Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13896 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. I, 09/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., con domicilio eletto in Roma, via Monserrato n.

34, presso l’Avv. Golino Silvia, rappresentato e difeso dall’Avv.

Corsaro Boccadifuoco Francesco, come da procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P. IMMOBILIARE s.r.l., con domicilio eletto in Roma, piazza

Bainsizza n. 19, presso l’Avv. Morrone Pietro che la rappresenta e

difende come da procura speciale in atti;

– controricorrente –

e sul ricorso n. 8897/05 proposto da:

B.G., con domicilio eletto in Roma, via Monserrato n.

34, presso l’Avv. Silvia Golino, rappresentato e difeso dall’Avv.

Corsaro Boccadifuoco Francesco, come da procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P. IMMOBILIARE s.r.l., con domicilio eletto in Roma, piazza

Bainsizza n. 19, presso l’Avv. Morrone Pietro che la rappresenta e

difende come da procura speciale in atti;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 13 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto

del ricorso n. 8882/05 e l’inammissibilità di quello n. 8897/05;

uditi gli Avv.ti Pietro Morrone e Roberto Porto per i

controricorrenti.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G., premesso di essere rimasto aggiudicatario di 10/12 di un complesso immobiliare in esito a vendita con incanto effettuata dal giudice delegato al fallimento della Siciliano s.n.c. e di avere tempestivamente versato il prezzo dovuto, ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso il decreto con il quale il tribunale di Catania, con provvedimento in data 21 febbraio 2005, ha respinto il reclamo dal medesimo proposto a norma della L. Fall., art. 26, contro il provvedimento in data 31 novembre 2005 con il quale il giudice delegato ha sospeso la vendita avvalendosi dei poteri di cui alla L. Fall., art. 108, in esito all’offerta intempestiva dell’aumento di un sesto proposta dalla D.P. Immobiliare s.r.l..

Con ulteriore ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, lo stesso B.G., impugna il decreto in data 18 marzo 2005 con il quale il tribunale di Catania ha respinto il reclamo dal medesimo proposto a norma della L. Fall., art. 26, avverso il provvedimento del 21 febbraio 2005 con cui il giudice delegato ha rigettato la richiesta di emissione del decreto di trasferimento.

Contro entrambi i ricorsi resistono la DP Immobiliare s.r.l., che ha depositato memorie, e la curatela fallimentare.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti in quanto proposti dallo stesso ricorrente nei confronti delle stesse parti nell’ambito del medesimo procedimento fallimentare e strettamente connessi in quanto attengono ad un unica sequenza procedimentale relativa alla liquidazione di un complesso immobiliare.

Esaminando prioritariamente il ricorso che attiene al primo provvedimento in ordine temporale e cioè al decreto che ha deciso il reclamo avverso il provvedimento de giudice delegato che ha disposto la sospensione della vendita, deve rilevarsi la fondatezza del primo complesso motivo nella parte in cui ci si duole che il tribunale abbia ritenuto inammissibile il reclamo sul presupposto che il provvedimento di sospensione avesse natura meramente interlocutoria in quanto subordinato all’accertamento della serietà della proposta migliorativa e all’acquisizione dei parere del comitato dei creditori.

Dallo stesso provvedimento del tribunale, invero, non risulta che il giudice delegato si fosse riservato un ulteriore e conclusivo decreto di sospensione all’esito del verificarsi dei preannunciati adempimenti per cui il provvedimento doveva ritenersi tendenzialmente definitivo.

In ogni caso, risulta dal contenuto del verbale dell’udienza in camera di consiglio avanti al tribunale in sede di discussione del reclamo, cui la Corte può accedere trattandosi di elementi rilevanti in ordine alle questioni processuali in discussione, che le condizioni alle quali il giudice delegato aveva subordinato la definitiva efficacia della sospensione (accertamento della serietà della proposta e acquisizione del parere del comitato dei creditori) si erano poi verificate e che pertanto al momento il cui il tribunale è stato chiamato a pronunciarsi la sospensione della vendita doveva ritenersi irrevocabilmente intervenuta così che ragioni di economia processuale avrebbero imposto di valutare nel merito il reclamo.

La ritenuta fondatezza del motivo e la cassazione del provvedimento impugnato non comportano tuttavia la remissione degli atti al tribunale perchè si pronunci sulle ulteriori questioni sollevate nel ricorso sia perchè queste sono le stesse che il giudice del merito ha affrontato nel contraddittorio delle parti nel secondo provvedimento che ha deciso il reclamo avverso il decreto con il quale il giudice delegato, con decisione meramente consequenziale alla sospensione della vendita, ha negato l’emissione del decreto di trasferimento e che è oggetto del secondo ricorso per cassazione sia perchè è possibile la decisione nel merito; è infatti principio invocabile nella fattispecie quello già autorevolmente enunciato secondo cui “il rispetto dei diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’ari. 111 Cost., comma 2 e dagli art. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli art. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddicono, espresso dall’art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti” (Cassazione civile, sez. un., 3 novembre 2008, n. 26373).

D’altra parte, come aveva già precisato la Corte, a fronte della cassazione di una decisione che, avendo deciso (erroneamente) una questione pregiudiziale in rito, non ha esaminato nel merito il ricorso non deve farsi luogo al rinvio della causa al giudice a quo quando gli elementi in atti non appaiono ulteriormente integrabili e consentono quindi una decisione nel merito che quando è possibile è anche doverosa (Cassazione civile, sez. 3^, 14 settembre 2007, n. 19228).

Ciò posto, la prima censura in ordine logico attiene alla contestata possibilità che il giudice delegato sospenda la vendita L. Fall., ex art. 108, e che quindi ometta il decreto di trasferimento benchè siano intervenuti non solo l’aggiudicazione ma anche il versamento del prezzo.

