

4 – Col quarto motivo di ricorso si deduce: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 91 – 92 -134 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Lamenta il ricorrente che il giudice dell’appello, regolando le spese del grado, ha condannato l’appellante al pagamento di Euro 900,00, onnicomprensivi e indicati in tale misura in modo indifferenziato, nell’ambito di una controversia avente come oggetto l’opposizione ad una sanzione amministrativa per Euro 1.024,00. Tale pronuncia è stata adottata in assenza di qualsiasi motivazione e per una somma di certo non proporzionata ed eccessiva”, specie considerando che lo stesso giudice dell’appello aveva riconosciuto che non vi era stata pronuncia da parte del primo giudice su due dei motivi di opposizione proposti con conseguente ragionevole compensazione delle spese. A fondamento della sua censura, il ricorrente richiama una nota spese per il giudizio avanti al giudice di pace per un valore fino a Euro 1.600,00, considerando applicabili le tariffe “cinte riforma”, per essere stata iscritta la causa in secondo grado in data 14.3.2011.

4.1 – Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo e del conseguente rinvio per un nuovo esame, che richiederà una nuova regolazione delle spese dell’intero giudizio, compreso il giudizio di cassazione.

5. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con riguardo al motivo accolto e rinviata ad altro magistrato del Tribunale di Brindisi anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La corte rigetta il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altro magistrato del Tribunale di Brindisi anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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