Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13897 del 20/05/2021
Cassazione civile sez. I, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13897
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17730/2019 proposto da:
J.G., elettivamente domiciliato in Vercelli, via degli
Oldoni n. 14, presso lo studio dell’avv. R. Possis, che lo
rappresenta e difende, per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale per il Riconoscimento Della Protezione
Internazionale Presso Prefettura Utg Novara, Ministero Dell’interno,
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 30/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/02/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da J.G., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di aver cominciato a lavorare con il partito (OMISSIS) con il compito di rubare le urne elettorali durante le elezioni; di essere stato scoperto dalla polizia e di essere fuggito a Benin City da un amico che lo avrebbe aiutato a partire per la Libia e successivamente era giunto in Italia. Sosteneva, infine, di non poter tornare in patria per paura di essere ucciso dal suo ex datore di lavoro, il quale al momento si trovava a (OMISSIS) in esilio.
A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato come dalla narrazione non emerge alcun atto qualificabile come persecutorio ed ha ritenuto, inoltre, il richiedente non credibile nella prospettazione del tutto generica di suoi timori, sia per quanto riguarda eventuali interventi della polizia sia per il rischio di essere ucciso dal suo ex datore di lavoro, che peraltro risiedeva ormai a (OMISSIS). Pertanto, il tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di nessuna delle protezioni richieste, nè dalle fonti d’informazione risultavano pericoli dovuti a una situazione di violenza indiscriminata correlabile a uno stato di conflitto armato. Il tribunale non riconosceva, infine, neppure la protezione umanitaria, per l’assenza di condizioni di vulnerabilità.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale; (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio o comunque per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per non aver considerato la situazione di disordine generale presente in Nigeria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per non aver considerato l’età del ricorrente al momento della partenza dal proprio paese e il suo stato di salute.
Il primo motivo – che censura la mancata considerazione in relazione alla domanda di protezione umanitaria della situazione di violenza diffusa, che è stata valutata solo in relazione alla domanda di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c) e che interesserebbe l’intero territorio della Nigeria e non solo alcune zone diverse da Edo State – è inammissibile sia perchè diretta a contestare, sulla base di informazioni (relative agli ostacoli frapposti dalle autorità all’esercizio delle libertà di espressione, di riunione, di orientamento sessuale) non pertinenti alla condizione del ricorrente, l’accertamento in fatto condotto dal giudice di merito avvalendosi di informazioni tratte da fonti puntualmente indicate in decreto; sia perchè, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ciò che rileva è la condizione individuale del richiedente nel Paese di origine (da porre in comparazione con quella in Italia), non essendo di per sè sufficiente la situazione oggettiva ivi esistente.
Il secondo motivo è infondato, quanto all’omesso esame dell’età del ricorrente alla partenza ed al suo stato di salute, avendo al contrario il giudice di merito ritenuto che il primo dato non è di per sè sufficiente a giustificare la misura richiesta, e che il secondo è privo del necessario carattere della gravità. Ed è anche inammissibile, nella parte in cui sollecita una diversa valutazione di elementi di fatto, rispetto a quella espressa dal giudice di merito.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto,
da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021