Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 139 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. I, 04/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 04/01/2011), n.139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11778-2009 proposto da:

C.M.G., L.M.T., LO.EL.,

M.A., MA.BR., ME.BR., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHISIMAIO 42, presso lo studio

dell’avvocato FERRARA ALESSANDRO, rappresentati e difesi

dall’avvocato LAURI BIAGIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto V.G. 2655/07 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

28.1.08, depositato il 21/04/2008; udita la relazione della causa

svolta nella camera di consiglio del 10/12/2010 dal Consigliere

Relatore Dott. DIDONE Antonio;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Par. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha dichiarato la nullità del ricorso per equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze da C.M. G., L.M.T., Lo.El., M.A., Ma.Br. e Me.Br. per nullità della procura in quanto il testo del ricorso termina alla fine dell’ultima pagina, la procura è stata rilasciata su fogli separati, ma questi non recano alcuna numerazione, nè timbro di congiunzione rispetto al ricorso, cosicchè il mandato non si può considerare ritualmente conferito in calce all’atto introduttivo della presente procedura alla quale invero non è affatto riferibile in termini di certezza.

Contro il decreto gli attori hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo con il quale denunciano la violazione dell’art. 83 c.p.c. come modificato dalla L. n. 141 del 1997.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

2. – Il ricorso appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza secondo la quale il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi; ne consegue che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (Cass., Sentenza n. 12332 del 27/05/2009). Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio”.

Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

Par. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese processuali alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA