Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 139 del 08/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/01/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 08/01/2021), n.139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6748/2020 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO n. 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Questura di Caserta, PREFETTO DELLA PROVINCIA

DI CASERTA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di CASERTA, depositata il

23/01/2020 R.G.N. 2011/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con ordinanza n. 2011 del 2019, il giudice di Pace di Caserta ha rigettato l’opposizione presentata da I.A., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Salerno in data 9.4.2019;

2. il giudice di pace ha ritenuto che: a) il decreto prefettizio di espulsione era legittimo in quanto sottoscritto in originale dal vice prefetto; d) il provvedimento risultava correttamente motivato sulla base dell’ingresso clandestino in Italia, della mancanza di domicilio e di una regolare occupazione”;

3. il provvedimento è stato impugnato da I.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

4. l’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, non potendo, il vice prefetto, adottare l’atto di espulsione e non essendo rintracciabile alcun atto di delega nei suoi confronti;

2. con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non essendo rinvenibile, nel decreto di espulsione, al di là di mere clausole di stile, una motivazione convincente in ordine al grado di pericolosità sociale dell’istante;

3. il primo motivo di ricorso, pur tralasciando profili di inammissibilità attinenti al mancato rispetto del principio di specificità dei motivi, è infondato, essendosi conformato – il giudice di pace – all’orientamento consolidato di questa Corte che ritiene pienamente valido il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello stato emesso dal Viceprefetto, vicario o aggiunto (Cass. n. 7873 del 2018; da ultimo, Cass. n. 13745 del 2020);

4. il secondo motivo è inammissibile, essendo la censura prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto del decreto prefettizio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

7. in specie, il giudice di pace, ha rilevato che il decreto di espulsione è sorretto da sufficiente motivazione, risultando indicate le ragioni e le circostanze per cui “lo straniero è entrato clandestinamente in Italia senza essere in possesso di valido documento per l’espatrio ed è privo di domicilio e di una regolare occupazione”;

8. il ricorso va, pertanto, rigettato; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;

9. trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 8, che ha sostituito del D.Lgs. n. n. 286 del 1998, art. 13-bis), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021

 

 

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