Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13897 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10902-2010 proposto da:

L.I. (OMISSIS), C.V., C.

L. quali eredi di C.F., elettivamente domiciliati

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avv. DELL’ESTATE FERNANDO, giusta mandato ad litem a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO SOC. COOP. AGRICOLA (OMISSIS) (già

Vivai Coop.vi Rauscedo Scarl) in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 55,

presso lo studio dell’avvocato SABBADINI GIANCARLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZUCCHIATTI MARCO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 437/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

30.6.09, depositata il 14/10/2009; udita la relazione della causa

svolta nella camera di consiglio del 19/05/2011 dal Consigliere

Relatore Dott. RAPFAELLA LANZILLO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Fernando dell’Estate che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 21 marzo 2 011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Trieste, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Pordenone, ha respinto l’opposizione proposta da C. F. al decreto ingiuntivo con cui la Coop. Agricola Vivai Coop.vi Rauscedo gli ha ingiunto il pagamento di L. 29.703.069, quale corrispettivo della fornitura di una partita di barbatelle di vite.

L’ingiunto aveva motivato la sua opposizione con la mancata consegna della merce. La Corte di appello ha invece ritenuto dimostrata la consegna.

L.I., C.L. e V., quali eredi di C.F., deceduto nelle more, propongono due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimata con controricorso.

2.- Con i due motivi, deducendo violazione dell’art. 1189 cod. civ. e vizi di motivazione, la ricorrente assume che la Corte di appello ha erroneamente applicato l’art. 1189, in mancanza dei requisiti che rendono efficace il pagamento al creditore apparente, e che ha arbitrariamente ritenuto credibili le dichiarazioni di un solo teste, escludendo quelle rese da altri, perchè queste ultime – avendo per oggetto un fatto negativo (il non avere ricevuto la consegna) – non valgono ad escludere che la merce sia stata ricevuta da altra persona.

3.- I motivi sono inammissibili.

Per la parte in cui si denuncia violazione di legge le censure non sono congruenti con le ragioni della decisione, poichè la Corte di appello non ha fatto applicazione dell’art. 1189 cod. civ., ma ha ritenuto dimostrata la consegna sulla base della valutazione delle testimonianze. Quanto agli asseriti vizi di motivazione, la Corte di merito ha ritenuto decisiva la testimonianza del trasportatore, il quale ha affermato di avere eseguito la consegna all’indirizzo indicato dal destinatario e che quest’ultimo personalmente gli ha confermato di avere ricevuto la merce. A fronte di tali, circostanziate dichiarazioni ha ritenuto irrilevanti le testimonianze rese da altri testi, secondo cui la merce non sarebbe stata consegnata, sul rilievo che si tratta di attestazioni in negativo, che non consentono di escludere che la consegna possa essere stata ricevuta da altri.

Le censure dei ricorrenti attengono al merito delle valutazioni della Corte di appello e risultano generiche e poco credibili, ove si consideri che appare acquisita agli atti la prova che la merce è stata consegnata al vettore e trasportata a destinazione, e che i ricorrenti nulla dicono circa le istruzioni da essi impartite alla venditrice sul luogo in cui la merce avrebbe dovuto essere consegnata, sul fatto che le istruzioni non sarebbero state rispettate, sul luogo e la persona – diversi dal legittimo destinatario – ove la merce sarebbe stata erroneamente consegnata.

Essi si trincerano dietro una generica eccezione di mancata consegna, che correttamente la Corte di appello ha disatteso, sulla base del suo discrezionale potere di valutazione delle testimonianze, nel quale non è consentito a questa Corte interferire.

4.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

I ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato in diritto:

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

Esse si limitano a riproporre le loro critiche nei confronti della valutazione delle testimonianze ad opera della Corte di appello, valutazioni rimesse alla discrezionalità ed al libero convincimento del giudice, convincimento espresso in modo conforme in entrambi i gradi del giudizio di merito, e non suscettibili di riesame in sede di legittimità, se non in presenza di vizi logici o di gravi incongruenze e contraddittorietà della motivazione, che nella specie non ricorrono e fra i quali non rientra la questione relativa all’attendibilità ed al carattere più o meno convincente dell’una o dell’altra testimonianza. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per spese ed Euro 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA