Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13898 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2017, (ud. 05/04/2017, dep.01/06/2017),  n. 13898

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11143/2016 proposto da:

IAP INDUSTRIAL & AERONAUTICAL PAINTING SRL, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore

delegato, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI 131,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MORRONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALE SAPONARO;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANDREA BORDONE, PAOLO PERUCCO e FERDINANDO PERONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 792/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, accertava la sussistenza tra D.G. e la I.A.P. s.r.l. Industrial & Aeronautical Painting di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 20 gennaio 2008, come conseguenza dell’accertata illegittimità del tennine apposto ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti; condannava la società a riammettere in servizio il lavoratore ed a corrispondergli il risarcimento del danno che liquidava, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla sentenza al saldo.

2. La Corte territoriale riteneva in primo luogo tardiva la costituzione di I.A.P. s.r.l nel giudizio di primo grado in quanto avvenuta al 10/4/2012 (lunedì) e quindi otto giorni prima dell’udienza di discussione del 18/4/2012. Riteneva infondata la tesi della società secondo cui la costituzione doveva ritenersi tempestiva siccome i giorni 8 e 9 aprile precedenti erano festivi (domenica di Pasqua e lunedì dell’Angelo) e dunque dovevano computarsi nel termine di 10 giorni – argomentando che la proroga prevista dall’art. 155 c.p.c., comma 4, per il caso della scadenza del termine in giorno festivo si applica esclusivamente per i termini con decorrenza successiva, e non trova invece applicazione qualora il termine debba computarsi a ritroso, dal momento che ciò produrrebbe l’effetto di un’abbreviazione del termine in pregiudizio delle esigenze garantite alla controparte. Riteneva di conseguenza che la parte fosse decaduta dalla facoltà di eccepire il mancato rispetto del termine di decadenza dall’impugnazione dei contratti a termine stipulati tra le parti di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 1 bis e 2; riteneva altresì che la stessa cosa dovesse dirsi per l’eccezione di risoluzione consensuale per mutuo consenso, che pure risultava infondata.

2. Per la cassazione della sentenza I.A.P. s.r.l. Industrial & Aeronautical Painting ha proposto ricorso, affidato a cinque (erroneamente rubricati come quattro) motivi, cui ha resistito con controricorso D.G..

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. come primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 24 Cost., art. 155 c.p.c., comma 4 e del D.L. 17 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 7. Sostiene che la tesi della Corte territoriale, secondo la quale il principio dettato dall’art. 155 c.p.c., comma 4, si applicherebbe soltanto ai termini con decorrenza successiva, risulterebbe errata e discriminatoria e lesiva dei principi generali della certezza del diritto e dell’effettività della tutela giurisdizionale. Evidenzia che dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, sono stati richiamati anche dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, che ha modificato il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, per il deposito con modalità telematiche.

1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, considerato che il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi mutarne l’orientamento (v. Cass. S.U. 21/03/2017 n. 7155).

Questa Corte ha in più occasioni ribadito che l’art. 155 c.p.c., comma 4, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine scadente in giorno festivo e l’art. 155 c.p.c., comma 5 (introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f) volto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano a ritroso, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività (v. Cass. ord. 04/01/2011 n. 182, Cass. 30/06/2014 n. 14767, Cass. ord. 13/01/2015 n. 378 e, da ultimo, Cass. 19/04/2016 n. 7704).

Cass. n. 14767/2014 sopra citata ha poi precisato come debba più correttamente affermarsi che le norme di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine come nella specie a ritroso, con la particolarità che rispetto al tettnine a scadenza successiva la proroga in questione necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità di calcolo. A tale stregua, nei termini a ritroso lo slittamento contemplato all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, va inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui cada il 5 giorno, costituente il dies ad quem, escluso dal computo -come detto – il dies a quo costituito dal giorno dell’udienza.

