Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13899 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 24/09/2015, dep. 07/07/2016), n.13899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27796-2013 proposto da:

Q.M., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv.to VITTORIO GOBBI, come da procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO TORINO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1964/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Q.M. impugna la sentenza del 21/03/2013 n. 1964/13, non notificata, resa nella causa civile iscritta in secondo grado al R.G. n. 15174/2012, dal Tribunale di Torino, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace, che, a sua volta, aveva respinto il suo ricorso avverso il verbale n. (OMISSIS) della Polizia municipale di Torino, che gli aveva contestato la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, perchè circolava alla velocità di km/h 93 superando di km/h 43 il limite massimo stabilito in km/h 50 il 04/02/10 in Torino.

2. Fa presente il ricorrente di aver proposto ricorso al prefetto, eccependo la nullità del procedimento sanzionatorio,per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6-bis, determinata dal mancato puntuale avviso agli utenti dell’occasionale presenza della postazione mobile di rilevamento”. La Prefettura di Torino respingeva il gravame “mediante un’ordinanza-ingiunzione priva di sottoscrizione del presunto estensore (in quanto asseritamente redatta “con sistema meccanizzato”) e sorretta da una motivazione elusiva, che, pertanto, veniva impugnata ai sensi dell’art. 205 C.d.S.”.

3 – Quanto al giudizio di primo grado, fa presente ancora il ricorrente di aver chiesto “al giudice di pace… disporsi adeguata attività istruttoria, mediante escussione di testimoni (ovvero interrogatorio firmale del presunto estensore dell’ordinanza-

ingiunzione asseritamente redatta “con sistema meccanizzato”), volta a: a) appurare tipologia, modalità d’installazione e contenuto della segnaletica con la quale l’incolpato sarebbe stato adeguatamente informato dell’occasionale presenza della postazione mobile di rilevamento; b) verificare chi fosse stato l’effettivo autore del “provvedimento” opposto”.

3.1 – Chiarisce il ricorrente che: “alla prima udienza del 28/02/11, per l’opposto prefetto di Torino compariva il sig. M. A., funzionario appartenente alla polizia municipale di quella città, che provvedeva, altrui, al contestuale deposito d’una comparsa e di alcuni documenti (non specificati in alcun indice, nè elencati dal giudice nel verbale d’udienza)”. Aggiunge di aver eccepito “il difetto di legittimazione processuale di tale funzionario, perchè delegato dal prefetto in base ad una norma (l’art. 317 c.p.c.) che, in quanto contenuta all’interno d’una legge generale, non avrebbe potuto trovare applicazione in virtù della prevalenza d’una legge speciale (R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1, 2 e 3 a mente dei quali le amministrazioni statali, quando non stanno in giudizio per mezzo di propri funzionari, possono, al più, delegare la rappresentanza e/o la difesa in giudizio all’Avvocatura dello Stato)”.

3.2 – Chiarisce ancora il ricorrente che, pur a fronte della tempestiva eccezione di inutilizzabilità di tali atti, “il giudice adito, avvalendosi, evidentemente, di tale documentazione, segnatamente della copia del verbale prodromico, del verbale di audizione personale, e delle deduzioni tecniche dell’agente accertatore) respingeva (integralmente) l’opposione (compresa, quindi, la domanda subordinata di contenimento della sanzione al minimo edittale)”.

4. L’appello proposto dall’odierno ricorrente veniva respinto.

7. Impugna tale decisione il ricorrente che formula quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato c va rigettato per quanto di seguito si chiarisce con riguardo ai singoli motivi.

1 – Col primo motivo di ricorso si deduce: “Violazione dell’art. 112 c.p.c. con conseguente omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato da una della parti (art. 360 c.p.c., n. 4)”. Sostiene il ricorrente che “nella sentenza oggetto del presente ricorso non v’è traccia alcuna d’una presa di posizione in merito al terzo motivo d’appello, con il quale l’appellante aveva denunciato la nullità dell’ordinanza-ingiunzione (priva di sottoscrizione, in quanto asseritamente “provvedimento redatto con sistema meccanizzato”) allegando che, attraverso i dati ivi estrinsecati, non sarebbe stato, invero, possibile risalire aliunde a chi ne fosse stato l’effettivo autore secondo le (vigenti) norme positive (vedasi, per utili riferimenti, Cass. Civ. 16204/00)”.

