Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13895 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13895 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
giusta delega a margine del ricorso e determina
dell’Ente n.565 del 26.04.2011, dall’Avv. Christian
Califano, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei
Monti Parioli, 48 presso lo studio dell’Avv. Giuseppe
RICORRENTE

Marini,
CONTRO

COMUNE DI ASCOLI PICENO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
giusta delega a margine del controricorso e delibera di
G.M. n.104 del 31.05.2011, dall’Avv. Marcella Tombesi
dell’Avvocatura Comunale, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 31/05/2013

Roma, Via Crescenzio, 82 presso lo studio dell’Avv.
Stefano Bassi,

CONTRORICORRENTE
AVVERSO

la sentenza n.43/07/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Ancona – Sezione n. 07, in data

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 aprile 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito, per il controricorrente,

l’Avv. Marcella

Tombesi;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che si è
riportato alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.12534/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.43/07/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Ancona,
Sezione n.07, il 06.10.2010 e DEPOSITATA il 16 febbraio
2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
proposto dal Comune di Ascoli Piceno e riformato la
decisione di primo grado, dichiarando, nel caso,
insussistenti i presupposti impositivi ICI.
2 – Il ricorso di che trattasi,
2

che riguarda

06.10.2010, depositata il 16 febbraio 2011;

impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo ad
ICI dell’anno 2003, censura l’impugnata decisione,
sulla base di tre mezzi.
3 – L’intimato Comune di Ascoli Piceno, giusto
controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga

4 – La preliminare eccezione di inammissibilità del
ricorso per difetto di procura, sollevata dal Comune
controricorrente, sembra doversi rigettare, sia in base
all’orientamento giurisprudenziale, fra l’altro,
desumibile da Cass.SS.UU. n.22219/2004, n. 16594/2005,
n.27302/2005, sia pure alla stregua della realtà
fattuale, caratterizzata da emblematici elementi di
collegamento tra mandato e ricorso per Cassazione,
dall’indicazione in epigrafe del ricorso della
determina dell’Ente n. 565 del 26.4.2011, allo stesso
allegata.
4 bis – Il primo motivo di ricorso, con il quale viene
denunciato il vizio di insufficiente motivazione su
fatto controverso e decisivo, sembra fondato
4 ter – L’impugnata decisione, in vero, ha accolto
l’appello del Comune di Ascoli Piceno, valorizzando una
relazione resa dal CTU in altro giudizio, nella quale
era stato affermato che, “rilevati i vincoli e le
prescrizioni afferenti la zona”, era a ritenersi che
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dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

”non vi era concreta ed effettiva possibilità di
edificabilità”.
4 quater

Si è dell’avviso che tale generica

argomentazione non assolva all’obbligo motivazionale,
tenuto conto che non da adeguata contezza del percorso

inedificabilità delle aree, stante il relativo
inserimento nel PRG e l’assenza di qualsivoglia
argomentazione in ordine a tale circostanza, peraltro
già valorizzata dalla Commissione di primo grado e,
alla stregua di pacifico orientamento
giurisprudenziale, di regola, rilevante e decisiva.
E’ stato, infatti, deciso che “ricorre il vizio di
omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede
di legittimità, ai sensi dell’art.360, comma I n.5 cpc,
nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di
motivazione apparente, quando il Giudice di merito
ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali
elementi senza una approfondita disamina logica e
giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento” (Cass.n.1756/2006,n.89012006).
E’ stato, pure affermato dalle SS.UU. di questa Corte,
giusta sentenza n.18566/2009, che “in tema di imposta
4

seguito, per giungere ad affermare l’assoluta

comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato
iscritto nel catasto fabbricati come , con
l’attribuzione della relativa categoria ( A6 o D10), in
conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti
previsti dall’art.9 D.L. n.557 del 1993, conv. con L.

soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto
dell’art.23 comma 1 bis D.L. n.207 del 2008, convertito
con modificazioni dalla L. n.14 del 2009 e dell’art.2
comma l lett. a) D.Lgs n.504 del 1992. L’attribuzione
all’immobile di una diversa categoria catastale deve
essere impugnata specificamente dal contribuente che
pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta
ruralità del fabbricato, restando altrimenti
quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il
Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria
catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente
pretendere l’assoggettamento del fabbricato
all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto
l’assoggettamento all’imposta è condizionato
all’accertamento positivamente concluso della
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della
ruralità del fabbricato previsti dall’art.9 D.L. n.557
del 1993 e successive modificazioni che può essere
condotto dal giudice tributario investito dalla domanda
5

n.133 del 1994 e successive modificazioni, non è

di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava
l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti
requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili
strumentali, non rileva l’identità tra titolare del
fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità

cooperative che svolgono attività di manipolazione,
trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai
soci”.
La decisione di appello non sembra essersi attenuta ai
trascritti principi, avendo omesso di esplicitare,
compiutamente, l’iter decisionale utilizzato per
giungere ad affermare, in relazione a tutti fabbricati
ed ai vari terreni, l’insussistenza dei presupposti per
l’applicazione dell’ICI.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
relativa definizione, proponendosi il relativo
accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
6

essere riconosciuta anche agli immobili delle

Considerato che alla stregua dei richiamati e condivisi
principi, il ricorso, nei limiti e sensi indicati in
relazione, va accolto, per manifesta fondatezza;
Considerato, in vero, che la motivazione dell’impugnata
decisione si rivela meramente apparente, per un verso,

una perizia tecnica, – redatta, oltretutto, in altra
causa, – senza indicare i concreti elementi utilizzati
per giungere ad affermare l’assoluta inedificabilità
degli immobili e, sotto altro profilo, perché ignora
del tutto il dato fattuale che detti immobili, sia pure
in parte, ricadevano nel PRG del Comune, con previsione
di edificabilità, sia pure limitata;
Considerato, in particolare, che tale ultimo dato
fattuale, dedotto dal Comune di San Benedetto del
Tronto nel corso del giudizio di merito e riproposto
con il ricorso di legittimità, costituisce questione
controversa e risolutiva agli affetti decisionali,
avuto riguardo al fatto che un’area è da considerare
edificabile, in base alle previsioni dello strumento
urbanistico generale, indipendentemente
dall’approvazione

strumenti

degli

attuativi

e/o

dell’esistenza di particolari vincoli o difficoltà di
sfruttamento, connessi alle relative caratteristiche,
venendo in rilievo queste ultime, ove provate, solo
7

in quanto valorizza, dal punto di vista probatorio,

agli effetti della determinazione del relativo valore
(Cass. n.9510/2008, n.19750/2004, n.11371/2003);
Considerato, dunque, che il giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR delle Marche,
provvederà al riesame, verificando il denunciato dato

ed a quegli altri applicabili alla fattispecie,
deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua
motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso, cassa
l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della
CTR delle Marche.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.

fattuale e quindi, adeguandosi ai richiamati principi

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