Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13898 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17083/2018 R.G. proposto da:

F.G., rappresentato e difeso dall’avv. Stefano D’Urso,

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Monte Zerbio n. 37.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto p.t..

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale

rappresentante p.t..

– intimate –

avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1985/2017, depositata

in data 30.11.2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

20.2.2020 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.G. ha convenuto in giudizio la Prefettura di Roma e l’Agenzia delle entrate riscossione s.p.a., proponendo opposizione alla cartella n. (OMISSIS), relativa alla riscossione di sanzioni amministrative.

Con sentenza n. 149/2016, il giudice di pace di Tivoli ha annullato la cartella e ha posto le spese processuali a carico solidale delle parti soccombenti.

Su appello dell’Agenzia delle entrate riscossione s.p.a., il tribunale ha condannato la sola Prefettura al pagamento delle spese di primo grado, ritenendo che quest’ultima avesse dato causa all’annullamento della cartella, avendo omesso di notificare l’ordinanza ingiunzione presupposta.

Ha compensato le spese di primo grado nei rapporti tra l’Agenzia ed il F., ponendo a carico dell’attuale ricorrente le spese di secondo grado.

La cassazione della sentenza è chiesta da F.G. sulla base di un unico motivo di ricorso.

La Prefettura di Roma e l’Agenzia delle entrate riscossione non hanno svolto difese.

Con ordinanza interlocutoria n. 10986/2019 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della Prefettura di Roma.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve darsi atto della ritualità della notifica del ricorso alla Prefettura di Roma.

2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il tribunale, compensando le spese di primo grado nei rapporti con l’Agenzia delle entrate riscossione e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di appello, avrebbe disatteso il più recente orientamento di questa Corte, secondo cui l’Agente della riscossione deve rispondere delle spese anche quando l’accoglimento dell’opposizione alla cartella di pagamento sia dipeso da una condotta dell’amministrazione titolare della pretesa. Anche la condanna al pagamento delle spese processuali di appello sarebbe illegittima, poichè, in base all’esito finale della causa (conclusasi con l’accoglimento dell’opposizione), il ricorrente non era soccombente.

3. Il motivo è fondato.

L’opposizione alla cartella di pagamento, proposta dal F., era stata integralmente accolta a causa della mancata notifica dell’ordinanza ingiunzione prefettizia – emessa all’esito del ricorso amministrativo – e, quindi, a causa di un’omissione che il giudice di merito ha ritenuto imputabile alla sola Prefettura.

Su tale premessa il Tribunale, in parziale riforma della prima decisione, ha escluso che l’agente della riscossione dovesse rispondere delle spese processuali, affermando che questi non aveva dato causa alla violazione denunciata.

Questa Corte, superando un precedente indirizzo difforme, ha di recente stabilito – con orientamento ormai consolidato – che, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido, a carico dell’ente impositore e del concessionario alla riscossione, essendo entrambi soccombenti in base al principio di causalità, poichè, in tal caso, la lite scaturisce dalla notificazione della cartella eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (Cass. 2570/2017; Cass. 2993/2018; Cass. 24678/2018; Cass. 3101/2017; Cass. 14125/2016).

L’imputabilità dell’omissione che abbia dato luogo all’annullamento della cartella rileva solo nei rapporti interni tra l’agente della riscossione e l’amministrazione titolare della pretesa (Cass. 7371/2017; Cass. 1070/2017; Cass. 23459/2011).

Pur non essendo in astratto prelusa la possibilità di compensare le spese, tale statuizione non poteva esser assunta sull’esclusivo presupposto della non imputabilità dell’illegittimità della cartella in capo all’agente della riscossione, non integrando tale circostanza i presupposti applicativi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis (cfr., in motivazione, Cass. 3101/2017). La sentenza è errata anche per quanto concerne la regolazione delle spese processuali di secondo grado, che non potevano esser poste a carico del F., non essendo questi soccombente, dato che l’opposizione era stata integralmente accolta, con pronuncia non impugnata in appello.

E’ – pertanto – accolto l’unico motivo di ricorso.

L’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro Magistrato del Tribunale di Tivoli, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di Tivoli, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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