Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13899 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2017, (ud. 09/02/2017, dep.01/06/2017),  n. 13899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13401/2016 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CORTINA

D’AMPEZZO 65, presso lo studio dell’avvocato STEFANO NOLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO AFFERRANTE;

– ricorrente –

contro

C.E., C.D., elettivamente domiciliate in

ROMA VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo studio dell’avvocato MARCO

MAIALETTI, rappresentate e difese dall’avvocato MARIA CESAREA

LOSITO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 667/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con atto di citazione del 16 gennaio 2002, C.A.D. e E.V., in proprio e quali genitori della minore E., nonchè C.D., esponevano che queste ultime il giorno (OMISSIS), mentre si trovavano per strada nel Comune di (OMISSIS), erano state aggredite da un cane di razza pastore tedesco, subendo gravi lesioni. A causa di ciò avevano evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Lucera, Sezione Distaccata di Rodi Garganico, M.M. e F. per sentirli condannare al risarcimento dei danni;

con sentenza del 20 maggio 2009 il Tribunale rigettava la domanda e avverso tale decisione C.D. ed E., divenuti entrambi maggiorenni, proponevano appello;

la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 27 aprile 2015, dichiarava la responsabilità di M.F. che condannava al risarcimento dei danni, confermando la pronunzia di rigetto nei confronti di M.M.;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione M.F. sulla base di due motivi. Resistono C.E. e D. con controricorso e ricorso incidentale condizionato, nei confronti di M.M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo e secondo motivo si lamenta l’errata applicazione del principio di cui all’art. 115 c.p.c.. I ricorrenti deducono di avere sempre contestato le circostanze ritenute ammesse, senza, però, trascrivere il contenuto della comparsa di costituzione e degli altri atti che conterrebbero tale specifica contestazione e censurano il valore processuale attribuito dalla Corte al decreto penale di condanna:

i motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza poichè il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena di improcedibilità del ricorso – di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097);

quanto al valore processuale del decreto penale di condanna la censura oggetto del primo motivo è, altresì, infondata trattandosi di atto da cui – al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente – si possono attingere elementi di giudizio, in base all’orientamento costante di questa Corte (vedi, da ultimo, Sez. L, Sentenza n. 2455 del 2014 e Cass. 26 novembre 2013, n. 26401). Infatti, è indiscussa l’intangibilità delle statuizioni contenute nel decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, al pari di quelle contenute nella sentenza di condanna, costantemente affermata da questa Corte di legittimità (v., ex multis, Cass. pen. 7475/2008 e successive conformi e, più di recente, Cass. pen. 27114/2011, non massimata), ma nella vicenda in esame l’irretrattabilità del decreto penale di condanna non opposto viene in rilievo per il diverso profilo dell’efficacia extrapenale del giudicato penale così formatosi, efficacia sulla quale la Corte territoriale ha, in parte, fondato il decisum;

tuttavia, contrariamente all’assunto della parte ricorrente che svolge essenzialmente la critica avverso la ritenuta efficacia extrapenale, i giudici del gravame non si sono limitati a fondare il decisum sulla predicata, e non corretta, efficacia extrapenale del decreto penale di condanna, ma hanno, nella specie, ritenuto soddisfatta l’esigenza probatoria sulla base di una serie di dati diversi ed hanno tratto elementi di giudizio dalla richiesta di emissione del decreto penale di condanna e dal relativo provvedimento che costituiscono, comunque, documenti sui quali il giudice può fondare il convincimento, sia pure non vincolanti, al pari delle sentenze pronunciate in altri giudizi o fra parti diverse che hanno, comunque, il valore non della cosa giudicata ma di documenti dai quali attingere elementi di giudizio, sia pure non vincolanti;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, cui consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrente, liquidandole in Euro 4.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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