1.1 – Il giudice dell’appello sul punto in effetti nulla riferisce sul motivo di appello che il ricorrente così riporta “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2 nonchè omessa motivazione, atteso che il giudice di pace non aveva nemmeno preso in considerazione il motivo di opposizione col quale l’incolpato aveva eccepito la nullità insanabile del provvedimento opposto, posto che, in calce al medesimo, a fronte di un’inammissibile sostituzione della “firma autografa del dirigente dell’area, presunto estensore, con l’indicazione a stampa del suo cognome (ma non anche del nome – N.d.R) ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2 (norma comunque inapplicabile agli “atti richiedenti una specifica motivazione in relazione al singolo caso concreto” – così, in sintesi, Cass. Civ. 16204/00, e seguenti). era presente la sigla AB, che il ricorrente aveva precisamente ricondotto alla sig.ra B.A., semplice dipendente con funzioni amministrative della prefettura di (OMISSIS) e che, con ogni probabilità (fugabile solo con l’ammissione degli invocati mezzi istruttori – cfr. Cass. Civ. 11283/2010) era l’effettiva autrice del provvedimento opposto”.

1.2 – A fronte della formale violazione dell’art. 112 c.p.c., può comunque essere rigettato nel merito il motivo proposto, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, che ha affermato:

a) la non necessità della presenza della sottoscrizione autografa del titolare del potere alla emissione della ordinanza ingiunzione, quando il provvedimento, come nel caso in questione, risulti poi formato e notificato con sistema meccanizzato; b) la sufficienza dell’indicazione del nominativo a stampa, dovendosi poi i relativi poteri individuare secondo le norme primarie ed organizzative concretamente definite, restando a carico dell’esponente la prova di una illegittimità sul punto. 2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: “Violazione dell’art. 112 c.p.c. con conseguente omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato da una della parti (art. 360 c.p.c., n. 4)”. Rileva il ricorrente che “il giudice del gravame, al pari di quello di prime cure, non risulta aver in alcun modo esaminato la domanda di contenimento della sanzione al minimo edittale, di cui al quarto motivo di appello”.

2.1 – Anche tale motivo è infondato, dovendosi ritenere che entrambi i giudici abbiano implicitamente rigettato tale motivo di opposizione, del resto infondato, per essere stato questo aspetto valutato in sede di ordinanza ingiunzione.

3 – Col terzo motivo di ricorso si deduce: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 317 c.p.c., del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1, 2 e 3 e L. n. 689 del 1981, art. 23, commi 2 e 12 nonchè insufficiente e/o illogica motivazione arca un punto decisivo della controversia prospettato da una delle parti (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)”.

A fronte dell’eccepita invalida delega al funzionario municipale da parte del Prefetto, e a fronte “dell’intervenuta abrogazione dell’art. 205 C.d.S., comma 3 che, fino al 13/08/2011, aveva consentito ai prefetti di delegare la tutela giudiziaria alle amministrazioni locali”, rileva il ricorrente che il giudice dell’appello ha affermato che “le amministrazioni dello Stato possono delegare qualunque persona di fiducia, così come consentito dall’art. 317 c.p.c. (norma generale)”, senza dare conto “dei motivi per i quali non avrebbe, invece, ritenuto applicabile il divieto sancito dal R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1, 2 e 3 (norma speciale, e, quindi, prevalente rispetto a quella generale), che, invece impedisce proprio alle amministrazioni statali (come le Prefetture – UUTT.GG.) di conferire mandati di rappresentanza a persone che non facciano parte delle amministrazioni medesime (quando possono stare in giudizio personalmente) ovvero del personale dell’Avvocatura dello Stato”.

Il R.D. n. 1611 del 1933, art. 3 reca testualmente: Innanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione, le Amministrazioni dello Stato, possono, intesa l’avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti”. Stante l’invalidità della delega, i giudici di merito avrebbero dovuto non considerare i documenti prodotti. Di conseguenza “mancando agli atti del processo qualsivoglia documento dal quale desumere l’effettiva responsabilità… il giudice di pace, e, poi, quello del Tribunale, avrebbero dovuto accogliere l’opposizione e/o l’appello perchè così previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12”.

3.1 – Il motivo è infondato.

Il giudice dell’appello ha sul punto così motivato: “l’art. 317 c.p.c. prevede espressamente che davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Davanti al giudice di pace ci si può difendere anche da soli, senza bisogno dell’avvocato, ma soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a Euro 516,45. Nella fattispecie dunque legittimamente la Prefettura ha potuto farsi rappresentare dal funzionario Mu.. Anche il R.D. n. 1611 del 1933, art. 3 testualmente afferma “Innanzi alte Preture ed agli Uffici di conciliazione le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l’Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti”. Diversamente da quanto opinato dall’appellante, detta norma non vieta affatto, bensì consente alle amministrazioni pubbliche di farsi rappresentare dai propri funzionari. Quindi non è fondata l’eccezione dell’appellante in ordine al “falsus procurator” che va pertanto disattesa”.

