Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13895 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 21/09/2015, dep. 07/07/2016), n.13895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13346-2013 proposto da:

I.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Sistina n. 125, presso lo studio dell’avvocato M.Z.,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

DI LOTTI, come da procura speciale in foglio separato e unito al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA – ROMA CAPITALE, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, V. Tempio Di Giove 21,

avvocatura comunale, presso l’avvocato SERGIO SIRACUSA, che lo

rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controticorrente –

avverso la sentenza n. 22364/2012 del TRIBUNALE, di ROMA, depositata

il 20/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Marco Di Lotti, che si riporta agli atti e alle

conclusioni assunte.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I.L. impugna la sentenza n. 22364/12 del 18 novembre 2012, pubblicata in data 20 novembre 2012, mai notificata, emessa dal Tribunale Civile di Roma, nella causa iscritta al n.r.g. 11572/11 (cosi rettificato il numero indicato dal ricorrente), che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace, limitato alla sola regolazione delle spese, effettuata in suo favore nella misura di Euro 40 oltre Iva e cap. 2. Fa presente il ricorrente che il suo ricorso ex lege n. 689 del 1981 avverso sanzione per violazione al Codice della Strada era stato accolto nel merito dal giudice di pace, che aveva liquidato le spese di lite in favore del procuratore antistatario avv. M. Z. nella misura esigua indicata, la sentenza del giudice di pace n. 84454/09 era stata pronunciata il 25/5/2009 e depositata il 24/11/2010.

3. Fa presente, altresì, che il Tribunale adito in sede di gravame, rigettava l’appello così motivando: “la liquidazione delle spese disposta dal Giudice di Pace appare ad avviso di chi scrive del tutto congrua e proporzionata non solo all’attività difensiva espletata ed alla specialità del procedimento, ma ansie e soprattutto, alla esiguità della sanzione oggetto di opposizione”, ciò a fronte delle doglianze avanzate (1. violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., della L. n. 1051 del 1957, art. unico e della tariffa adottata con Delib. consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993 e 29 settembre 1994 approvata con D.M. n. 585 del 1994, art. 15, TAB. b) citato D.M., nonchè violazione e falsa applicazione del principio della L. n. 794 del 2004, art. 24; 2. violazione dell’art. 15 disp. gen. della tariffa professionale frode; omessa pronuncia; violazione dell’art. 91 c.p.c.; 3. illegittimo accorpamento delle competenze agli onorari”).

4. Impugna tale decisione, che formula tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo di ricorso si deduce: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla congruità della liquidazione delle spese di primo grado. Violazione ed errata e/o falsa applicazione delle norme del codice di rito, inter alio quelle inerenti la liquidazione delle spese di lite ed art. 92 c.p.c., del Tariffario Forense, delle norme sulla giusta e dignitosa retribuzione del lavoratore di ad all’art. 36 Cost.”.

1.2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla violazione dell’art. 15 disp. gen. della tariffa professionale forense e dell’art. 91 c.p.c.”. Il Tribunale di Roma non ha fornito alcuna motivazione al riguardo, “nonostante la granitica giurisprudenza riportata nel ricorso di primo grado… (Cass. 2006, n. 146; 2005, n. 20321, ecc)”.

1.3 – Col terzo motivo di ricorso si deduce: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla violazione del divieto di accorpamento delle competenze agli onorari”. Rileva che “il Giudice di Primo Grado non ha fornito adeguata motivazione per spiegare come mai la sentenza di primo grado, che ha accorpato gli onorari alle competenze, sarebbe conforme a diritto”.

2. Il ricorso è inammissibile.

Occorre rilevare che la delega della parte è rilasciata su foglio separato, non numerato, rispetto al ricorso e a questo unito. La delega, conferita all’avv. Z., non cassazionista, e all’avv. Di Lotti, cassazionista, reca la sottoscrizione della parte autenticata dall’avv. Z.. Tale circostanza è stata evidenziata dal relatore nella pubblica udienza e l’avv.to Di Lotti ha evidenziato che sarebbe sufficiente la sottoscrizione del ricorso da parte di avvocato cassazionista, non rilevando che la certificazione dell’autenticità della sottoscrizione della parte sia autenticata da difensore non cassazionista.

Questo Collegio ritiene, invece, di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte (Cass. 2009 n. 16915, rv 609251), secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all’atto (o a margine dello stesso) sia certificata autografa da difensore non iscritto nell’apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il potere di e ettuare la suddetta certificazione presuppone l’esistenza dello “ius postulandi” e che l’invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell’atto di impugnazione dal modello legale di cui all’art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all’atto”. In tal senso anche Cass. n. 10030 del 2002 Rv. 555642.

3. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 Euro per compensi e 100,00 (cento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit., art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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