Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13898 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 24/09/2015, dep. 07/07/2016), n.13898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18795-2013 proposto da:

NINZ SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante,

nonchè N.K. (OMISSIS), domiciliati ex lege in

ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione

rappresentati e difesi dall’avv.to BORRIELLO GENNARO, come da

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso

Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 387/2013 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata

il 23/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I ricorrenti impugnano la sentenza n. 387/13 del Tribunale di Bolzano, emessa in data 22.04.13, depositata il 23.04.13 e notificata in data 03.06.13, che ha rigettato il loro appello avverso la sentenza del locale giudice di pace, che, a sua volta, aveva respinto il loro ricorso avverso il verbale n. (OMISSIS) della Polizia stradale che aveva contestato al NINZ, il giorno (OMISSIS), la violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 3-8 e art. 176 C.d.S., comma 2 e art. 21 C.d.S., per aver viaggiato “sulla (OMISSIS) in un tratto curvoso con una velocità eccessiva (contachilometri della macchina di servizio = 220 chilometri orari) –

territorio comunale (OMISSIS) e per questo risultava di essere un pericolo per il traffico”, nonchè per non aver segnalato “il cambio corsia dalla corsia di sorpasso alla corsia normale al chilometro 89+200 – territorio comunale (OMISSIS)”.

2. Osserva il ricorrente NINZ di aver dichiarato quanto segue a verbale “io contesto tutto – nessuna segnalazione d’avviso per controllo velocità ed è la terza volta che vengo fermato dallo stesso agente contro il quale già ho vinto un ricorso in passato” e di aver dedotto avanti al giudice di pace “la violazione delle modalità dell’avvenuto accertamento, l’illegittimità delle risultanze a ari sono giunti gli agenti accertatori, che hanno accertato la velocità del veicolo condotto dall’odierno appellante su criteri sommari e del tutto soggettivi e l’insussistenza di idonea segnalazione attestante la presenza di controlli di velocità”.

3. Il giudice di pace, sentito l’agente accertatore, rigettava l’opposizione.

4. Rileva ancora il ricorrente NINZ di aver appellato tale decisione, dolendosi che “il verbale impugnato difettava dei necessari requisiti di chiarezza accertabilità ed idonea motivazione, limitandosi, gli agenti accertatoti, a trascrivere il testo della norma presumibilmente violata, senza specificare le concrete circostanze di fatto che a parere degli stessi avrebbero imposto un diverso comportamento di guida; non era stata raggiunta la prova di quanto oggetto di verbalizzazione”. Aggiunge di aver lamentato che “l’Amministrazione resistente non avene segnalato la postazione di controllo sulla rete stradale. Reiterava, inoltre la richiesta di CTU già avanzata in primo grado”.

5. Il Tribunale di Bolzano rigettava l’appello.

6. Impugnano tale decisione i ricorrenti che formulano un unico articolato motivo. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo cd unico motivo di ricorso si deduce: “violazione e falsa applicazione dell’art. 141 C.d.S., della L. n. 689 del 1981, dell’art. 18, comma 2; insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) circa un punto decisivo della controversia”. Rilevano i ricorrenti che “il verbale motiva la contestazione dell’art. 141 C.d.S., commi 3 e 8 limitandosi a trascrivere il testo della norma che si presume violata, senza specificare le circostanze di fatto che a parere degli agenti accertatoti avrebbero imposto un diverso comportamento di guida”. Di qui la violazione della “norma di cui al D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383″ e dell’obbligo generale di motivazione degli atti di P.A”. Sul punto il Tribunale di Bolzano si è limitato “a riportare le dichiarazioni rese dall’agente verbalizzante in sede di esclusione testimoniale, conferendo ad esse la veste di “fede privilegiata” senza altro aggiungere o motivare”.

Di conseguenza “la motivazione difetta, è insufficiente ed è frutto di falsa applicazione di norme di diritto”, non avendo il Tribunale di Bolzano specificato “i criteri di motivazione logica che l’hanno indotto a ritenere verosimile e ragionevole la sussistenza di tutti gli elementi indicati nel verbale di contestazione”.

Osserva il ricorrente NINZ, inoltre, di aver contestato, in sede di verbale “la presenza di tratto curvoso”, posto che “il tratto autostradale su cui sarebbe stata rilevata la contravvenzione si mostra rettilineo e privo di insidie… il traffico era regolare”.

Aggiungono i ricorrenti che d’obbligo del conducente di limitare la velocità di cui all’art. 141 C.d.S., comma 1 inizia dal momento in cui sia possibile percepire la esistenza di un pericolo e, comunque, in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo, come enuncia il relativo regolamento al C.d.S.:. Nel caso de quo non vi era nessun pericolo, non vi erano incidenti, non c’era traffico intenso o nebbia e non vi era alcun segnale che imponesse una cautela superiore alla normale diligenza”. In ogni caso, nulla risultava in concreto sul pericolo che avrebbe imposto una velocità diversa da quella indicata all’art. 142 c.d.s. (non oltre i 130 km/h per le autostrade).

Osservano ancora i ricorrenti che “nel caso di specie, la Polizia Stradale ha accertato la velocità del veicolo condotto dal ricorrente su criteri sommari e del tutto soggettivi, senza l’ausilio dei sistemi di rilevazione, ritenendone, ad occhio nudo, eccessiva la velocità, malgrado lo stesso ricorrente ne contestava gli assunti nell’immediatezza della contestazione”.

