Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13896 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. I, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17725/2019 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in Vercelli, via degli

Oldoni n. 14, presso lo studio dell’avv. R. Possis, che lo

rappresenta e difende, per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Presso Prefettura Utg Torino, Ministero Dell’interno,

(OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 26/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da B.I., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che il padre lavorava con i ribelli del MFDC ed era morto nel (OMISSIS). Nel (OMISSIS), i ribelli si presentarono a casa sua riferendo di un accordo che il padre aveva concluso con loro, per cui alla sua morte il figlio, cioè il ricorrente, ne avrebbe dovuto prendere il posto, ma lui si rifiutò. I ribelli gli dissero che sarebbero tornati e in caso di rifiuto lo avrebbero ucciso. Il ricorrente, allora, appena se ne andarono lasciò il paese senza dire nulla alla madre con la quale, peraltro, non era più in contatto.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il richiedente non credibile, evidenziando, altresì, il contrasto tra quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda e in sede di audizione. Pertanto, il tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di nessuna delle protezioni richieste, nè dalle fonti d’informazione risultavano pericoli dovuti a una situazione di violenza indiscriminata correlabile a uno stato di conflitto armato. Il tribunale non riconosceva, infine, neppure la protezione umanitaria, per l’assenza di condizioni di vulnerabilità.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale; (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio o comunque per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; in particolare, censura il passaggio del decreto dove si accerta l’insussistenza, in Senegal, di una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale (v. p. 5 del ricorso); (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per inadeguato adempimento al dovere di integrazione istruttoria, in particolare, per l’utilizzo delle fonti in maniera parziale e non attuale; (iii) sotto un terzo profilo (rubricato come quarto), per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per la mancata concessione della protezione umanitaria, avuto riguardo, in particolare, al profilo dell’integrazione socio-lavorativa.

Il primo motivo è inammissibile, perchè il ricorrente contesta l’accertamento condotto dal tribunale sulla situazione della zona di provenienza del ricorrente, condotto alla stregua delle fonti informative puntualmente indicate, cui il ricorrente contrappone non utilmente una diversa lettura delle stesse fonti ed alcune pronunce di altri giudici di merito. Inoltre il riferimento a (OMISSIS) (luogo di nascita) non conduce a diverse conclusioni, avendo il tribunale esaminato la situazione della Casamance che, anche secondo il ricorrente, è l’unico riferimento da considerare.

Il secondo motivo è inammissibile, quanto al profilo della non attualità delle fonti, in quanto il ricorrente non riporta quali sarebbero state le fonti maggiormente aggiornate (alla p. 5 viene riportato il sito (OMISSIS), senza specificare il mese e l’anno delle informazioni riportate) per sostenere la bontà dei propri assunti; il medesimo motivo è infondato, nella parte in cui il ricorrente si duole dell’omesso accertamento in ordine all’intero territorio del Senegal, atteso che, al contrario, la verifica va condotta in relazione alla situazione della zona di provenienza, che per l’appunto è la regione della Casamance, secondo quanto lo stesso ricorrente afferma.

Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione. Il ricorrente insiste sull’aspetto dell’integrazione sociale, ma il tribunale ha ritenuto che la non credibilità della narrazione (con la conseguente mancanza di evidenze in ordine alla situazione nel Paese di origine) faceva emergere quale unico presupposto l’attività lavorativa svolta, che nella specie non è di per sè idonea a giustificare la protezione, e comunque risultava svolta per brevissimi periodi. Nè può in contrario apprezzarsi in questa sede il contenuto di documenti non prodotti in sede di giudizio di merito. La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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