Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13897 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 24/09/2015, dep. 07/07/2016), n.13897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18041-2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale, come autorizzato, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Carlo Conti Rossini 13, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PAOLO PARISI, rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA FIRINU,

come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.S., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avvio Francesco Caso in Roma, via Savoia 72, rappresentato e

difeso dall’avv.to ONES BININTENDE, come da procura speciale a

margine del conroricorso;

– controricorrente –

e contro

PREFETTURA ENNA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO – MINISTERO DEGLI

INTERNI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 147/2013 del TRIBUNALI di NICOSIA, depositata

il 24/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Antezza Antonia per delega dell’avv.to Laura

Firinu, nonchè l’avv.to Eufrate Stephen Marco per delega

Benitende, che si riportano agli atti e alle conclusioni assunte.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

1.1 – “Con atto di citazione in appello la Serit Sicilia S.p.a.

impugnava la sentenza n. 51111, depositata il 18/07/2011 con cui il Giudice di Pace di Leonforte annullava la cartella esattoriale n. (OMISSIS) notificata a C.S. in data 11/05/2010. Deduceva l’appellante la violazione o falsa applicazione del principio di corrispondenza Ira il chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c., avendo posto a fondamento della propria decisione il giudice di primo grado la mancata sottoscrizione della cartella impugnata, motivo non oggetto del ricorso e, comunque, l’erroneità della stessa, avendo ritenuto nulla la cartella esattoriale priva della sottoscrizione da parte del responsabile del pagamento. Si costituiva C.S. chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui aveva compensato tra le parti le pese processuali del giudizio di primo grado”.

2 – Dichiarata la contumacia della Prefettura di Enna, il Tribunale rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale.

2.1 – Osservava il giudicante che “dalla lettura del ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22 si legge che espressamente C. S. aveva indicato tra i motivi di contestazione della cartella impugnata la mancata specificazione nella stessa del responsabile del procedimento e non la mancata sottoscrizione da parte dello stesso”, mentre il giudice di pace ha fatto riferimento, nella pronuncia impugnata, esclusivamente alla sottoscrizione della cartella da parte del responsabile del procedimento”. Rilevava però che “alla luce di una interpretazione della decisione appellata,… effettuata alla luce della complessiva e sistematica valutazione delle norme citate e dei precedenti posti alla base del pronuncia, si evince la diversa intenzione del giudice”, avendo fatto egli riferimento a norme e sentenze della Corte costituzionale che affrontavano esclusivamente il problema della mancata indicazione del responsabile del procedimento e non l’assenza della sua sottoscrizione. Rilevava il giudice che si trattava di mero lapsus, avendo il giudice accolto l’opposizione sulla base della mancata indicazione del responsabile del procedimento in una cartella emessa nel 2008 e soggetta alla nuova disciplina.

2.2 – Il giudice dell’appello accoglieva poi l’appello incidentale sulla compensazione delle spese, perchè “non è indicata, nè tanto meno sussiste una grave ed eccezionale ragione per cui disporre la compensazione delle spese nel giudizio di primo grado, dovendo le stesse, alla luce del principio della soccombenza, essere poste a carico della Serit spa, in virtù dePaccogilmento della domanda”.

Liquidava poi le spese di primo grado in 800 Euro, oltre IVA e Cap, e quelle dell’appello in 1.500.

3. Impugna tale decisione la Riscossione Sicilia spa, già Serit, che formula tre motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso si deduce: “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 23. Nullità del procedimento di primo grado (R.G.A.C. 99/2010 CdP di Leonforte) e della sentenza di 1^ grado (n. 51 del 2011 GdP di Leonforte). Nullità del procedimento RG 737/2011 Tribunale di Nicosia e della sentenza n. 147 del 23-24/04/2013 Tribunale di Nicosia”.

Il procedimento promosso dal signor C.S. è stato, su decreto del Giudice di Pace di Leonforte, erroneamente incardinato nei confronti di Ente impositore diverso da quello che ha iscritto la sanzione nei ruoli dell’Agente della Riscossione (Prefettura di Enna invece della Prefettura di Palermo).

La Prefettura di Palermo, non aveva partecipato al giudizio nè in primo nè in secondo grado. Nè per essa, il Ministero degli Interni.

Di qui la nullità dell’intero procedimento.

1.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce: “ex art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Anche il Tribunale con la sentenza di appello ha violato la norma prevista dall’art. 112 c.p.c., avendo fondato la propria decisione “su motivi non dedotti o – il che è lo stesso – dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi”.

1.3. Col terzo motivo di ricorso si deduce: Violazione art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 nonchè del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da pale di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia”. La sentenza di appello ha liquidato le spese “in palese violazione delle norme e delle tabelle indicale dal regolamento che ha introdotto le “nuove tariffe giudiziali” anche forensi”, posto che “la causa infatti ha un valore di Euro 910,90 pari all’importo richiesto con la cartella di pagamento impugnata.

L’attività spiegata in prime cure è consistita in sole 3 udienze e nell’esame di altrettanti scritti difensivi. In appello non vi è stata istruzione ulteriore”.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 – Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Viene dedotta la nullita della cartella con riguardo all’attività riferibile in via esclusiva all’agente della riscossione. L’ente impositore è del tutto indipendente ed estraneo a tale questione e, se anche avesse partecipato al giudizio, nulla al riguardo avrebbe potuto dedurre. In ogni caso, era l’appellante che avrebbe dovuto chiedere di integrare il contraddittorio (vedi Cass. 2012 n. 1532).

2.2 – Il secondo motivo è pure inammissibile, perchè non attacca la ratio decidendi, illustrata con ampia motivazione, e deduce un vizio di pronuncia insussistente.

2.3 – Il terzo motivo espone una censura generica, non viene indicata una specifica violazione, nè vengono indicate specifiche violazione con riguardo a tutte le attività svolte e alla liquidazione effettuata.

3. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 (cinquecento) Euro per compensi e 100,00 (cento) Euro per spese, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-

bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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