Contrariamente a quanto risultava dal verbale il veicolo non procedeva alla stessa velocità tenuta dall’auto della Polizia stradale (220Km/h), come rilevato dagli agenti, ma a velocità molto inferiore a quella degli agenti, che viaggiavano ad alta velocità per raggiungere il veicolo in circa 8 km e dalla posizione di sosta.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 – Il giudice dell’appello, in ordine all’accertamento della violazione, ha così motivato: “gli agenti accertatoci hanno con chiarezza enunciato le circostanze sulle quali hanno fondato il giudizio di pericolosità della condotta di guida tenuta dall’odierno appellante, con conseguente violazione dell’art. 143 C.d.S., commi 3 e 8. Si legge infatti nel verbale di accertamento che il sig. Ninz in data (OMISSIS) viaggiava sull'(OMISSIS), in orario serale (ore 21.49), tenendo una velocità molto elevata, con punte di 220 km/h (accertata operando un raffronto con il contachilometri della pattuglia postasi all’inseguimento del sig. Ninz), in un tratto di strada caratterizzato dalla presenza di curve. Gli elementi descritti risultano senz’altro idonei a fondare una valutazione di pericolosità relativamente alla condotta di guida tenuta dall’odierno appellante”. Il giudicante ha poi aggiunto che “va poi evidenziato che, sebbene detta valutazione sia priva dell’efficacia probatoria privilegiata prevista dall’art. 2700 c.c., non essendo richiesta ai fini della sua contestazione nel giudizio di opposizione la proposizione della querela di falso (si veda sul punto. (Cass. civile. Sez. 2, n. 15108 del 22106/2010). nel caso di specie, le anzidette circostanze sono state confermate ed ulteriormente precisate in sede di audizione testimoniale 24.01.2011 innanzi al Giudice di prime cure. Riferisce in particolare l’agente accertatore K.B., Ispettore Capo della Polizia Stradale di (OMISSIS):

“il giorno del fatto, era il (OMISSIS), verso le ore 21.40, ero a bordo dell’autovettura civetta BMV con targa civile, lungo l’autostrada del (OMISSIS), altezza di (OMISSIS), carreggiata nord, quando venivo superato da un veicolo tipo Ferrari, che viaggiava ad altissima velocità. Io guidavo e tenevo una velocità media di circa 130 km orari. Dopo il sorpasso ho accelerato, ma non riuscivo a raggiungere la Ferrari, solo al km 92 circa sono riuscito ad avvicinarmi all’autovettura senza raggiungerla in quanto questa era costretta a rallentare a causa di un’altra macchina, che superava nella corsia di sorpasso. Nel tratto di strada percorso sino al momento in cui ho raggiunto la Ferrati ho notato che il mio contachilometri raggiungeva i 220 km/h, preciso che l’autocivetta era una BMW 330″”. Sulla base di tali elementi il giudicante così conclude: “Alla luce di tali considerazioni, la motivazione risultante dal verbale d.d. (OMISSIS) appare pertanto congrua, nonchè coerente con i risultati dell’istruttoria operata nel giudizio di primo grado”.

2.2 – Quanto poi all’altro motivo di impugnazione (violazione di cui all’art. 176 C.d.S., comma 2) per essere rimasto l’episodio oggetto della contestazione “del tutto sprovvisto di riscontro testimoniale”, la sentenza impugnata motiva come segue: “Tale affermazione risulta priva dì fondamento, posto che il teste K.B., nel descrivere i fatti oggetto di verbalizzazione, ha dichiarato: “Poi dopo circa 3 chilometri lo abbiamo raggiunto perchè un’altra autovettura superava a sua volta costringendolo a rallentare, a questo punto, l’autista della Ferrati si accorgeva di noi e ci lasciato superarlo; dopodichè ci ha seguito sino al casello sud deltA22, al km 86. Qui gli abbiamo constatato la violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 3 – 8 ed il 176 per il cambio di corsia non segnalato dalla freccia”. Aggiunge il giudicante che “a tal riguardo, occorre peraltro rilevare che, a differenza del giudizio di pericolosità operato ai sensi dell’art. 141 C.d.S., la contestazione della mancata segnalazione del cambiamento di corsia ha oggetto un fatto avvenuto alla presenza dei verbalizzanti che, non presupponendo un’attività valutativa da parte di questi ultimi, è assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., potendo pertanto essere contestato unicamente nelle forme stabilite per la querela di falso (Cass. civile, Sez. U, n. 77355 del 24/07/2009).

2.3 – Come è agevole rilevare la motivazione del giudice dell’appello è ampia, articolata, adeguata e si fa carico di tutte le argomentazioni difensive della parte.

2.3.1 – Alla luce delle considerazioni svolte dal giudice dell’appello, è infondata la censura circa il difetto di motivazione della contravvenzione, risultando presenti nella stessa tutti gli clementi necessari per consentire di individuare la contestazione e garantire una adeguata difesa, come in effetti è avvenuto.

2.3.2 – Parimenti infondata è la censura sull’accertamento del fatto, essendo le modalità dello stesso (inseguimento, verifica del tachimetro della vettura di servizio, rilievo del cambio di corsia), una volta confermate in giudizio dall’agente operante, sufficienti ad escludere un errore di percezione.

2.3.3 – Le restanti argomentazioni riguardano una prospettata diversa ricostruzione della vicenda, rimasta del tutto sfornita di prova.

3. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 (cinquecento) Euro per compensi oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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