Al riguardo, vanno ribaditi i principi affermati da questa Corte secondo cui: a) la L. n. 689 del 1981, art. 23 in parte qua, costituisce una particolare applicazione e specificazione della normativa generale della L. n. 1611 del 1933, art. 3 sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, con la conseguenza che la qualità di rappresentante in giudizio assunta dal funzionario non deve essere documentata da atti di delega o di mandato (Cass. 26 giugno 1999, n. 6647; Cass. 5 marzo 1998, n. 2445), essendo sufficiente che il funzionario dichiari la sua qualità (Cass. 19027/2011). Nè tale regola generale viene meno nella materia delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ben potendo l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione avvalersi anche di funzionari appositamente delegati, e, nel caso in questione, la Prefettura avvalersi di funzionari comunali, restando comunque la legittimazione esclusivamente del Prefetto con esclusione della legittimazione del Comune, restando, appunto, “irrilevante la circostanza che il Prefetto si sia avvalso di funzionano o dipendente municipale al fine di costituirsi in giudizio” (Cass. 2009 n. 23819;

Cass. 8344 del 2013). Più specificamente questa Corte ha affermato il condiviso principio secondo cui sin materia di opposizione a sanzioni amministrative emesse per violazione delle norme sulla circolazione stradale, l’art. 205 C.d.S., comma 3, che consente al Prefetto, ove sia legittimato passivo nel giudizio di opposizione, di delegare la tutela giudiziaria alla amministrazione cui appartiene l’organo accertatore qualora questa sia anche destinataria dei proventi, va interpretata nel senso che oggetto della delega (analogamente della delega contemplata dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4) è esclusivamente la difesa dell’amministrazione prefettizia nel giudizio di opposizione e non anche l’autonomo potere di impugnare la sentenza ove sfavorevole” (Sez. 2, 25 febbraio 2008, n. 4815).

La questione relativa agli effetti della abrogazione dell’art. 205 C.d.S., comma 3, appare ininfluente, perchè tale abrogazione non incide in parte qua sul contenuto della L. n. 689 del 1981, art. 23 che continua a rendere legittima, anche dopo la indicata abrogazione, la delega in questione.

4 – Col quarto motivo di ricorso si deduce: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., dell’art. 142 C.d.S., comma 6bis, nonchè insufficiente e/o illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato da una delle parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Osserva il ricorrente che giudice di dell’appello ha liquidato la censura concernente il mancato puntuale avviso agli utenti dell’occasionale presenza della postazione mobile di rilevamento, allegando che i motivi di gravame sarebbero stati “sconfessati dalle controdeduzioni dell’organo accertante, il quale ha affermato che i cartelli di segnaletica erano posizionati nel rispetto della normativa vigente””.

Il giudicante ha quindi dato rilievo alle “deduzioni tecniche” della parte, che, “rappresentando un mero atto interno all’amministrazione, non risultano affatto assistite da quella fede privilegiata tipica dell’atto pubblico, ex artt. 2690 e 2700 c.c., tale per cui il giudice avrebbe potuto utilizzarle sic et simpliciter per fondare su di esse la propria decisione”.

A fronte delle precise censure dell’appellante, che, pur non avendo negato la presenza d’un segnale di preavviso, aveva però “eccepito che questo, essendo ad installazione fissa e permanente (mentre la presenza della postazione di rilevamento era meramente occasionale e temporanea), non rispondesse a quei criteri di “puntualità” voluti dal D.M. 15 agosto 2007, attuativo dell’art. 142 C.d.S., comma 6-

bis”, rileva il ricorrente che “il giudice avrebbe meglio dovuto indagare, così come richiesto dall’appellante, sulle caratteristiche effettive di detta segnaletica”.

4.1 – Anche tale ultimo motivo è infondato. Correttamente si è ritenuto che la necessaria informativa, non specificamente negata, era stata fornita, non rilevando di conseguenza, in mancanza di specifiche diverse deduzioni, la modalità della informazione, restando comunque le finalità complessive della norma rispettate, senza alcun pregiudizio per l’utente della strada.

5. Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 (cinquecento) Euro per compensi oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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