A tale soluzione deve darsi continuità, non venendo prospettati in ricorso validi argomenti di confutazione, ed anzi dovendosi ribadire che la tesi ivi sostenuta produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio del diritto di difesa della controparte e dell’adeguata conoscibilità degli atti processuali da parte del giudice, garantite con la previsione del termine medesimo (cfr. ancora Cass. 13/01/2015 n. 378, Cass., 30/6/2014, n. 14767; Cass.. 4/1/2011, n. 182).

Nè, con riferimento alla violazione dell’effettività della tutela giurisdizionale che dev’essere garantita anche a colui che deve rispettare il termine, viene prospettata in relazione alla fattispecie in esame una situazione fattuale che sia stata in effetti idonea a determinare un’eccessiva e lesiva ristrettezza dei termini per approntare una tempestiva difesa, mentre l’applicazione dell’art. 155, commi 4 e 5, al deposito con modalità telematiche non contraddice la validità dell’interpretazione adottata.

2. Come secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 e degli artt. 41 e 3 Cost. e lamenta che la Corte d’appello di Milano in conseguenza della dichiarata tardività della costituzione in giudizio di I.A.P. s.r.l. abbia dichiarato la decadenza della società dalla facoltà di eccepire il mancato rispetto del termine per l’impugnazione dei contratti della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, commi 1 e 1 bis e la risoluzione del contratto per mutuo consenso ex art. 2969 c.c..

Riferisce che il ricorso introduttivo era improcedibile, in considerazione del fatto che il tentativo di conciliazione era stato convocato per il 14/4/2010 ed il ricorso depositato il 21/7/2011, oltre il termine di 60 giorni dalla conclusione del primo; inoltre, il ricorrente era decaduto dal diritto di ricorrere in giudizio, in quanto l’ impugnazione del rapporto a termine era avvenuta il 9 febbraio 2010, sicchè erano decorsi ben più di 270 giorni prima che fosse depositato il ricorso.

Sostiene che la risoluzione del contratto per mutuo consenso può essere rilevata d’ufficio dal giudice e richiama la sentenza 25046 del 2015 di questa Corte, che ha affermato che l’eccezione di decadenza dei termini di impugnazione del licenziamento può essere presentata anche durante la fase di opposizione proposta ex L. n. 92 del 2012.

2.1. Anche tale motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha basato il rigetto dell’eccezione di decadenza del ricorso introduttivo sulla base di due rationes decidendi, concorrenti ed autonome, avendo osservato, accanto alla rilevata decadenza dalla facoltà della parte di eccepire il mancato rispetto di termini previsti per l’impugnativa, che essa peraltro non era maturata, alla luce del differimento dei termini introdotto dal cosiddetto decreto milleproroghe e dell’introduzione del giudizio nel termine di 270 giorni a decorrere dall’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010.

Lo stesso dicasi con riferimento all’eccezione per mutuo consenso, in relazione al quale la Corte d’appello ha affermato anche che essa era infondata, considerato che l’ultimo contratto a termine era cessato in data 21 dicembre 2009 e l’impugnazione era stata proposta in data 9 febbraio 2010, così da escludersi qualunque possibilità di argomentare sulla sussistenza di un mutuo consenso risolutorio.

2.2. La parte ricorrente non ha tuttavia specificamente censurato le esposte concorrenti ed autonome rationes decidendi, sicchè il motivo risulta per tale verso inammissibile. Opera infatti il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 7931 del 29/03/2013 (cui molte altre conformi, tra cui da ultimo n. 4259 del 03/03/2015), secondo il quale qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi: ciò in quanto il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

3. Come terzo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio laddove la Corte ha dichiarato infondata l’eccezione sollevata in appello da I.A.P. s.r.l. in ordine al passaggio in giudicato della sentenza per l’assenza di specifici motivi d’appello sulla sussistenza delle ragioni giustificative dei contratti a termine dedotti in giudizio. Lamenta altresì che il giudice di merito abbia ritenuto che in virtù della tardiva costituzione la società era decaduta dai mezzi istruttori e quindi non aveva provato l’effettività dell’esigenza dedotta a motivo delle effettuate assunzioni a termine e la ricollegabilità delle singole assunzioni a termine all’ipotesi contrattualmente prevista, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. Sostiene che tali circostanze erano ricavabili dalla documentazione prodotta anche dalla parte ricorrente e che a tal fine il giudice avrebbe dovuto e potuto esercitare i poteri istruttori ufficiosi.

