Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1390 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1390 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CAVALLARO LUIGI

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SENTENZA

sul ricorso 14573-2012 proposto da:
DI IENNO MARIO C.F. DNNMRA40P18D803P, domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato VINCENZO DI CENSO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2017
2795

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASsWuRAZK-)M
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 19/01/2018

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO,
LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
– controricorrente

di L’AQUILA, depositata il 04/04/2012 R.G.N. 71/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per inammissibilità e in subordine rigetto del
ricorso;
udito l’Avvocato MOIRA MAMMUCARI per delega verbale
Avvocato Vincenzo DI CENSO;
udito l’Avvocato EMILIA FAVATA per delega verbale
Avvocato LUCIANA ROMEO.

avverso la sentenza n. 284/2012 della CORTE D’APPELLO

FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 4.4.2012, la Corte d’appello dell’Aquila, in
riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Mario
Di Ienno volta a conseguire le prestazioni previdenziali asseritamente
dovutegli in relazione all’infortunio occorsogli allorché, attendendo ai

edificarsi un capannone, in previsione della consegna del materiale edile
all’uopo necessario, aveva riportato gravi lesioni ad un piede dal
motocoltivatore impiegato per il lavoro.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che, in specie, non poteva
considerarsi raggiunta la prova che l’evento dannoso si fosse verificato
in occasione di lavoro, dal momento che l’infortunio si era verificato
durante l’esecuzione di attività che esulavano dal rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa pure intercorrente tra il figlio
dell’infortunato, titolare di un’impresa edile, e l’infortunato medesimo, e
il cui compimento, avuto riguardo a tutte le circostanze occorse nel
caso, era piuttosto da riportarsi all’affectio familiaris.
Contro tale pronuncia ricorre Mario Di Ienno, deducendo un unico
motivo di censura con cui si duole, sotto plurimi profili,
dell’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale. L’INAIL
resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di censura, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
avere la Corte di merito ritenuto che l’evento lesivo di cui egli era
rimasto vittima non costituisse infortunio sul lavoro: a suo avviso,
infatti, i giudici non avrebbero debitamente considerato che la natura
autonoma dell’attività lavorativa dedotta nel contratto di collaborazione
intercorso con il di eui figlio non contrastava con il fatto che l’attività di
decespugliazione fosse stata svolta di domenica, che l’attività di
decespugliazione doveva considerarsi prodromica rispetto a quella edile
dedotta nel contratto e concernente la costruzione di un capannone, che
la bonifica del terreno si era resa necessaria in considerazione
dell’imminenza della consegna dei materiali per l’esecuzione dell’opera,
che il ritardo nella comunicazione dell’infortunio era ascrivibile
esclusivamente al fatto che il di lui figlio aveva ritenuto che ad avvisare

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lavori di decespugliazione di un terreno sul quale avrebbe dovuto

l’INAIL avrebbero provveduto i medici addetti al nosocomio che gli
avevano prestato i primi soccorsi, che a conferma dei fatti era stata
richiesta l’audizione della persona che per prima lo aveva soccorso e
che, in ogni caso, ben avrebbe potuto la Corte di merito disporre
l’integrazione dell’istruzione probatoria svolta in primo grado, all’uopo

Il motivo è inammissibile.
E’ sufficiente al riguardo ricordare che, per costante giurisprudenza di
questa Corte, la censura di vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.
anche prima della modifica apportata dall’art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv.
con I. n. 134/2012), è configurabile soltanto quando dall’esame del
ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza
stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che
potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è
evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima,
del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta
degli elementi acquisiti, al suo convincimento, non già, invece, quando come nella specie – vi sia semplicemente una difformità rispetto alle
attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato
attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiché, in
quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile
istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso
giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia
sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di
cassazione (cfr. in tal senso da ult. Cass. n. 7916 del 2017).
Vale piuttosto la pena di aggiungere che il motivo di censura è altresì
formulato in modo irrispettoso del canone di specificità del ricorso per
cassazione, quale risulta fissato dall’art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., non
evincendosi dal tenore del ricorso né quale fosse il contenuto del
contratto di collaborazione precorso tra l’odierno ricorrente e il di lui
figlio, né quando dovesse avvenire la consegna del materiale per la
costruzione del capannone (che la Corte territoriale ha peraltro accertato
non essere più avvenuta), né quale fosse il tenore delle prove
testimoniali assunte e che si era chiesto di assumere, né quando e come
sarebbe stato sollecitato ai giudici d’appello l’esercizio dei poteri ufficiosi
volti all’integrazione delle lacune istruttorie.

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avvalendosi dei propri poteri ufficiosi.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di
legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C

pari al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.10.2017.

3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura

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