Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13896 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. I, 22/05/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 22/05/2019), n.13896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17966/2018 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato in Roma, P.le Don Giovanni

Minzoni n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Riccardo Luponio, che

lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1057/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

18/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/4/2019 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. H.S. impugnava la decisione emessa dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, sezione di Forlì – Cesena, insistendo per la concessione della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria.

In particolare il migrante, cittadino nigeriano di religione musulmana proveniente dall'(OMISSIS), riferiva di essere stato costretto a lasciare il suo paese per essere rimasto vittima di un’ingiusta denuncia ed aver patito così una detenzione ingiustificata di oltre un anno.

Il Tribunale di Bologna, constatata la non verosimiglianza del racconto, rigettava il ricorso, sia perchè nella zona di provenienza del migrante non si riscontrava una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato tale da comportare un rischio effettivo per chi vi si trovasse a vivere, sia perchè la condizione del richiedente asilo non consentiva di ravvisare aspetti di particolare vulnerabilità.

2. La Corte d’appello di Bologna, nel rigettare il gravame proposto da H.S., ribadiva che il suo racconto non poteva ritenersi credibile, condivideva la valutazione del primo giudice in merito all’impossibilità di riconoscere la protezione sussidiaria richiesta e rilevava come l’appellante non avesse allegato specifiche circostanze che consentissero di ravvisare una condizione di particolare vulnerabilità.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso H.S. prospettando quattro motivi di doglianza.

L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: l’autorità giudiziaria adita, benchè fosse tenuta a un completo riesame della domanda presentata in sede amministrativa, avrebbe dovuto valutare l’esistenza di atti persecutori familiari o altri motivi di vessazione al fine di accertare il ricorrere di un fondato timore di persecuzione personale del migrante in caso di rimpatrio.

4.2 Il motivo è inammissibile.

Esso infatti si parametra al vizio di motivazione che poteva essere dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prima che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, limitasse tale motivo di ricorso al solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

In seguito a questa riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017).

Le carenze motivazionali denunciate dal ricorrente, peraltro in termini astratti e di principio, non sono riconducibili nell’alveo del vizio di motivazione così rimodellato.

5.1 Il secondo mezzo lamenta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3: la corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria tenendo conto della sola inattendibilità delle dichiarazioni del migrante, senza prendere in considerazione la precaria situazione delle carceri in Nigeria e la circolare ministeriale che imponeva di sospendere i rimpatri forzati verso la zona da cui proveniva H.S..

5.2 Il quarto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: la corte distrettuale, malgrado la protezione umanitaria dovesse essere intesa come uno strumento posto a tutela di chi potesse rimanere vittima, in caso di rimpatrio, di gravi minacce o violazione dei diritti fondamentali della persona, avrebbe erroneamente disconosciuto questa forma di tutela all’appellante, il quale, in caso di rientro nel paese d’origine, si sarebbe trovato, privo di risorse economiche e in un contesto sociale insicuro, instabile e violento, ad affrontare le ingiuste minacce di morte mossegli dai membri del suo villaggio.

5.3 I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in ragione del comune riferimento alla stessa forma di protezione, sono inammissibili.

La proposizione del ricorso al Tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae, invero, all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 17069/2018, Cass. 27336/2018, Cass. 3016/2019).

Nel caso di specie il Tribunale, dopo aver rilevato una serie di criticità e incongruenze nel racconto del ricorrente tali da rendere la narrazione dei fatti di nessuna credibilità, ha constatato come l’allegazione di reali elementi di vulnerabilità – in funzione della domanda di protezione umanitaria, secondo il regime previgente applicabile alla fattispecie concreta (Cass. 4890/2019) – si prospettasse particolarmente carente e ha negato che nella regione di origine del migrante sussistesse una situazione socio-politica di tale gravità da tradursi in una grave violazione dei diritti umani.

A fronte di tali accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – entrambi i mezzi intendono nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).

6.1 Con il terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14: la corte distrettuale, malgrado per la concessione della protezione umanitaria non sia necessaria la prova che il richiedente sia minacciato personalmente per particolari ragioni attinenti alla sua persona, ma sia sufficiente la dimostrazione dell’esistenza di una situazione di violenza nel paese di origine che lo esponga, in caso di rimpatrio, a un rischio effettivo di subire minacce gravi e individuali alla vita, avrebbe trascurato di considerare la provenienza dell’appellante da un regione altamente soggetta a comportamenti inumani.

6.2 La corte distrettuale ha escluso, all’esito del giudizio di credibilità sulle dichiarazioni del ricorrente e dell’esame delle fonti internazionali reperite, che nel paese di origine del migrante sussista una situazione di violenza indiscriminata tale da comportare il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). L’accertamento del ricorrere di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, compiuta a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).

Il motivo risulta così inammissibile, al pari delle due doglianze in precedenza esaminate, giacchè, sotto le spoglie della eccepita violazione di legge sostanziale, tenta di introdurre un sindacato di fatto sull’esito della prova documentale.

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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