Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13897 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. I, 09/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso l’avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.T.V. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO (P.I. (OMISSIS)), gia’

COPMES SUD S.R.L., in persona del Commissario Liquidatore P.

A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,

presso l’avvocato MOSTARDA MARCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BORZA FRANCESCO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il

13/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. DI GIOVANNI che non si oppone

al rinvio, nel merito chiede l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato M. MOSTARDA (delega) che

ha chiesto breve rinvio a nuovo ruolo, nel merito chiede il rigetto

del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 30.8.04,l’avv. prof. V.R. proponeva reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato aveva respinto la sua richiesta di liquidazione del compenso per l’opera professionale prestata in favore della s.r.l. MTV, prima e dopo l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, al di la’ dell’attivita’ svolta quale amministratore giudiziario nominato nella procedura ex art. 2409 c.c.: attivita’ per la quale vi era gia’ stato compenso liquidato dal Presidente del Tribunale.

Con decreto depositato il 7.12.04, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava inammissibile l’opposizione sull’assunto che, una volta omologato il concordato preventivo, gli organi ad esso preposti cessavano dalle loro funzioni, restando ad essi riservato un limitatissimo compito di controllare certe modalita’ di esecuzione dell’esecuzione del concordato, per cui ogni controversia circa l’esistenza di crediti restava affidata alla competenza del giudice ordinario.

Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il V. sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso la procedura concordataria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce con il primo motivo la violazione della L. Fall., art. 167, per avere ritenuto il tribunale inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva liquidato i compensi per l’opera professionale prestata per conto della societa’ ammessa alla procedura.

Con il secondo motivo si duole del fatto che il tribunale non abbia preso in considerazione il fatto che la richiesta di liquidazione del compenso derivava da un accordo transattivo con il commissario liquidatore.

Con il terzo motivo si duole della mancata applicazione degli artt. 23 e 25.

1.1 Con il quarto motivo censura la sentenza impugnata laddove ha esteso il contraddittorio al commissario liquidatore.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi sono manifestamente infondati.

Il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio piu’ volte affermato da questa Corte secondo cui,una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente;

(Cass. 16598/08; Cass. 14797/00; Cass. 523/99).

In particolare si e’ osservato che nel caso di specie la funzione del giudice delegato rimane circoscritta all’eventuale determinazione delle modalita’ per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze (L. Fall., art. 181, con riferimento all’art. 130), alla determinazione dei modi per il deposito delle somme dovute ad alcune categorie di creditori (art. 185, in relazione all’art. 136) ed alla relazione al tribunale circa i fatti, comunicatigli dal commissario giudiziale, idonei a provocare l’annullamento o la risoluzione del concordato. Al contrario, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori e che attengono all’esecuzione del concordato – che possono sorgere in ordine alla sussistenza, all’entita’ ed al rango del credito, dal momento che nel concordato preventivo manca la promozione di uno stato passivo – danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore interessato, dinanzi al giudice competente nei confronti del debitore e di chiunque altro sia tenuto all’adempimento o all’esecuzione delle obbligazioni concordatarie (in termini, Cass. 523/99; Cass. 6083/78).

Si e’ precisato, inoltre, che le attribuzioni del giudice delegato sono ben definite, dovendosi escludere che permanga una sorta di competenza funzionale del giudice delegato (e del tribunale) a provvedere in via generale sulle controversie che possono risorgere nella fase esecutiva tra il debitore ed i creditori, competenza che non potrebbe essere desunta neppure dalla L. Fall., art. 23, norma attinente alla procedura fallimentare. Se e’ vero, infatti, che la sentenza di omologazione non comporta la promozione di un giudicato sostanziale nell’ambito del processo, pur facendo nascere un vincolo definitivo circa la riduzione quantitativa dei crediti, e’ anche vero che da cio’ discende che ogni contestazione sui diritti implicati nella procedura rimane impregiudicata, senza che su tali contestazioni permanga una competenza del tribunale che ha emesso la sentenza di omologazione, nemmeno nella forma dell’interpretazione della sentenza medesima” (Cass. 6859/95).

Ne deriva che, nel caso di specie, il giudice delegato non aveva alcun potere di decidere sul credito vantato dai legali.

Il decreto emesso dal giudice delegato in carenza assoluta del relativo potere deve ritenersi,, abnorme, ossia giuridicamente inesistente (“ex plurimis”, Cass. 5597/97).

I motivi non possono pertanto trovare accoglimento. Resta assorbito il quarto motivo.

Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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