Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13898 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11577-2010 proposto da:

B.K.H. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA QUIRINO MAJORANA 203, presso lo studio dell’avvocato

PAVONCELLA LINA, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati WENTER MARKUS, MACCHIERALDO STEFANO, giusta procura speciale

notarile allegata in atti;

– ricorrente –

contro

UFFICIO CENTRALE ITALIANO, BO.EM., CARIGE (OMISSIS)

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 2359/08 del TRIBUNALE di CHIAVARI,

depositato il 23/03/2 010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 21 marzo 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1. Con ordinanza emessa all’udienza del 23 marzo 2010 il Tribunale di Chiavari ha disposto la sospensione del giudizio promosso da B.K.H. contro Bo.Em. e la s.p.a Carige Assicurazioni, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale da ascrivere a responsabilità della Bo..

Queste ultime avevano resistito alla domanda, proponendo domanda riconvenzionale di accertamento della colpa dell’attore e di risarcimento dei danni, in relazione alla quale hanno chiesto di chiamare in causa l’UCI. La sospensione è stata disposta in relazione al fatto che le convenute hanno dichiarato di avere precedentemente promosso altra causa davanti al Giudice di pace di Chiavari, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati dal medesimo incidente.

2.- Con atto notificato il 22 aprile 2010 il B. propone ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza, sul rilievo che – trattandosi di cause relative allo stesso sinistro – il giudice avrebbe dovuto applicare l’art. 39 cod. proc. civ. sulla continenza di cause e non disporre la sospensione del processo iniziato in data successiva.

3.- Il ricorso è fondato.

La causa precedentemente iniziata davanti al giudice di pace ha per oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Bo., mentre quella pendente davanti al Tribunale di Chiavari ha per oggetto la domanda di risarcimento dei danni del B., di valore notevolmente superiore.

Entrambe le cause, tuttavia, hanno per oggetto l’accertamento delle responsabilità con riguardo al medesimo incidente ed il giudice preventivamente adito non è competente a decidere sulle domande proposte nel processo successivo.

Il caso ricade nell’ambito della norma sulla continenza di cause, di cui all’art. 39 c.p.c., comma 2, ult. parte, in forza del quale il giudice preventivamente adito, non essendo competente a decidere la causa successivamente iniziata, deve dichiarare la continenza e fissare alle parti un termine per riassumere la causa davanti al giudice competente.

5.- Propongo che, in accoglimento del ricorso, il Collegio disponga la prosecuzione del processo”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

In accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata e deve essere disposta la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Chiavari.

Le spese del presente giudizio saranno liquidate dal giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Chiavari anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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