Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13897 del 31/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13897 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16023-2012 proposto da:
BALLA ANISA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. EGIDI
ALDO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente contro
PREFETTURA DI VARESE;
– intimata avverso il provvedimento n. 681/2011 del GIUDICE DI PACE di
VARESE, depositato il 12/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
Data pubblicazione: 31/05/2013
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SERGIO
DEL CORE che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; in
subordine si riporta alla relazione scritta.
CONSIDERATO
Che il decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio,
all’avvocato della ricorrente mediante notificazione presso la
cancelleria della Corte, in difetto di elezione di domicilio in Roma, ma
non anche a mezzo telefax;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo che la
cancelleria comunichi il decreto di fissazione dell’adunanza, con la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., all’avvocato della ricorrente anche
a mezzo telefax.
Così deciso in Roma 11 26 fe raio 2013.
con la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stato comunicato