La censura è infondata poichè è giurisprudenza costante della Corte quella secondo cui “In tema di vendita immobiliare nel fallimento, il potere di sospensione del giudice delegato il quale ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato anche dopo il provvedimento di aggiudicazione ed il pagamento del prezzo, fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento, tenuto conto delle ragioni pubblicistiche che informano la procedura – che, nell’interesse della massa dei creditori, deve tendere alla massima realizzazione delle attività – e del suo impulso officioso, ciò giustificando un’interpretazione estensiva della L. Fall., art. 108, comma 3, (Cass., sez. 1^, 9 maggio 2008, n. 11565; conformi Cass., sez. 1^, 25 luglio 2008, n. 20466; Cass. 26 agosto 2004 n. 16994; Cass. 29 agosto 2003 n. 12701); ha in particolare rilevato la Corte, a fronte dei dubbi espressi in considerazione del tenore letterale della norma, che facendo riferimento al prezzo “offerto” e non al prezzo “versato” escluderebbe che il potere di sospensione possa essere esercitato dal giudice delegato dopo la successiva fase dell’aggiudicazione e del “versamento” del prezzo, che le ragioni pubblicistiche, che informano la procedura fallimentare – la quale, nell’interesse della massa dei creditori, deve tendere alla massima realizzazione possibile delle attività del fallito – nonchè l’impulso d’ufficio ed il carattere autoritativo, che dominano detta procedura, giustificano il superamento dell’interpretazione letterale della L. Fall., art. 108, comma 3, consentendo, con una interpretazione estensiva, di considerare il termine “vendita”, cui applicare la sospensione, come indicativo dell’intero ciclo procedurale destinato a concludersi con il trasferimento della proprietà, nonchè di ritenere che l’espressione “prezzo offerto” sia indicativa della normalità della sospensione, senza che da essa posano derivare preclusioni temporali all’esercizio del potere di sospensione prima che il ciclo procedurale di liquidazione, relativo al singolo bene, sia esaurito con l’emanazione del decreto di trasferimento.

Quanto poi alla censura, in cui si possono compendiare gli ulteriori motivi, secondo la quale nella fattispecie l’offerta ulteriore presentata non consentirebbe di far ritenete notevolmente inferiore a quello giusto il prezzo formatosi in sede di asta non può che rilevarsi come anch’essa sia infondata.

La previsione che in tema di liquidazione dell’attivo fallimentare attribuisce al giudice delegato, ai sensi della L. Fall., art. 108, comma 3, (nel testo ratione temporis applicabile), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, presuppone che sia esplicitato un coerente criterio idoneo a sorreggere l’esercizio di tale potere, con riguardo alle finalità cui la sua attribuzione risponde – la realizzazione del massimo valore pecuniario in vista del massimo risultato utile per la massa dei creditori – risolvendosi il suo difetto in una violazione di legge; il giudizio deve pertanto riguardare la inadeguatezza del prezzo offerto in sede di aggiudicazione rispetto a quello ritenuto giusto, per essere il primo notevolmente inferiore al secondo, ciò implicando non una mera comparazione tra prezzo offerto e ipotetico astratto valore del bene bensì la constatata esistenza di elementi idonei a far seriamente ritenere il prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore a quello giusto e non vi è dubbio che il richiesto requisito sussista in presenza di un offerta superiore (Cass., sez. 1^, 5 dicembre 2008, n. 28836), essendo questo un dato di assoluta concretezza in ordine alla possibilità di ricavare dalla liquidazione un prezzo maggiore di quello risultante dall’aggiudicazione. Può aggiungersi che l’istituto dell’aumento del sesto non è incompatibile con il più ampio potere attribuito al giudice delegato dalla L. Fall., art. 108 (Cassazione civile, sez. 1^, 28 giugno 2006, n. 14979) ed è a tal fine irrilevante, trattandosi soltanto di attribuire rilievo al fatto storico dell’offerta in aumento, che questa sia pervenuta oltre il termine di legge.

Quanto poi alla sufficienza della motivazione di cui dubita il ricorrente la censura è infondata in quanto, fermo restando il giudizio di merito non censurabile in ordine alla qualificazione del prezzo raggiunto come in concreto notevolmente inferiore a quello giusto, il richiamo al dato di fatto costituito dall’avvenuta offerta di un aumento del sesto e alla serietà della proposta sono pienamente idonei a far ritenere congrua la motivazione posta a base della sospensione della vendita e del conseguente rifiuto di procedere al trasferimento del bene.

Il ricorso relativo al provvedimento che dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di sospensione della vendita deve dunque essere accolto e cassato il provvedimento impugnato. Valutato tuttavia nel merito il ricorso introduttivo, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il reclamo avverso il provvedimento di sospensione deve essere rigettato per le ragioni addotte, sussistendo i presupposti per la sospensione.

Consequenziale è il rigetto del ricorso avverso il provvedimento del tribunale attinente al reclamo contro il diniego di emissione del decreto di trasferimento, essendo stata legittimamente sospesa la vendita del bene da trasferire.

Le spese seguono la soccombenza, e in proposito deve tenersi conto che debbono considerarsi tardivi i controricorsi della curatela fallimentare, notificati solo in data 31.3.2006 e 4.4.2006 a fronte della notifica dei ricorsi intervenuta in data 30.3.2005.

PQM

LA CORTE riunisce al ricorso n. 8882/05 il ricorso n. 88897/05, accoglie nei limiti di cui in motivazione quello n. 8897/05 e, decidendo nel merito, rigetta il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato; rigetta il ricorso n. 8882/05 e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in favore della DP Immobiliare s.r.l. in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, e in favore della curatela in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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