Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13895 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10335/2010 proposto da:

D.Y. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISCI

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PROVERBIO ENRICHETTA, giusta procura speciale alle liti in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

VEMA SNC, P.A. – titolare della lavanderia Dry Cleaning

Expert;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2644/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

2 0.10.09, depositata il 23/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 21 marzo 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “1.- D.Y. ha proposto al Tribunale di Varese domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale contro P.A., titolare della lavanderia Dry Cleaning Expert, alla quale aveva affidato il lavaggio di testiera, pediera e materassi di un letto. All’atto del ritiro la testiera si presentava rovinata da aloni di ruggine, formatisi intorno ai bottoni impunturati. I danni risultavano preventivati in Euro 3.123,53.

La convenuta ha resistito alla domanda, che il Tribunale ha respinto sulla base delle conclusioni raggiunte dal CTU, secondo cui la ruggine si era formata in precedenza sull’anima in ferro dei bottoni, anche a causa di trascurate modalità di custodia del letto, rimasto a lungo depositato in una cantina umida.

Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando altresì che l’inconveniente si è verificato solo sulla testiera del letto, mentre la pediera è rimasta intatta, dal che deve desumersi che il danno non è dipeso dalle modalità del lavaggio. Il D. propone due motivi di ricorso per cassazione.

L’intimata non ha depositato difese.

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 115 c.p.c., e vizi di motivazione, la ricorrente assume che la Corte di appello si è acriticamente affidata alle conclusioni del CTU, che sarebbero da ritenere inaffidabili, perchè fondate non su accertamenti diretti, ma su circostanze riferite da terzi, e non ha tenuto conto delle critiche rivolte all’elaborato peritale.

Con il secondo motivo lamenta vizi di motivazione quanto alla valutazione delle prove testimoniali, in quanto la Corte di appello ha tenuto conto solo delle dichiarazioni della teste D.F. e di quelle delle stesse parti convenute, omettendo di considerare quanto deposto dalla teste M., secondo cui il letto è stato conservato in un magazzino in perfette condizioni, ove erano stipati anche capi di abbigliamento.

3.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, sono inammissibili, in quanto attengono alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle prove ad opera della Corte di appello, la quale ha congruamente e logicamente motivato la sua decisione.

E’ logico che – a fronte di testimonianze contrastanti – la Corte si sia affidata alle dichiarazioni del CTU, ed il ricorrente non esplicita nel ricorso le eventuali diverse conclusioni di un consulente di parte; nè indica a quale vizio di lavaggio sarebbe da ascrivere l’inconveniente verificatosi nella testata; perchè si sarebbe verificato nella sola testata e con quali diverse modalità tecniche la lavanderia avrebbe dovuto procedere alla pulitura, per ottenere un risultato ottimale.

Non ha specificato, in particolare, di avere prospettato ai giudici di merito i suoi rilievi, anche tecnici e “in positivo”, su ciò che di meglio si sarebbe potuto fare, anzichè limitarsi ad indicare ciò che di poco convincente, di dubbio o di incredibile ha ritenuto di poter ravvisare nelle affermazioni del CTU. Le censure risultano quindi generiche e inidonee a dimostrare gli asseriti vizi di motivazione.

2.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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