Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13900 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9832/2019 R.G. proposto da:

M.V., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Ravazzolo,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cunfidia n. 8, presso l’avv.

Rosario Scarfò.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t..

– intimato –

avverso l’ordinanza del tribunale di Catania, depositata in data

21.2.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

20.2.2020 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. M.V. ha chiesto al giudice di pace la liquidazione dei compensi quale difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio nel giudizio penale n. 1671/2014 r.g..

Il giudice di pace di Mascalucia ha dichiarato inammissibile la domanda, rilevando che la richiesta era stata formulata tardivamente, in violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, u.c., introdotto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 783.

Il tribunale di Catania ha accolto integralmente l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 170, proposta dall’attuale ricorrente, ma ha dichiarato non ripetibili le spese del giudizio, poichè il Ministero non si era costituito.

Per la cassazione di questo provvedimento, M.V. ha proposto ricorso in un unico motivo, illustrato con memoria.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve darsi atto della regolarità della notifica del ricorso al Ministero della giustizia, rimasto intimato.

2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, asserendo che le spese del giudizio di opposizione sono regolate dall’art. 91 c.p.c. e soggiacciono alla regola della soccombenza, per cui, essendo stata integralmente accolta la suddetta opposizione, dette spese dovevano gravare sul Ministero opposto.

Il motivo è fondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale.

Quindi, il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. 7072/2018; Cass. 7092/2018; Cass. 1470/2018; Cass. pen. 15180/2016; Cass. 10239/203; Cass. 8167/2012; Cass. 12274/2011).

L’ordinanza, nel dichiarare irripetibili le spese processuali in considerazione della contumacia del Ministero si è posta in contrasto con il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., pervenendo – nei fatti – ad un’erronea pronuncia di compensazione, che poteva essere adottata solo in presenza delle gravi ed eccezionali ragioni indicate dall’art. 92 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), non anche per la semplice contumacia dell’amministrazione (Cass. 7292/2018). E’ quindi accolto l’unico motivo di ricorso.

L’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro Magistrato del tribunale di Catania, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Magistrato del tribunale di Catania, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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