Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13900 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2017, (ud. 09/02/2017, dep.01/06/2017),  n. 13900

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11565-2016 proposto da:

GML SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 114 presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO, 107, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA PRINCIPE,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

F.M., FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5190/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

depositata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 46 del 2006, rigettava la domanda possessoria e di risarcimento dei danni proposta dalla società GML Srl nei confronti di F.M. e dichiarava la propria incompetenza, in favore di quella del Tribunale fallimentare, riguardo alla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla medesima società nei confronti del fallimento (OMISSIS) e nei confronti del curatore di tale procedura;

avverso tale decisione proponeva appello la società GML e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 30 ottobre 2015, accoglieva preliminarmente l’eccezione di estinzione, condannando la società GML al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso R.A., quale curatore fallimentare della società (OMISSIS) Srl.

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso la società GML lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 301 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo della controversia che ha formato oggetto di contraddittorio tra le parti, rilevando che la Corte territoriale aveva evidenziato che l’odierna ricorrente aveva avuto pregressa conoscenza dell’intervenuto decesso dell’avvocato Di Stefano, essendo stata già dichiarata l’interruzione di altro giudizio, molti mesi prima, nel quale erano parti, sia la signora F., sia la società ricorrente, rappresentata dal difensore deceduto nelle more del giudizio. Tale argomentazione sarebbe in contrasto con il principio giurisprudenziale secondo cui il termine per la riassunzione del processo interrotto per morte del procuratore costituito decorre dalla conoscenza legale dell’evento e non dall’evento medesimo;

il motivo è infondato poichè deve ritenersi equivalente alla conoscenza legale del fatto interruttivo la conoscenza che di tale circostanza abbia la parte in relazione a distinti giudizi in cui la stessa era difesa dal difensore colpito dall’evento interruttivo;

occorre prendere le mosse dal principio secondo cui l’interruzione opera dall’evento, ma il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale. Infatti, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015 (Rv. 634500 – 01);

da ciò discende che la morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal suo procuratore (costituendo ipotesi di conoscenza legale), produce, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 2, l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione, ed il conseguente termine per la riassunzione, come previsto in generale dall’art. 305 c.p.c., decorre dal momento della dichiarazione o della notificazione dell’evento alle altre parti (Sez. 3, Sentenza n. 773 del 15/01/2013, Rv. 625137; Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 11/02/2010, Rv. 611451 – 01);

il secondo passaggio riguarda la nozione di conoscenza legale dell’evento interruttivo ai fini della riassunzione: secondo l’orientamento consolidato la predetta conoscenza deve essere “legale”, cioè discendere da atti processuali (comunicazione, notificazione o dichiarazione dell’evento, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita: Cass., 11.2.2010, n. 3085). In particolare non vale la dichiarazione che sia stata resa in udienza dal procuratore di controparte, che non può presumersi conosciuta, vista l’inapplicabilità dell’art. 176, co. 2, c.p.c. in una situazione in cui è già venuta meno l’integrità del contraddittorio (Cass., 6.7.1989, n. 3227), salvo che dal processo verbale d’udienza emerga la presenza della parte rimasta priva del difensore (Cass., 7.10.1998, n. 9918). Negli stessi termini non costituisce mezzo di conoscenza legale dell’evento interruttivo per le altre parti il telegramma inviato dalla parte rappresentata all’organo giudiziario per comunicare l’avvenuto decesso del difensore, risolvendosi in una mera dichiarazione di scienza proveniente da un soggetto privato (Cass., 26.3.2012, n. 4851);

sulla base di tali premesse occorre verificare se la conoscenza legale intervenuta in altro processo con le stesse parti e con lo stesso difensore è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione, anche in relazione a distinti giudizi. In questi termini si è già espressa la giurisprudenza di questa corte secondo cui “la morte del procuratore produce l’interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell’evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento” (Sez. L, Sentenza n. 11162 del 16/07/2003, Rv. 565167 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 20744 del 23/11/2012 (Rv. 624198 – 01). Nella motivazione di tale ultima decisione si sottolinea che, “derivando l’evento interruttivo, con effetto automatico (senza che, perciò, la relativa ordinanza giudiziale che lo attesti abbia natura costitutiva in proposito), dall’evento naturale della morte (o della radiazione o della sospensione) che colpisce uno dei procuratori delle parti ed essendo la decorrenza del termine per la riassunzione legata alla conoscenza legale che ne abbia la parte, tale evento è suscettibile di produrre i suoi effetti per tutti i procedimenti già affidati al defunto procuratore e pendenti tra le stesse parti, essendo irrilevante il numero degli stessi e potendo sortire tale eventualità soltanto l’effetto materiale di richiedere alla parte avente interesse di avere una maggiore cura dei propri interessi al fine di non incorrere nella possibile conseguenza dell’estinzione del giudizi”;

alla luce di quanto detto, quindi, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la “piena conoscenza” (rilevante in modo legale) dell’evento interruttivo da parte della GML S.r.L. dovesse farsi risalire a molti mesi prima della data dell’udienza del 19.9.14 in occasione della quale è stato interrotto il giudizio per la morte del procuratore della odierna ricorrente, GML, avvenuta il 16.10.12 (due anni prima), poichè circa due anni prima della data della riassunzione (23.1.15) la GML, nell’ambito di altro procedimento nel quale era rappresentata dal medesimo difensore, aveva provveduto a riassumere il giudizio con la conseguenza che la riassunzione operata nel giudizio al quale si riferisce il presente ricorso per cassazione doveva ritenersi senz’altro tardiva;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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