Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13896 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13896 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IACP – Istituto Autonomo Case Popolari di BRINDISI in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al
ricorso e delibera Commissariale n.30/2011/c del
16.05.2011, dall’Avv. Raffaele Montanaro, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Paolo Emilio, 57 presso lo
studio dell’Avv. Marco Serra, RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
giusta delega a margine del controricorso e delibera di
G.M. n.118 del 30.06.2011, dall’Avv. Anna Maria
Guarino,

elettivamente domiciliato in Roma,

Via

Data pubblicazione: 31/05/2013

Volterra n.15 presso lo studio dell’Avv. Rosario Tarsia
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.13/23/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione Staccata di Lecce n. 23, in

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 aprile 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.15104/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
– E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.13/23/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione
Staccata di Lecce n.23, il 14.01.2011 e DEPOSITATA il
28 gennaio 2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello
proposto dall’IACP e confermato la decisione di primo
grado, dichiarando, nel caso, sussistenti i presupposti
impositivi.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo ad
ICI dell’anno 1998, censura l’impugnata decisione,
sulla base di tre mezzi.
2

data 14.01.2011, depositata il 28 gennaio 2011;

3 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto
che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e,
comunque, rigettata.
4 – In relazione al primo motivo, rileva il Collegio,
che lo stesso appare infondato, in base al principio
vizio

configurabile

allorche’

provvedimento

del

di

omessa

pronuncia

manchi completamente

giudice

il

indispensabile per la

soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso
in

cui,

seppure

manchi

argomentazione, la decisione

una

specifica

adottata in contrasto

con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti
il rigetto, con la conseguenza che la questione,
implicitamente o esplicitamente

assorbita

in altre

statuizioni della sentenza, sara’ suscettibile

di

riesame in sede di gravame; ragionando altrimenti si
finirebbe per far coincidere il vizio di omessa
pronuncia con la previsione di cui all’art. 360 n.5
cod. proc. civ.” (Cass. n.3403/2004, n.10636/2007).
Nel caso, in vero non sembra configurabile il vizio di
omessa pronuncia su motivo di appello, stante il
rapporto di pregiudizialità logico-giuridica esistente
tra la statuizione che si assume omessa e la decisione
adottata, che, inequivocamente, induce a ritenere che
la questione sia stata esaminata e rigettata con
3

secondo cui “Il

pronuncia implicita.
4 bis – Le censure svolte con il secondo mezzo,
sembrano, poi, formulate in spregio al consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte, in
sede di ricorso per cassazione, “ha l’onere di indicare

condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa
decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare
autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli
elementi che diano al Giudice di legittimità la
possibilità di provvedere al diretto controllo della
decisività dei punti controversi e della correttezza e
sufficienza della motivazione della decisione
impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio
agli atti ed alle risultanze processuali”
(Cass.n.849/2002, n.2613/2001, n.9558/1997); ciò in
quanto, per potersi configurare il vizio di motivazione
su un asserito punto decisivo della controversia, è
necessario un rapporto di causalità fra la circostanza
che si assume trascurata e la soluzione giuridica data
alla controversia, tale da far ritenere che quella
circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe
portato ad una diversa soluzione della vertenza
(Cass.n.9368/2006, n.1014/2006, n.22979/2004).
Peraltro le doglianze mosse con il mezzo, sembrano,
4

in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano

altresì, presentare profili di inammissibilità,

sia

perchè le stesse, sostanzialmente, appaiono rivolte
contro l’accertamento impugnato, mentre con il ricorso
di legittimità le censure devono essere rivolte contro
la decisione di appello ed i relativi errori (Cass.

carattere della novità (Cass.n.9754/2003,
n.11265/2003, n.8352/2002), non evincendosi dagli atti
esaminati che la specifica deduzione fosse stata
avanzata, ritualmente, nelle pregresse fasi
processuali.
4 ter – La questione posta dal terzo motivo del (
ricorso,

infine,

tenuto conto che l’anno di

imposizione è il 1998 e che la riduzione è stata
prevista, in modo generale per gli IACP, dalla Legge
n.126/2008 a decorrere dall’01 gennaio 2008, laddove la
precedente normativa presupponeva la previa
deliberazione dell’Ente impositore,- si ritiene, possa
essere decisa, in coerenza al principio, da ultimo
riaffermato dalle SS.UU. della Cassazione (Sent.
N.28160/2008) secondo cui “Agli immobili degli IACP non
spetta l’esenzione prevista dall’art.7 comma 1 0 lett.i)
D. Lgs. N.504 del 1992 – la quale esige la duplice
condizione, insussistente per questa speciale categoria
di immobili, dell’utilizzazione diretta degli immobili
5

n.5714/1996, n.5083/1998, n.3986/1999), sia pure per il

da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro
destinazione ad attività peculiari che non siano
produttive di reddito -, ma spetta esclusivamente la
riduzione di imposta prevista dall’art.8 comma 4, del
medesimo decreto. Detti immobili, a decorrere dal 1

immobili per effetto della disposizione di cui
all’art.1 comma 3 D.L. n.93 del 2008, convertito con
modificazioni con L. n. 126 del 2008”.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
relativa definizione, proponendosi il relativo
rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua dei richiamati, condivisi
principi e delle argomentazioni svolte in relazione, il
ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;
Considerato che le spese del giudizio, avuto riguardo
alla complessità delle questioni esaminate, le quali,
risolte variamente in pregresse pronunce,

hanno

richiesto l’intervento delle Sezioni Unite della Corte
6

gennaio 2008, sono esclusi dall’imposta comunale sugli

e stimolato nuova regolamentazione legislativa, vanno
compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.

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