3.1. La Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha però motivato sul punto, rilevando, con argomentazioni che non sono state contestate sulla base di un diverso ed incompatibile tenore degli atti processuali, che il gravame era espressamente incentrato sulla tardività della costituzione in giudizio della società in primo grado e di conseguenza sul mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine alla sussistenza di presupposti per l’assunzione a termine.

3.2. Nel non esaminare la documentazione prodotta tardivamente dalla società, la Corte ha poi applicato il principio (affermato tra le altre da Cass. n. 6969 del 23/03/2009) secondo il quale nel rito del lavoro, il convenuto ha l’obbligo, sancito a pena di decadenza dall’art. 416 c.p.c., comma 3, di indicare specificamente nella comparsa di costituzione i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare, i documenti che deve contestualmente depositare, dovendosi ritenere possibile una successiva produzione, anche in appello, solo se sia giustificata dal tempo della formazione dell’atto ovvero dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione. Laddove poi lamenta il mancato esercizio dei poteri officiosi, il ricorrente dimentica che al fine di poter censurare con il ricorso per Cassazione il mancato esercizio dei poteri officiosi e la mancata motivazione in merito a tale mancato esercizio, occorre dimostrare di averlo sollecitato in sede di merito, poichè diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema totalmente nuovo rispetto a quelli colà dibattuti (Cass. n. 12/03/2009 n. 6023; Cass. 23/10/2014 n. 22534)

Deve poi aggiungersi che nel dolersi del mancato esame della documentazione prodotta, la società ricorrente non la riproduce in ricorso, nè la allega ad esso, sicchè risultano violati i principi della necessaria specificità del motivo.

4. Come quarto motivo, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto la conversione del contratto e la corresponsione di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto senza considerare che il D. nemmeno due mesi dopo la cessazione del rapporto aveva trovato altra attività lavorativa, il che sarebbe risultato se la Corte avesse disposto la richiesta acquisizione delle stato contributivo presso l’Inps.

4.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha puntualmente argomentato la quantificazione dell’indennità con riferimento ai criteri indicati dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, ed in particolare alla durata dei contratti a termine, invocata dal criterio dell’anzianità lavorativa, alla gravità della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore, ricomprese nell’indicatore del comportamento delle parti, alle dimensioni aziendali ed allo sfruttamento di occasioni di lavoro e guadagno, non fruibili nel caso di prosecuzione del rapporto, riconducibile al parametro delle condizioni delle parti, senza tenere conto dell’aliunde perceptum.

4.2. Occorre qui ribadire che la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 – che richiama i criteri indicati dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 – spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria (Cass. 17/03/2014 n. 6122, Cass. 31/03/2014 n. 7458). La critica alla motivazione avrebbe dovuto essere puntualmente calibrata sotto il profilo della violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il che non è stato, chiedendosi in sostanza una nuova inammissibile valutazione di merito delle medesime circostanze.

4.3. Nè è censurabile la mancata valutazione dell’aliunde perceptum, conforme a diritto (v. ex aliis Cass. 29/02/2012 n. 3056).

5. Come quinto motivo, la società lamenta di essere stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, senza che sia stata evidenziata l’assenza di presupposti per una compensazione.

5.1. Il motivo dev’essere disatteso sulla base del principio consolidato secondo il quale la condanna alle spese costituisce esito normale della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sicchè non necessita di alcuna motivazione, che è richiesta invece dall’art. 92 c.p.c., per la compensazione, totale o parziale (ex multis, Cass. 23/02/2012 n. 2730).

6. Il ricorso risulta quindi complessivamente inammissibile.

7. La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore avv. Perone che ha sottoscritto il ricorso, in virtù della dichiarata anticipazione.

8. Sussistono infine i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Ferdinando Perone.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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