Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1390 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/01/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 22/01/2020), n.1390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28820/2015 proposto da:

ENI S.P.A., (incorporante TOSCANA ENRGIA CLIENTI S.P.A.), C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso

lo studio dell’avvocato ROSARIO SALONIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109,

nello studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FABIO RUSCONI e GIANNI OSTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 781/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 29/07/2015, R.G.N. 3351/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Firenze, con sentenza del 29.7.2014, respingeva il ricorso in opposizione avverso il decreto che aveva ingiunto alla Toscana Energia Clienti s.p.a. (incorporata dall’ENI s.p.a) il pagamento, in favore di R.L., di Euro 53.269,71 a titolo di t.f.r., in relazione a rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal gennaio 2009 al licenziamento del 5 gennaio 2012;

2. premesso che la società si opponeva al pagamento del t.f.r. chiedendo la condanna della R. al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in Euro 3.939.000, causato alla società dal comportamento gravemente inadempiente agli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro, il Tribunale osservava che la condotta materiale, consistita in attività distrattiva concretizzatasi in operazioni effettuate sui conti bancari intestati all’ENI del tutto irregolari e non giustificate da esigenze operative, era stata ascritta solo alla dipendente F., laddove la condotta cd. “immateriale”, inerente a registrazioni contabili scorrette volte ad occultare gli ingiustificati prelievi di denaro, era stata ascritta integralmente alla R.. Tuttavia, il Tribunale concludeva ritenendo che l’opponente non avesse assolto il proprio onere della prova e che pertanto l’opposta non poteva essere chiamata a rispondere dell’omissione del dovere di diligenza connesso ad una mansione alla stessa non attribuita e quindi inesigibile (la R. non aveva il compito di controllare le attività contabili, di cassa e di “riconciliazione” bancaria affidate alla F.);

3. quanto all’attività consistita in registrazioni contabili scorrette effettuate dall’utenza di cui R. era assegnataria, ugualmente ne veniva negata l’addebitabilità alla predetta, sulla base di una serie di valutazioni ed alla stregua di conferme a tale ricostruzione da parte dell’istruttoria orale svoltasi in ordine alla possibilità di venire a conoscenza della password di accesso all’utenza della R. da parte della F., che aveva essa stessa necessità di occultate la condotta distrattiva posta in essere; veniva, poi, esclusa l’utilizzabilità della documentazione del processo penale in parte perchè tardivamente prodotta ed in parte perchè irrilevante;

4. con ordinanza del 1.10.2015, la Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo sussistenti l’presupposti per l’applicazione dell’art. 348 bis c.p.c.;

5. la società domanda la cassazione della sentenza del Tribunale, con ricorso ex artt. 348 ter e 360 c.p.c., affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la R.;

6. entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. preliminarmente, il deposito della copia del ricorso notificato a mezzo PEC senza attestazione di conformità non conduce a improcedibilità dell’impugnazione, non essendovi stata contestazione da parte del controricorrente, ed analogamente il mancato deposito dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello non rileva ai fini del controllo della tempestività del ricorso: nella specie l’ordinanza è stata emessa il 1.10.2015 ed il ricorso è stato notificato il 30.11.2015, quindi prima dei 60 giorni dalla comunicazione o notificazione (cfr. Cass., s. u., 25513/2016, Cass. s. u. 15.5.2018 n. 11850, Cass. 28.6.2018 n. 17020, Cass. s.u. 25.3.2019 n. 8312);

2. con il primo motivo, si denunziano violazione o falsa applicazione degli artt. 2727,2729,2697,1218 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., osservandosi che, a fronte del dato assolutamente incontestato, costituito della esecuzione di n. 31 registrazioni non corrette eseguite in ambiente SAP con l’utenza assegnata alla R., e quindi con la password di quest’ultima, il Tribunale ha ritenuto queste ultime come non dalla stessa materialmente effettuate sulla base di un percorso argomentativo fondato anche su deposizioni rese dai testi e su ulteriori considerazioni relative alla riconducibilità alla F. della maggior parte delle registrazioni contabili;

2.1. si aggiunge che, sotto diverso profilo, la sentenza è viziata anche per avere erroneamente applicato i principi in materia di risarcimento del danno in tema di onere della prova che incombe al debitore inadempiente in materia di responsabilità contrattuale e si richiamano deposizioni di testi a sostegno della impossibilità di agevole appropriazione della password altrui e della mancanza di prova della sottrazione della stessa, con conseguente asserito mancato raggiungimento della prova liberatoria da parte della R.;

3. con il secondo motivo, si lamentano violazione o falsa applicazione degli artt. 115,116 e 421 c.p.c., per non avere il Tribunale acquisito, anche mediante l’esercizio dei potersi officiosi, la documentazione relativa al processo penale e giudicato irrilevante l’interrogatorio reso dalla F. in quella sede;

4. il terzo motivo addebita alla decisione del Tribunale violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 115 e 116 c.p.c., con riguardo alla ulteriore documentazione estratta dagli atti del procedimento penale;

5. con il quarto motivo, sono ascritte alla decisione impugnata violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riguardo sempre alla valutazione di irrilevanza della documentazione penale;

6. con il quinto motivo, è ulteriormente richiamata la violazione degli artt. 2697,2719,2104,1176 c.c., artt. 115,116 c.p.c.;

7. con riguardo al primo motivo, al di là della formale deduzione del vizio di violazione di legge, si contesta la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale e peraltro non si configura un’erronea applicazione del ragionamento presuntivo, posto che una questione di violazione dell’art. 2729 c.c., si può prospettare (Cass., sez. un., n. 1785 del 2018; Cass. n. 19485 del 2017; Cass. n. 17457 del 2007) esclusivamente sotto i seguenti aspetti: a) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 c.c., comma 1, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius:fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; b) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota: nessuna di queste evenienze ricorre o è, comunque, illustrata nel motivo qui in scrutinio, in quanto il giudice del merito ha escluso che il fatto noto (mera registrazione contabile originata dall’utenza informatica della R.) potesse portare a ricondurre alla dipendente le registrazioni stesse;

7.1. non risultano, poi, violate le norme in tema di riparto dell’onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, posto che il Tribunale ha escluso l’inadempimento stesso;

8. quanto al secondo motivo, la decisione si fonda anche sulla rilevata attinenza della documentazione penale “ad un profilo nuovo ed ulteriore, non compiutamente allegato prima da Eni, ovvero il presunto pactum sceleris tra R. e F.” e tale motivazione, idonea autonomamente a sorreggere il decisum, non risulta specificamente attinta dalla censura in oggetto, sì che il motivo deve ritenersi inammissibile;

8.1. peraltro, il richiamo alla violazione delle norme indicate non è neanche pertinente, in quanto un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c., può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: – abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; – abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; – abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione. E poichè, in realtà, nessuna di tali situazioni è rappresentata nei motivi anzi detti, le relative doglianze sono mal poste;

9. per il terzo motivo valgono le considerazioni di cui al precedente motivo ed, in ogni caso, la censura si traduce nella contestazione dell’apprezzamento di merito effettuato, ritenuto sufficientemente sorretto dal corredo probatorio documentale acquisito, confermato dalla istruttoria orale espletata;

10. il quarto motivo è inammissibile in ragione della rilevata estraneità del titolo di responsabilità extracontrattuale all’originaria impostazione difensiva che aveva caratterizzato l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e, rispetto a tale rilievo, contenuto in sentenza, alcuna specifica critica risulta formulata nel motivo, che non si confronta con le proposizioni che sostengono la pronuncia sul punto;

11. la censura articolata nel quinto motivo si fonda su una diversa ricostruzione dei fatti che dovevano ritenersi comprovare, secondo l’assunto della ricorrente, la responsabilità in capo alla R. per le irregolarità poste in essere all’interno della Tesoreria, in funzione del ruolo ricoperto. Peraltro, si fa riferimento alla clausola del c.c.n.l. neanche depositato per contestare la ritenuta inesistenza, in capo alla R., di funzioni di controllo sull’operato della dipendente F.;

12. in conclusione, il ricorso va complessivamente respinto, dovendo osservarsi, quanto ai rilievi formulati in memoria, che il rigetto è avvalorato dalla pronuncia di questa Corte n. 23888/2018, e dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Bologna in sede di rinvio che, in relazione al licenziamento della R., aveva ritenuto lo stesso non sorretto da giustificato motivo soggettivo, escludendo l’idoneità degli elementi di prova al riguardo offerti da parte datoriale a dimostrare l’attribuzione alla lavoratrice di decisivi compiti di controllo;

13. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

14. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA